DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 2010, n. 223 - Regolamento recante semplificazione e riordino dell''erogazione dei contributi all''editoria, a norma dell''articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0245)

Capo I

Semplificazione e riordino dei contributi di cui all'articolo 3 della
legge 7 agosto 1990, n. 250

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all'editoria;

Visto l'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

Visto l'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata l'opportunita' di emanare misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, ed alla legge 7 marzo 2001, n. 62, nonche' di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare ad esse connessa, secondo i principi e i criteri direttivi indicati nel citato articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto1990, n. 250, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 278, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 novembre 1993, n. 466;

Vista la legge 7 marzo 2001, n. 62, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 10-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 142;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 14 dicembre 2009;

Acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario;

Considerato che la Prima Commissione Permanente del Senato ha specificamente segnalato la necessita' di correggere, all'articolo 12, comma 1, l'erroneo riferimento alla legge 7 agosto 1990, n. 250, trattandosi chiaramente della legge 7 agosto 1990, n. 230;

Ritenuto di doversi uniformare alla predetta osservazione, in ragione della circostanza che la qualificazione della erroneita' del riferimento normativo proviene dal medesimo ambito parlamentare dal quale e' promanata la legge di delega per l'adozione del regolamento;

Sentito il Ministro per la semplificazione normativa;

Sentita l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana il seguente regolamento :

Art. 1

Presentazione delle domande

1. Le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sottoscritte dal legale rappresentante, sono presentate per via telematica e con firma digitale dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi, secondo le modalita' pubblicate sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Qualora l'impresa sia impossibilitata ad utilizzare lo strumento informatico, la domanda puo' essere presentata entro lo stesso termine anche mediante raccomandata postale. Le domande presentate al di fuori del periodo indicato sono inammissibili. La documentazione istruttoria e' trasmessa, unicamente mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento o per via telematica, con firma digitale, secondo modalita' indicate sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La medesima documentazione istruttoria deve comunque pervenire, a pena di decadenza dal diritto all'ammissione al contributo, entro il 30 settembre dell'anno in cui e' stata presentata la domanda per la concessione.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- Si riporta il testo dell'articolo 44 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2008, n. 133:

Art. 44 (Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all'editoria). 1. Con regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito anche il Ministro per la semplificazione normativa, sono emanate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e tenuto conto delle somme complessivamente stanziate nel bilancio dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono limite massimo di spesa, misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e alla legge 7 marzo 2001, n. 62, nonche' di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare ad esse connessa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione della documentazione necessaria per accedere al contributo e dei criteri di calcolo dello stesso, assicurando comunque la prova dell'effettiva distribuzione e messa in vendita della testata, nonche' l'adeguata valorizzazione dell'occupazione professionale;

b) semplificazione delle fasi del procedimento di erogazione, che garantisca, anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate, che il contributo sia effettivamente erogato entro e non oltre l'anno successivo a quello di riferimento;

b-bis) mantenimento del diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14

agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto, per le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attivita' di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.

250.

1-bis. Fermi restando gli stanziamenti complessivi, che costituiscono tetto di spesa ai sensi del comma 1, le erogazioni sono destinate prioritariamente ai contributi diretti e, per le residue disponibilita', alle altre tipologie di agevolazioni, da ricondurre nel limite delle stesse disponibilita'.

1-ter. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle

Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

.

- Si riporta il testo dell'articolo 56 della legge 23

luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia):

Art. 56 (Editoria). 1. Il regolamento di delegificazione previsto dal comma 1 dell' articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, entra in vigore, relativamente ai contributi previsti dalla legge 7

agosto 1990, n. 250, a decorrere dal bilancio di esercizio delle imprese beneficiarie successivo a quello in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento stesso.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

3. All' articolo 81, comma 16, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, le parole: "5,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "6,5 punti percentuali".

4. Nelle more della liberalizzazione dei servizi postali, e fino alla rideterminazione delle tariffe agevolate per la spedizione di prodotti editoriali di cui ai decreti del Ministro delle comunicazioni in data 13

novembre 2002, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il costo unitario cui si rapporta il rimborso in favore della societa' Poste italiane Spa nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli di bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all' articolo 3 del decreto-legge 24

dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e' pari a quello riveniente dalla convenzione in essere in analoga materia piu' favorevole al prenditore.

.

- Si riporta il testo del comma 62, dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge finanziaria 2010):

62. In attuazione dell' articolo 44 del decreto-legge

25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, i contributi e le provvidenze spettano nel limite dello stanziamento iscritto sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri procedendo, ove necessario, al riparto proporzionale dei contributi tra...

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