Senatus consultum hoc locum habebit... Estensione del campo applicativo del senatoconsulto nel corso della successiva età classica

AutoreYuri González Roldán
Pagine339-372

Page 339

@1. Applicazione alle rivendiche di patrimoni ereditari effettuate da civitates

Ulpiano, nello stesso libro quindicesimo ad edictum, proseguendo il commento alla prima clausola del senatus consultum Q. Iulio Balbo et P. Iuventio Celso consulibus factum riportata in D. 5.3.20.6a, afferma che le sue disposizioni valevano anche quando le civitates avessero esercitato la petizione d’eredità:

Senatus consultum hoc locum habebit: et si civitati peteretur (D. 5.3.20.8)1.

Page 340

Occorre in via preliminare chiarire che, nonostante l’estrema brevità, l’espressione civitati peteretur è comunemente intesa nel senso che la civitas si configuri come attore2, e ciò proprio per il parallelismo con l’analoga espressione fisco peteretur ricorrente nel § 6a con riguardo al fisco, che sicuramente agisce come attore. Riteniamo quindi da scartare la diversa interpretazione, pur da alcuno avanzata3, che qui la civitas fosse convenuta in quanto possessore dei beni ereditari.

Come è noto4, nell’esperienza romana la civitas, sebbene non possa considerarsi una persona, dal momento che questo termine non è stato mai usato in relazione alle collettività, tuttavia al pari delle altre universitates era un centro di riferimento di relazioni giuridiche. La sua capacità in materia ereditaria si era venuta formando gradualmente5, e perciò l’applicazione del senatoconsulto doveva essersi estesa per tappe: così, le civitates potevano ricevere legati nel periodo di Nerva e Adriano6; essere onorate da un fedecommesso, grazie a un senatoconsulto Aproniano del 117 o 123 d.C.7; ottenere la bonorum possessio8; manomettere i propriPage 341 schiavi, come dimostra ancora una costituzione di Diocleziano e Massimiano dell’anno 290 o 293 riprodotta in C. 7.9.39, ed acquistare poi l’eredità dei propri liberti ab intestato10; diventare eredi testamentari degli stessi in base ad un provvedimento del senato di data incerta11, riconoscendosi alla fine (nel V secolo) piena capacità in tutti gli acquisti mortis causa, secondo quanto emerge da una costituzione di Leone del 469 d.C., raccolta in versione abbreviata in C. 6.24.12 e più estesa in C. 11.32.312.

La breve panoramica appena tratteggiata indica che le civitates potevano sicuramente trovarsi nella condizione di agire in giudizio in base a questioni ereditarie; a tal fine, come è noto, le fonti attestano l’esistenza di un rappresentante processuale, l’actor o syndicus13. Il dato di Ulpiano in D. 5.3.20.8 risulta peròPage 342 del tutto isolato nel titolo 5.3 del Digesto, senza che emergano ulteriori informazioni su come avessero efficacia le disposizioni del senatus consultum Q. Iulio Balbo et P. Iuventio Celso consulibus factum quando le civitates agivano in giudizio, su quale fosse il contenuto della loro pretesa e come si atteggiasse concretamente. Al tentativo di cercare una risposta a questi interrogativi rivolgiamo perciò ora la nostra attenzione.

@@a. I diritti delle civitates in materia di beni vacanti anteriormente al 292 d.C.

Nei primi decenni del III sec. d.C. possiamo osservare che certe civitates, in caso di concorso dei creditori, godevano di un diritto di prelazione (protopraxia) in modo analogo al fisco, come può dimostrare Marciano, libro singulari de delatoribus in D. 50.1.10:

Simile privilegium fisco nulla civitas habet in bonis debitoris, nisi nominatim id a principe datum sit.

Pur trattandosi di un testo relativo ad un privilegio sui beni del debitore in una particolare situazione14, in esso si trova enunciato il principio generale per cui a nessuna città erano riconosciuti diritti analoghi a quelli del fisco, se non fossero stati espressamente attribuiti dal principe15. Poteva quindi accadere che unaPage 343 civitas si trovasse in una situazione privilegiata, in relazione ad altri creditori, allo stesso modo di quella prevista per il fisco.

Venendo al punto che più direttamente qui ci interessa, bisogna vedere se esistano fonti, come per il concorso di creditori, da cui possa desumersi l’esistenza di civitates con poteri identici a quelli del fiscus sui quali basarsi per pretendere le eredità dei propri cives ed avvalersi, nell’eventualità, della normativa del senatus consultum Q. Iulio Balbo et P. Iuventio Celso consulibus factum. Si rinvengono al riguardo tre testi che si occupano della questione con specifico riferimento ai soli bona vacantia (materia d’applicazione del nostro senatoconsulto, come ricorda Ulpiano in D. 5.3.20.7: et si vacantia bona fisco vindicentur) . Si tratta di una costituzione di Diocleziano e Massimiano del 292, di un’epigrafe risalente al I secolo d.C. e di una lettera dell’epistolario di Plinio il Giovane, nei quali possiamo incontrare alcuni dati di notevole importanza.

