È sempre possibile l'estinzione mediante oblazione delle contravvenzioni di competenza del giudice di pace? un interessante spunto giurisprudenziale

AutoreFrancesco Paolo Garzone
Pagine80-82
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3/2017 Rivista penale
MERITO
GIUDICE DI PACE PENALE DI TARANTO
23 NOVEMBRE 2016, N. 695
EST. IRACI – IMP. V.G.
Giudice di pace y Competenza penale y Contrav-
venzione di cui all’art. 689, comma 2, c.p. y Istanza
di oblazione y Ammissibilità y Fattispecie in tema di
di somministrazione di bevande alcoliche a minori
o a infermi di mente.
. La disposizione di cui all’art. 689, comma 2, c.p. deve
andare coordinata con l’art. 52, comma 2, lett. b),
D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il quale ha previsto per la
contravvenzione predetta, giacché di competenza del
Giudice di pace, la pena pecuniaria dell’ammenda da €
516,00 ad € 2.582,00 o la pena della permanenza domi-
ciliare da quindici a quarantacinque giorni, ovvero la
pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei
mesi. Ne consegue l’ammissibilità dell’istanza di obla-
zione e, in conseguenza dell’integrale versamento della
somma liquidata ai sensi dell’art. 162 bis c.p., l’estin-
zione del reato. (c.p., art. 162 bis; c.p., art. 689; d.l.vo
28 agosto 2000, n. 274, art. 52)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto di citazione ritualmente notif‌icato, V.G.
veniva tratto a giudizio davanti a questo Giudice per ri-
spondere del reato di cui in epigrafe.
All’udienza del 21 settembre 2016, preliminarmente
alla dichiarazione di apertura del dibattimento, l’im-
putato, a mezzo del difensore, dava prova dell’avvenuto
versamento di una somma pari ad € 1.371,00 e chiedeva
l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 162 bis c.p. per in-
tervenuta oblazione.
Il P.M. si associava alla richiesta.
Orbene, la fattispecie prevista dall’art. 689, comma 2,
c.p. è punita “con l’arresto f‌ino a un anno”: ne consegue
che, non versandosi nell’ipotesi di contravvenzione per la
quale la legge ha stabilito la pena alternativa dell’arresto
o dell’ammenda (art. 162 bis c.p.) il reato de quo non do-
vrebbe essere oblabile.
Pur tuttavia, ritiene questo giudicante che la disposizione
di cui all’art. 689, comma 2, c.p. debba andare coordinata con
l’art. 52, comma 2, lett. b), del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274,
il quale ha previsto per la contravvenzione predetta, giac-
chè di competenza del Giudice di pace, la pena pecuniaria
dell’ammenda da € 516 a € 2.582 o la pena della permanenza
domiciliare da quindici a quarantacinque giorni, ovvero la
pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi.
Pertanto, l’apparente conf‌litto sanzionatorio fra le due
norme (art. 689 c.p. e 52, comma 2, lett. b), del D.L.vo
28 agosto 2000 n. 274) va sciolto, ovviamente, in favore
di quest’ultima disposizione perchè, sebbene di pari grado
nella gerarchia delle fonti del diritto, successiva alla pri-
ma e più favorevole al reo.
Difatti, anche applicando quest’ultimo principio di cui
agli artt. 27, comma 2, Cost. e 531 c.p.p. (“1. Salvo quan-
to disposto dall’art. 129, comma 2, il giudice, se il reato
è estinto, pronuncia sentenza di non doversi procedere
enunciandone la causa nel dispositivo. 2. Il giudice prov-
vede nello stesso modo quando vi è dubbio sull’esistenza
di una causa di estinzione del reato”), non potrebbe che
pervenirsi alla medesima conclusione.
Ne consegue l’ammissibilità dell’istanza di oblazione
ed, in conseguenza dell’integrale versamento della som-
ma liquidata ai sensi dell’art. 162 bis c.p., l’estinzione del
reato. (Omissis)
È SEMPRE POSSIBILE
L’ESTINZIONE MEDIANTE
OBLAZIONE
DELLE CONTRAVVENZIONI
DI COMPETENZA DEL GIUDICE
DI PACE? UN INTERESSANTE
SPUNTO GIURISPRUDENZIALE
di Francesco Paolo Garzone
SOMMARIO
1. La vicenda processuale. 2. Il sistema dell’oblazione nelle
contravvenzioni. 3. In particolare, per le contravvenzioni di
competenza del Giudice di pace. 4. Conclusioni.
1. La vicenda processuale
Con decreto di citazione ritualmente notif‌icato l’impu-
tato veniva tratto a giudizio per rispondere della contrav-
venzione di cui all’“art. 689, comma 2, c.p. perché in qua-
lità di legale rappresentante dell’esercizio commerciale
C.B. ….somministrava al pubblico bevande alcoliche per
mezzo di distributori automatici che non consentivano la
rilevazione dei dati anagraf‌ici dell’utilizzatore mediante
sistemi di lettura ottica dei documenti dell’utilizzatore,
nonché in assenza di personale addetto al controllo dei
detti dati anagraf‌ici, in tal modo permettendo la vendita
di alcolici anche ai minori di anni sedici”.
Alla prima udienza, preliminarmente alla dichiarazio-
ne di apertura del dibattimento, il difensore dava prova
dell’avvenuto versamento di una somma pari ad € 1.371,00
ed invocava la dichiarazione di estinzione del reato per
l’intervenuta oblazione ai sensi dell’art. 162 bis c.p..
Il Giudice veniva così investito della questione dell’o-
blabilità della contravvenzione di cui all’art. 689 c.p. e, con
la sentenza in commento, la risolveva positivamente.
Dalla pronuncia, ancorché relativa ad una specif‌ica
ipotesi di reato, si può trarre un interessante ed estrema-

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