LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2010, n. 12 - Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'art. 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni.

(Pubblicata nel S.O. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 9 del 24 febbraio 2010

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga

la seguente legge:

Art. 1

Principi generali 1. In attuazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001 , concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985 , concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata dalla direttiva 1997/11/CE del Consiglio e dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , ed in conformita' alle leggi e ai decreti nazionali di recepimento, la Regione Umbria detta norme di adeguamento, riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica, di seguito denominata VAS, e in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, di seguito denominata VIA, al fine di agevolare le procedure di valutazione della sostenibilita' ambientale di piani, programmi e progetti.

  1. Nel rispetto dei principi sulla produzione del diritto ambientale, dell'azione ambientale, dello sviluppo sostenibile, di sussidiarieta' e di leale collaborazione, di cui agli articoli 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , recante norme in materia ambientale), la Regione Umbria riconosce la necessita' di conformare le proprie politiche ambientali a detti principi per garantire, in particolare, che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non comprometta la qualita' della vita delle generazioni future. A tal fine la Regione conforma la propria normativa a quella internazionale, comunitaria e nazionale in materia di sviluppo sostenibile.

  2. La Regione, in attuazione delle previsioni della Convenzione di Aarhus, cui l'Italia ha dato ratifica ed esecuzione con la legge 16 marzo 2001, n. 108 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998) e in coerenza con i principi del proprio Statuto considera la partecipazione dei soggetti pubblici e privati come elemento essenziale per lo svolgimento dell'azione amministrativa in materia ambientale e individua nel processo VAS uno degli strumenti piu' idonei a consentire soluzioni condivise sulla gestione del territorio nell'ottica della sostenibilita' ambientale.

  3. In conformita' alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni ed ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale) la Regione riconosce a chiunque, senza che sia tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, il diritto di accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio del territorio regionale. La Regione, per facilitare il piu' ampio accesso alle informazioni ambientali ed agevolare la partecipazione dei soggetti pubblici e privati alle diverse fasi dei processi decisionali, garantisce la possibilita' di esprimere contributi e osservazioni e assicura un'adeguata informazione, rendendo disponibili elementi e dati conoscitivi e valutativi, anche mediante l'uso di strumenti informatici e telematici.

  4. In coerenza con le finalita' contenute nell' articolo 4 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni:

    1. la valutazione di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalita' di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali sin dal momento dell'elaborazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile;

    2. la valutazione ambientale dei progetti ha la finalita' di proteggere la salute umana, contribuire alla qualita' della vita, provvedere al mantenimento delle specie, conservare la capacita' di riproduzione dell'ecosistema e salvaguardare il paesaggio. Attraverso la VIA sono individuati, descritti e valutati gli impatti diretti ed indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

      1) uomo, fauna, flora;

      2) suolo, acqua, aria, clima;

      3) beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;

      4) interazione tra i fattori suddetti.

      Art. 2

      Definizioni 1. Ferme restando le definizioni di cui all' articolo 5 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, ai fini della presente legge si intende per:

    3. Studio preliminare ambientale: l'elaborato che integra il progetto preliminare, redatto sulla base degli elementi indicati nell'Allegato V alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;

    4. Rapporto preliminare: il documento, redatto sulla base degli elementi indicati nell'Allegato I alla Parte seconda del D.Lgs.

      152/2006 e successive modifiche e integrazioni, che descrive gli obiettivi dei piani o programmi e i possibili impatti ambientali significativi derivanti dalla sua attuazione ai fini dello svolgimento della procedura di Verifica di assoggettabilita' ovvero per l'avvio della fase di consultazione preliminare di VAS;

    5. Rapporto ambientale: il documento, redatto sulla base degli elementi indicati nell'Allegato VI alla Parte seconda del D.Lgs.

      152/2006 e successive modifiche e integrazioni, che descrive e valuta gli impatti significativi che l'attuazione del piano o programma potrebbe avere sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio culturale, nonche' le ragionevoli soluzioni alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o programma medesimo;

    6. Studio di impatto ambientale: l'elaborato che integra il progetto definitivo redatto in conformita' alle disposizioni di cui all' articolo 22 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988 (Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilita' di cui all' art. 6, L. 8 luglio 1986, n. 349 , adottate ai sensi dell' art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377 );

    7. Sintesi non tecnica dello Studio di impatto ambientale: il documento allegato allo studio di impatto ambientale e predisposto al fine di consentire un'agevole comprensione da parte del pubblico ed un'agevole riproduzione, che descrive in sintesi e con linguaggio non tecnico le caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto, i dati e le informazioni contenuti nello studio di impatto ambientale, compresi eventuali elaborati grafici significativi;

    8. Sintesi non tecnica delle informazioni del Rapporto ambientale: il documento allegato al Rapporto ambientale e predisposto al fine di consentirne un'agevole comprensione da parte del pubblico ed un'agevole riproduzione, che descrive in sintesi e con linguaggio non tecnico le informazioni contenute nel Rapporto ambientale, compresi eventuali elaborati grafici significativi;

    9. Distretto ambientale: l'area geografico-morfologico-idrogeologica costituente il bacino dove l'interazione tra i fattori indicati all' articolo 1, comma 5, lettera b) avviene in un sistema chiuso o con bordi aperti a flussi potenziali in ingresso e in uscita calcolabili e definibili con sufficiente approssimazione;

    10. Soggetti competenti in materia ambientale: la Regione, gli Enti locali, le Amministrazioni statali e ogni altro soggetto pubblico che per funzioni e responsabilita' in campo ambientale e di governo del territorio sono interessati agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione del piano o programma o del progetto;

    11. Conferenza di consultazione preliminare per la VAS: la conferenza convocata dal Proponente o dall'Autorita' procedente che elabora, recepisce, adotta o approva il piano o programma, in accordo con l'Autorita' competente, tra i soggetti pubblici competenti in materia ambientale ed i soggetti privati interessati, la quale ha lo scopo di favorire l'acquisizione di elementi informativi, contributi, prime valutazioni e riferimenti ambientali utili a definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale;

    12. Conferenza di VAS e di Verifica di assoggettabilita': le conferenze indette dalla Autorita' competente, articolate in una o piu' sedute e finalizzate alla composizione del parere motivato di VAS e di quello di assoggettabilita' alla VAS o di esclusione;

    13. Conferenza di consultazione preliminare per la VIA: la conferenza preliminare convocata dall'Autorita' competente, su richiesta del Proponente, alla quale sono invitati a partecipare i soggetti competenti in materia ambientale, la quale ha lo scopo di favorire l'acquisizione di elementi informativi, di incompatibilita', contributi, primi riferimenti ambientali utili a definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nello Studio di impatto ambientale;

    14. Conferenze di VIA e di Verifica di assoggettabilita': le conferenze indette dalla Autorita' competente, articolate in una o piu' sedute, finalizzate alla composizione dei relativi provvedimenti finali.

      Art. 3

      Ambito di applicazione 1. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni della presente legge i piani o programmi la cui approvazione compete alla Regione e agli enti locali. La valutazione riguarda i piani o programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. Essa ricomprende una...

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