LEGGE REGIONALE 27 giugno 2012, n. 22 - Soppressione del Centro regionale per la ricerca e l'innovazione, interventi di semplificazione e razionalizzazione in materia di organi di enti regionali e modifiche di norme regionali in materia di diritto allo studio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria Parte I - n. 12 del 28 giugno 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Soppressione del Centro regionale per la ricerca e l'innovazione 1. Il Centro regionale per la ricerca e l'innovazione, di seguito denominato C.R.R.I., istituito con legge regionale 16 gennaio 2007, n. 2 (Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell'innovazione e delle attivita' universitarie e di alta formazione) e successive modificazioni ed integrazioni e' soppresso dal decimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

Nomina del Commissario liquidatore e procedure di liquidazione 1. La Giunta regionale nomina un funzionario della Regione Liguria come Commissario incaricato della liquidazione del C.R.R.I.

soppresso, con deliberazione che ne definisce compiti e poteri.

  1. Il Commissario liquidatore procede agli incombenti assegnati assumendo ogni necessaria determinazione per assicurare le attivita' di liquidazione.

  2. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere dettate specifiche disposizioni inerenti la liquidazione.

  3. Per lo svolgimento dell'incarico il Commissario liquidatore puo' avvalersi, ove necessario e secondo le modalita' definite dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'art. 3, comma 2, della sede o di altro locale disponibile, delle strumentazioni e degli arredi necessari per lo svolgimento dell'attivita', nonche' di dipendenti dell'ente soppresso trasferiti ai sensi dell'art. 4.

  4. Le spese afferenti alla liquidazione, ivi compresi i rimborsi del Commissario liquidatore e le spese relative al personale di cui al comma 4, sono a carico della medesima liquidazione. Il Commissario liquidatore provvede, entro trenta giorni dalla nomina, alla definizione di un piano delle risorse disponibili. A tal fine il Commissario liquidatore e' autorizzato ad utilizzare risorse giacenti, libere da diritti di terzi, trasferite dalla Regione per iniziative non ancora attivate nel limite stabilito con la deliberazione di cui all'art. 3, comma 2.

  5. Il Commissario liquidatore, entro trenta giorni dalla nomina, provvedere alla definizione del quadro generale relativo alla situazione liquidatoria sulla base della ricognizione complessiva delle attivita', delle passivita', della situazione patrimoniale e finanziaria, delle risorse finanziarie e srumentali del C.R.I.

    individuando un'ipotesi di liquidazione da cui emergano le eventuali attivita' o passivita' che potrebbero residuare. L'atto di ricognizione ed il quadro generale sono immediatamente trasmessi alla Regione.

  6. Il Commissario liquidatore, alla chiusura della procedura di liquidazione, approva un conto consuntivo straordinario che trasmette alla Regione.

  7. La procedura di liquidazione termina in ogni caso entro il 31 ottobre 2012 con il trasferimento alla Regione, da attuarsi con deliberazione della Giunta regionale, delle risorse finanziarie e strumentali che residuano dalla liquidazione.

    Art. 3

    Funzioni e compiti svolti dal soppresso C.R.R.I.

  8. Le funzioni e i compiti svolti dal C.R.R.I. ai sensi della legge regionale n. 2/2007 e successive modificazioni ed integrazioni sono esercitati dalla Regione anche attraverso gli enti e le istituzioni pubbliche e private operanti nelle materie e con le finalita' della ricerca, dell'innovazione e dell'alta formazione ai sensi della normativa vigente.

  9. Il Commissario liquidatore trasferisce le risorse finanziarie e strumentali, nonche' i contratti attivi e passivi agli enti indviduati dalla Giunta regionale per la prosecuzzione dei compiti e delle attivita' gia' svolte dal soppresso C.R.R.I.

    Art. 4

    Personale del C.R.R.I. soppresso 1. Il personale del C.R.R.I. con rapporto di lavoro indeterminato alla data del 1° maggio 2012 e' trasferito alla Regione con decorrenza dalla data della soppressione, come prevista dall'art. 1, ai fini dello svolgimento delle attivita' e dei compiti svolti dal C.R.R.I. ai sensi della legge regionale n. 2/2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

  10. La dotazione organica della Giunta regionale e' conseguentemente rideterminata a far data dalla soppressione del C.R.R:I., tenendo conto della consistenza numerica e dell'inquadramento giuridico del pesonale trasferito ai sensi del comma 1.

  11. Al personale trasferito e' attribuito il trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante al personale regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni ed integrazioni. Dalla data del trasferimento cessano gli eventuali incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 8 del Contratto Colletivo Nazionale di Lavoro 31 marzo 1999, nonche' eventuali indennita' comunque denominante, salva la facolta' di nuova attribuzione secondo la disciplina vigente nell'Ente di destinazione.

  12. La quota aggiuntiva di spesa di personale connessa ai traferimenti di cui al comma 1 non rileva ai fini delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 557, della legge 27...

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