DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2001, n. 482 - Regolamento di semplificazione del procedimento per i pagamenti da e per l'estero delle amministrazioni statali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1, n. 43; Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Vista la legge 9 dicembre 1928, n. 2783; Vista la legge 3 marzo 1951, n. 193; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.

18, ed in particolare l'articolo 172; Visto il decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1981, n. 344; Vista la legge 6 febbraio 1985, n. 15; Visto l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429; Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.

367; Visto il regolamento CE n. 1103/97 del 17 giugno 1997; Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n.

154; Visto il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319; Visto il regolamento CE n. 2866/98 del Consiglio del 31 dicembre 1998; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n.

120; Vista la deliberazione della Corte dei conti n. 14/DEL/2000 in data 16 giugno 2000; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2001; Acquisito il parere preliminare reso dalla Corte dei conti a sezioni riunite nelle adunanze del 30 marzo e del 5 aprile 2001; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001; Considerato che le competenti commissioni parlamentari non hanno espresso il prescritto parere entro i termini assegnati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente regolamento

Art. 1.

Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina le operazioni di pagamento da e per l'estero delle amministrazioni statali.

  1. Il presente regolamento si applica anche ai titoli concernenti ordini di rimessa per i pagamenti da effettuarsi all'estero, compresi quelli riguardanti trattamenti pensionistici.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

    Note alle premesse

    - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

    - Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 440, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"

    "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.".

    - Si riporta il punto 43) dell'allegato 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1999, n. 56 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998)

    "43) Procedimento per i pagamenti da e per l'estero per conto delle amministrazioni dello Stato

    regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; legge 3 marzo 1951, n. 193; decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.".

    - La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa". