DECRETO 24 settembre 2010 - Attuazione dell''articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, riguardante la semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d''impresa. (10A15411)

Titolo IV

Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale

Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 3

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 4

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 5

Parte di provvedimento in formato grafico

Titolo I

Procedura per la concessione
di agevolazioni agli investimenti

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

e con

IL MINISTRO DELLE POLITICHE

AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

e con

IL MINISTRO PER LA

SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

e con

IL MINISTRO DEL TURISMO

Visto l'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede la definizione di criteri, condizioni e modalita' per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto riguarda le attivita' della filiera agricola e della pesca e acquacoltura e con il Ministro per la semplificazione normativa;

Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008 concernente l'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune (Regolamento generale di esenzione per categoria);

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 emanati dalla Commissione (2006/C 319/01);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione europea il 28 novembre 2007 - Aiuto di Stato 324/2007;

Visto l'articolo 1, comma 19-bis del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n.233;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Decreta:

Art. 1

Finalita' e ambito di applicazione

  1. Il presente decreto disciplina i criteri, le condizioni e le modalita' per la concessione, attraverso la sottoscrizione di contratti di sviluppo di cui all'articolo 10, di agevolazioni finanziarie dirette a favorire la realizzazione di investimenti rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno.

    Titolo I

    Procedura per la concessione
    di agevolazioni agli investimenti

    Art. 2

    Contratto di sviluppo

  2. I contratti di sviluppo hanno ad oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o piu' imprese di uno dei programmi di sviluppo individuati all'articolo 3. Anche le imprese costituite all'estero potranno proporre contratti di sviluppo purche' si impegnino ad istituire una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio italiano nell'ambito del programma di sviluppo e a mantenerla per almeno cinque anni dalla ultimazione del programma di sviluppo, ovvero nel caso di piccole e medie imprese (PMI) per almeno tre anni dalla ultimazione del programma di sviluppo esclusivamente nel caso in cui ricorrano, per il periodo di programmazione 2007-2013, le condizioni previste dall'articolo 57, capo IV del regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive modifiche ed integrazioni. Le imprese dovranno comunque mantenere la suddetta sede secondaria per l'intero periodo di vigenza degli obblighi conseguenti alla concessione delle agevolazioni.

  3. Ai fini del presente decreto i beneficiari delle agevolazioni regolate dal presente decreto sono il soggetto che promuove l'iniziativa, denominato proponente, e le eventuali altre imprese partecipanti ai progetti d'investimento, denominate aderenti. In caso di programmi di sviluppo realizzati da piu' imprese, il proponente ne assume la responsabilita' verso l'Amministrazione anche ai fini della coerenza tecnica ed economica.

  4. Ai fini della classificazione delle imprese in piccola, media o grande si applicano i criteri indicati nell'allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008 concernente l'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune (Regolamento generale di esenzione per categoria), nel seguito indicato «Regolamento GBER» e nel decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005.

  5. I soggetti di cui al comma 2, sin alla data di presentazione della istanza di accesso di cui all'articolo 7, devono trovarsi nelle seguenti condizioni:

    1. essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle Imprese;

    2. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;

    3. trovarsi in regime di contabilita' ordinaria;

    4. non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

    5. operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi;

    6. non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti la predetta data, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;

    7. aver restituito agevolazioni godute per le quali e' stata disposta dal Ministero dello sviluppo economico la restituzione;

    8. non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficolta' cosi' come individuata nel Regolamento GBER.

    Titolo I

    Procedura per la concessione
    di agevolazioni agli investimenti

    Art. 3

    Programma di sviluppo oggetto della proposta di contratto di sviluppo

  6. La proposta di contratto di sviluppo di cui all'articolo 2, comma 1, puo' avere ad oggetto uno dei seguenti programmi:

    1. programma di sviluppo industriale: un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi, per la cui realizzazione sono necessari uno o piu' progetti d'investimento, come individuati nei Titoli II e III, ed, eventualmente, progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, come individuati nel Titolo IV, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione al processo di produzione dei prodotti finali;

    2. programma di sviluppo turistico: un'iniziativa imprenditoriale finalizzata allo sviluppo dell'offerta turistica, attraverso il potenziamento ed il miglioramento della qualita' dell'offerta ricettiva, delle attivita' integrative l'offerta ricettiva e dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico per la cui realizzazione sono necessari uno o piu' progetti d'investimento, come individuati nei Titoli II e III, ed, eventualmente, progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, come individuati nel Titolo IV, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione alla definizione di offerta turistica per il territorio di riferimento;

    3. programma di sviluppo commerciale: un'iniziativa imprenditoriale finalizzata allo sviluppo del settore commerciale, attraverso il potenziamento e la qualificazione dell'offerta distributiva del territorio, per la cui realizzazione sono necessari uno o piu' progetti d'investimento, come individuati nei Titoli II e III, ed, eventualmente, progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, come individuati nel Titolo IV, strettamente connessi e funzionali tra loro in relazione alla definizione dell'offerta distributiva per il territorio di riferimento.

  7. Il programma di sviluppo di cui al comma 1 puo' prevedere anche la realizzazione di opere infrastrutturali, materiali ed immateriali, funzionali all'oggetto del contratto di sviluppo. Gli oneri relativi alle suddette opere, compresi quelli di progettazione, sono integralmente a carico delle risorse pubbliche. Solo ove sia accertata la carenza, totale o parziale, di risorse di carattere generale destinabili alla realizzazione delle infrastrutture, la relativa copertura puo' essere garantita attraverso le risorse riservate ai contratti di sviluppo. Ove necessario, inoltre, si puo' provvedere nelle forme e con la modalita' della concessione di lavori pubblici come regolata dagli articoli 142 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 ovvero prevedere la partecipazione della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo per gli investimenti secondo le modalita' previste dall'articolo 36 del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

  8. L'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del contratto di sviluppo, con esclusione del costo di opere infrastrutturali se previste, non deve essere inferiore a:

    1. 30 milioni di euro, con riferimento ai programmi di sviluppo industriale di cui al comma 1, lettera a), ovvero 7,5 milioni di euro, qualora tali programmi riguardino esclusivamente attivita' di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

    2. 22,5milioni di euro, con riferimento ai programmi di sviluppo turistico di cui al comma 1, lettera b);

    3. 30 milioni di euro, con riferimento ai programmi di sviluppo commerciale di cui al comma 1, lettera c).

      Nell'ambito del programma di sviluppo, i progetti d'investimento del proponente devono prevedere spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a:

    4. 15 milioni di euro, a parte...

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