Regolamento recante integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2000 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 2001, in materia di semplificazione delle procedure relative ai lavori, alle somministrazioni, ai servizi e alle spese in economia, nell'ambito delle attivita' di cooperazio...

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, recante delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998, ed in particolare l'Allegato 2, n. 4);

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, recante nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni, recante regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro in materia di lavori pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, concernente regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per l'erogazione e la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, recante regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2004;

Acquisito il parere della Corte dei conti reso a sezioni riunite, ai sensi dell'articolo 88 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nell'adunanza del 12 novembre 2004;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2005;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2006;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1. Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo

2000, n. 120

  1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 6», sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle gravanti sui fondi accreditati alle rappresentanze diplomatiche per le attivita' dirette ad assicurare il funzionamento delle unita' tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo,».

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

    dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

    dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle

    disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

    sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

    e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

    approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

    fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

    modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano

    invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi

    qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce

    al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le

    leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i

    regolamenti.

    - Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17 della

    legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta

    Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario,

    recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e

    ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

    2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa

    deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il

    Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la

    disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta

    di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi

    della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'

    regolamentare del Governo, determinano le norme generali

    regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle

    norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle

    norme regolamentari

    .

    - Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo

    1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di

    funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la

    riforma della pubblica amministrazione e per la

    semplificazione amministrativa), pubblicata nella Gazzetta

    Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario:

    Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma

    di priorita' di interventi, definito, con deliberazione del

    Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte

    formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza

    unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo

    28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile,

    presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un

    disegno di legge per la semplificazione e il riassetto

    normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli

    indirizzi, i criteri, le modalita' e le materie di

    intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di

    incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo

    all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e

    degli enti locali. In allegato al disegno di legge e'

    presentata una relazione sullo stato di attuazione della

    semplificazione e del riassetto.

    2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede

    l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle

    norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di

    regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge

    23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le

    norme regolamentari di competenza dello Stato.

    3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per

    le singole materie, stabiliti con la legge annuale di

    semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle

    deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai

    seguenti principi e criteri direttivi:

    a) definizione del riassetto normativo e

    codificazione della normativa primaria regolante la

    materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di

    Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento

    della richiesta, con determinazione dei principi

    fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;

    a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo

    delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche

    necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e

    sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e

    semplificare il linguaggio normativo;

    b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta

    salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla

    legge in generale premesse al codice civile;

    c) indicazione dei principi generali, in particolare

    per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione,

    al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicita' che

    regolano i procedimenti amministrativi ai quali si

    attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente

    articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge

    7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

    d) eliminazione degli interventi amministrativi

    autorizzatori e delle misure di condizionamento della

    liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi

    pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza

    pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla

    regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza,

    alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,

    all'ordinato assetto del territorio, alla tutela

    dell'igiene e della salute pubblica;

    e) sostituzione degli atti di autorizzazione,

    licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso

    comunque denominati che non implichino esercizio di

    discrezionalita' amministrativa e il cui rilascio dipenda

    dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con

    una denuncia di inizio di attivita' da presentare da parte

    dell'interessato all'amministrazione competente corredata

    dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente

    richieste;

    f) determinazione dei casi in cui le domande di

    rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che

    non implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa,

    corredate dalla documentazione e dalle certificazioni

    relative alle caratteristiche tecniche o produttive

    dell'attivita' da svolgere, eventualmente richieste, si

    considerano accolte qualora non venga comunicato apposito

    provvedimento di diniego entro il termine fissato per

    categorie di atti in relazione alla complessita' del

    procedimento, con esclusione, in ogni caso,

    dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;

    g) revisione e riduzione delle funzioni

    amministrative non direttamente rivolte:

    1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione

    ...

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