Autorizzazione n. 5/1998 al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari

IL GARANTE

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Visto, in particolare, l'art. 22, comma 1, della citata legge n.

675/1996, il quale individua come "sensibili" i dati personali idonei a rivelare, l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; Considerato che i soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare tali dati solo previa autorizzazione di questa Autorita' e con il consenso scritto degli interessati (art. 22, comma 1, della legge n. 675/1996); Considerato che il Garante puo' rilasciare l'autorizzazione anche d'ufficio, nei confronti di singoli titolari oppure, con provvedimenti generali, nei riguardi di determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 41, comma 7, della legge n. 675/1996, modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123); Vista l'autorizzazione del Garante adottata il 15 dicembre 1997 relativa al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 18 dicembre 1997 e avente efficacia fino al 30 settembre 1998; Rilevato che e' all'esame del Parlamento il disegno di legge governativo che prevede il differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge n. 676/1996 al 31 luglio 1999 e che, entro tale data, dovrebbero essere emanati alcuni decreti legislativi per il completamento della disciplina sulla protezione dei dati personali, anche in attuazione delle raccomandazioni adottate in materia dal Consiglio d'Europa; Ritenuto opportuno rilasciare una nuova autorizzazione generale al fine di proseguire l'intento di semplificazione degli adempimenti previsti dalla legge n. 675/1996, di armonizzare le prescrizioni da impartire e di favorire la funzionalita' dell'Ufficio del Garante; Considerata l'opportunita' che anche le nuove autorizzazioni generali non rechino disposizioni particolarmente dettagliate in una fase tuttora transitoria stante la prevista adozione di norme integrative e correttive in materia, e cio' allo scopo di evitare che l'attivita' dei titolari sia soggetta a modifiche sostanziali nel corso di un breve periodo, ferme restando alcune garanzie per gli interessati; Ritenuto pertanto opportuno rilasciare una nuova autorizzazione provvisoria, anche in conformita' anche a quanto previsto dall'emanando regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio di questa Autorita'; Ritenuta, tuttavia, la necessita' che anche la nuova autorizzazione prenda in considerazione le finalita' dei trattamenti, le categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e della diffusione, nonche' il periodo di conservazione dei dati stessi, in quanto la disciplina di tali aspetti e' prevista dalla legge n.

675/1996 ai fini dell'applicazione delle norme sull'esonero dall'obbligo della notificazione e sulla notificazione semplificata (art. 7, comma 5-quater); Considerata la necessita' che sia garantito, anche nell'attuale fase transitoria, il rispetto di alcuni principi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le liberta' fondamentali, nonche' per la dignita' delle persone, specie per quanto riguarda la riservatezza e l'identita' personale, principi valutati anche sulla base delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa; Considerato che numerosi trattamenti di dati sensibili sono effettuati da persone fisiche o giuridiche operanti nei rami assicurativo, previdenziale, assistenziale, bancario, finanziario e di intermediazione finanziaria, nel settore turistico e del trasporto di persone, delle ricerche di mercato, dei sondaggi di opinione o della selezione del personale, nonche' della mediazione a fini matrimoniali, e che e' pertanto necessario che tali trattamenti formino oggetto di un'autorizzazione generale ai sensi dell'art. 41, comma 7, della legge n. 675/1996;

Autorizza

il trattamento dei dati sensibili di cui all'art. 22, comma 1, della legge n. 675/1996, fatta eccezione dei dati idonei a rivelare la vita...

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