DECRETO 27 ottobre 2011 - Semplificazioni per impianti di microcogenerazione ad alto rendimento. (12A00485)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed in particolare:

l'art. 52, con il quale e' prevista la sottoposizione ad accisa dell'energia elettrica anche prodotta per uso proprio;

l'art. 55, comma 5, con il quale e' previsto che gli esercenti di officine costituite da impianti di produzione combinata di energia elettrica e di calore, con potenza disponibile non superiore a 100 kW, possono corrispondere l'imposta mediante canone di abbonamento annuale;

l'art. 60, che prevede che le disposizioni del titolo II - Energia elettrica - del medesimo testo unico, ad eccezione di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, valgono anche per le addizionali sull'energia elettrica quando per la loro applicazione sono previste le stesse modalita' dell'accisa;

il punto 11 della tabella A, con cui sono determinate le aliquote di accisa da applicare ai prodotti energetici impiegati nella produzione diretta o indiretta di energia elettrica, con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'accisa sull'energia elettrica;

Visto l'articolo 2, comma 1, lett. e) ed o), del decreto legislativo 8 febbraio 2007 n. 20, di attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, che definiscono, rispettivamente, le unita' di «micro cogenerazione» quali unita' di cogenerazione con una capacita' di generazione massima inferiore a 50 kWe e la «cogenerazione ad alto rendimento» quale cogenerazione con caratteristiche conformi ai criteri indicati nell'allegato III accluso al medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto 4 agosto 2011 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che modifica ed integra gli allegati del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;

Visto l'articolo 30, commi 16 e 17, della legge 23 luglio 2009, n. 99 che prevedono che, per gli impianti di microcogenerazione ad alto rendimento, sono stabilite, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, norme per la semplificazione degli adempimenti relativi all'installazione dei dispositivi e alle misure di carattere fiscale e per la definizione di procedure semplificate in materia di versamento delle accise e degli altri oneri tributari e fiscali, senza minori entrate o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

Vista la decisione della Commissione europea del 21 dicembre 2006 con la quale sono stati fissati i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricita' e di calore in applicazione della predetta direttiva 2004/8/CE;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, di attuazione della direttiva 2004/22/CE (direttiva MID) con il quale sono definiti i requisiti cui debbono conformarsi gli strumenti di misura ai fini della loro commercializzazione e messa in servizio e sono fornite disposizioni sui relativi controlli metrologici successivi;

Decreta:

Art. 1

Definizioni e ambito di applicazione

  1. Il presente decreto si applica alle officine elettriche di cui al successivo comma 2, lettera d), azionate con gas naturale, con gasolio ovvero con gas di petrolio liquefatti (G.P.L.).

  2. Ai fini del presente decreto si adottano le seguenti definizioni:

    1. testo unico: il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

    2. cogenerazione: produzione simultanea di energia elettrica e di calore a seguito dell'impiego di un prodotto energetico in un processo fisico di combustione;

    3. impianto di microcogenerazione: una o piu' macchine che possono operare in cogenerazione;

    4. officina di microcogenerazione: un'officina elettrica dotata...

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