PROVVEDIMENTO 26 marzo 2012 - Iscrizione della denominazione 'Cinta Senese' nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. (12A04063)

IL DIRETTORE GENERALE

dello sviluppo agroalimentare e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con Regolamento (UE) n. 217 della Commissione del 13 marzo 2012, la denominazione «Cinta Senese» riferita alla categoria Carni fresche (e frattaglie), e' iscritta quale Denominazione di Origine Protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il disciplinare di produzione della Denominazione di origine protetta «Cinta Senese», affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:

Provvede:

Alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della Denominazione di origine protetta «Cinta Senese», registrata in sede comunitaria con Regolamento (UE) n. 217 del 13 marzo 2012.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Cinta Senese», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Denominazione di Origine Protetta» solo sulle produzioni conformi al Regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 26 marzo 2012

Il direttore generale: Sanna

Allegato

Disciplinare di produzione

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta (D.O.P.) «Cinta Senese» e' riservata esclusivamente alle carni suine di animali nati, allevati e macellati in Toscana, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare, redatto ai sensi del Reg. CE n. 510/2006.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

La D.O.P. «Cinta Senese» e' riservata alle carni ottenute conformemente al presente disciplinare.

Caratteristiche fisico-chimiche: La carne «Cinta Senese» D.O.P, per avere diritto alla Denominazione di Origine Protetta deve rispondere alle seguenti caratteristiche chimico-fisiche (per gr. 100 di carne edibile - 24 ore post mortem);

Contenuto in acqua: non superiore al 78%;

Contenuto in grassi: non inferiore al 2,5% (riferito al muscolo longissimus dorsi);

Il pH45: (pH misurato a 45 minuti post mortem): da 6 a 6,5.

Caratteristiche visive-organolettiche: La carne di «Cinta Senese» D.O.P, per avere diritto alla Denominazione di Origine Protetta deve rispondere alle seguenti caratteristiche visive-organolettiche:

Colore: rosa acceso e/o rosso;

Tessitura: fine;

Consistenza: compatta, leggermente infiltrata di grasso, tenera, succulenta con aroma della carne fresca.

Art. 3.

Zona di produzione

L'area geografica di produzione della carne «Cinta Senese» D.O.P e' rappresentata dal territorio amministrativo della regione Toscana fino all'altitudine di 1.200 metri s.l.m., altitudine oltre la quale le condizioni ambientali risultano sfavorevoli all'allevamento.

Art. 4.

Elementi che comprovano il legame con l'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, degli allevatori, macellatori, sezionatori, nonche' attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantita' prodotte, e' garantita la tracciabilita' e la rintracciabilita' (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto.

Per quanto riguarda gli alimenti somministrati agli animali, la provenienza dall'area geografica delimitata e' attestata da apposita documentazione rilasciata dai fornitori agli allevatori. Gli allevatori quindi, mediante appropriate registrazioni interne dovranno dare evidenza del rispetto di quanto previsto all'art. 5. La documentazione fornita dai fornitori e le registrazioni interne degli allevatori devono essere consultabili dall'organismo di controllo in sede di verifica.

Inoltre, i soggetti provenienti dagli accoppiamenti del tipo genetico razza Cinta Senese devono essere identificati non oltre quarantacinque giorni dalla nascita, mediante l'apposizione sulle orecchie di idoneo segno distintivo (fascetta o bottone auricolare) indicante il codice di identificazione del soggetto idoneo. E' consentito l'utilizzo di colorazioni diverse per il segno distintivo, qualora sussista la necessita' di identificare il soggetto destinato alla eventuale carriera riproduttiva da quelli destinati alla macellazione. Subito dopo la macellazione e' posto il marchio a fuoco sulle mezzene ed il contrassegno su tagli e porzioni destinati al consumo.

Tutte le persone, sia fisiche che giuridiche, iscritte nei rispettivi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Allevamento.

Razza: i suini utilizzabili per la produzione della carne a denominazione «Cinta Senese» D.O.P sono esclusivamente derivanti dall'accoppiamento di soggetti entrambi iscritti al Registro Anagrafico e/o Libro Genealogico del tipo genetico Cinta Senese.

Identificazione: I soggetti devono essere identificati non oltre 45 giorni dalla nascita, mediante l'apposizione sulle orecchie di idoneo segno distintivo (fascetta o bottone auricolare) indicante il codice di identificazione del soggetto idoneo. E' consentito l'utilizzo di colorazioni diverse per il segno distintivo, qualora sussista la necessita' di identificare il soggetto destinato alla eventuale carriera riproduttiva da quelli destinati alla macellazione.

I soggetti destinati alla macellazione devono essere allevati alla stato brado/semi brado a partire dal quarto mese di vita. Gli animali devono soggiornare quotidianamente in appezzamenti di terreno sia recintati che non, provvisti di eventuale ricovero per le ore notturne e/o per le condizioni climatiche sfavorevoli. Il limite massimo di capi allevabile e' di Kg 1.500 peso vivo per ettaro. I riproduttori possono essere ricoverati in apposite strutture (stalle) nel periodo di accoppiamento, pre e post parto cio' per favorire i...

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