Pur se cronologicamente successiva, punto di partenza, per i motivi che ora si diranno, è la costituzione che menziona un’epistula diretta al rationalis Scyrio e raccolta in C.10.10.1:

Scire debet gravitas tua intestatorum res, qui sine legitimo herede decesserint, fisci nostri rationibus vindicandas nec civitates audiendas, quae sibi earum vindicandarum ius veluti ex permissu vindicare nituntur: et deinceps quaecumque intestatorum bona a civitatibus obtentu privilegiorum suorum occupata esse compereris, ad officium nostrum eadem revocare non dubites 16 .

Page 344

Con essa dunque gli imperatori affermano che i beni delle persone morte intestate senza un legittimo erede dovevano essere rivendicati dal fisco (intestatorum res, qui sine legitimo herede decesserint fisci nostri rationibus vindicandas), senza che su di essi potessero avanzare pretese le civitates sulla base di eventuali permessi (nec civitates audiendas, quae sibi earum vindicandarum ius veluti ex permissu vindicare nituntur); perciò per il futuro si dà ordine al funzionario del fisco di incamerare (ad officium nostrum ... revocare non dubites) qualunque bene compreso in una successione intestata posseduto dalle città stesse con il pretesto di un loro privilegio (quaecumque intestatorum bona a civitatibus obtentu privilegiorum suorum occupata esse compereris).

Dalla costituzione si evince in modo piuttosto sicuro che alcune città vantavano diritti speciali nei confronti dei beni vacanti posti nel loro territorio, ma che, dopo tali disposizioni, ogni eventuale concessione si doveva ritenere revocata, devolvendosi tutte le acquisizioni patrimoniali solamente al fisco. Come è detto esplicitamente, la pretesa delle civitates era fondata su privilegia (obtentu privilegiorum suorum), che sarebbero stati loro concessi (ex permissu), portandoci a supporre che prima del 292 d.C. esistessero comunità che ne erano state dotate.

Una conferma la troviamo in un elogio funebre, pervenutoci in via epigrafica, che dimostra come una città della Mauretania godesse di questo privilegio di acquistare i beni ereditari vacanti dei propri cittadini in base a un editto dell’imperatore Claudio del 44 d.C. Si tratta del documento contenuto in C.I.L. VIII, 21825, riprodotto anche in FIRA, I, 416:

M. Val(erio) Bostaris f(ilio), Gal(eria), Seuero aed(ili) sufeti duumuir(o) flamini primo in municipio suo, praef(ecto) auxilior(um) aduersus Aedemonem oppressum bello. Huic ordo municipii Volub(ilitani) ob merita erga rem pub(licam) et legationem bene gestam, qua ab diuo Claudio ciuitatem Romanam et conubium cum peregrinis mulieribus, immunitatem annor(um) X, incolas, bona ciuium bello interfectorum, quorum heredes non extabant, suis impetrauit.Page 345 Fabia Bira Izeltae f(ilia), uxor, indulgentissimo uiro, honore usa, impensam remisit et d(e) s(ua) p(ecunia) d(edit) d(e)dic(auit).

Il necrologio è successivo al 54 d.C., data della morte dell’imperatore, come risulta dall’espressione divus Claudius, ed è dedicato a Marco Valerio Severo, (figlio di Bostari, edile, suffeta, duumviro, flamine, primo nel suo municipio, prefetto delle truppe ausiliarie contro Edemone sconfitto in guerra) dalla moglie Fabia Bira, figlia di Izelta. In esso si ricordano i meriti del defunto verso la res publica e l’ambasceria ben condotta, che aveva portato a diversi privilegi in favore degli abitanti del municipium Volubilitanum, concessi con un editto del 44 d.C.17, consistenti nella cittadinanza romana, nel connubio con donne straniere, nell’immunità fiscale per dieci anni ed infine nel diritto di acquisire i beni dei cittadini uccisi in guerra che non avevano eredi.

Gli abitanti di Volubilis (città appartenente alla provincia imperiale della Mauretania Tingitana)18 erano stati ricompensati da Claudio per la vittoria contro i Mauri, e tra i privilegi ottenuti qui interessa il diritto della città sui beni vacanti dei cittadini uccisi in guerra19. È probabile che i vacantia situati in una provinciaPage 346 imperiale appartenessero fin dal momento della sua istituzione al fisco20, ma, come indica l’epigrafe, potevano esservi città a cui era attribuito tale diritto. Ciò ci permette di considerare, in via d’ipotesi, che una di queste avesse il diritto d’agire contro i possessori dei beni vacanti, anche se la limitazione della concessione di Claudio ai caduti nella guerra contro Aedemon senza connotazioni più ampie rende difficile, come precisa la dottrina21, ipotizzare una applicazione ampia e diffusa del senatus consultum Q. Iulio Balbo et P. Iuventio Celso consulibus factum in tale campo.

Un altro indizio del privilegio di una città, rispetto ai beni vacanti dei suoi abitanti, a seguito di una concessione imperiale, è peraltro contenuto in una risposta di Traiano a Plinio, riportata nell’epistolario di quest’ultimo (ep. 10.84), circa alcune richieste avanzate su una questione successoria:

Traianus Plinio:

Nicaeensibus, qui intestatorum civium suorum concessam vindicationem bonorum a divo Augusto adfirmant, debebis vacare contractis omnibus personis ad idem negotium pertinentibus, adhibitis Virdio Gemellino et Epimacho liberto meo procuratoribus, ut aestimatis etiam iis, quae contra dicuntur, quod optimum credideritis, statuatis.

Plinio, inviato da...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT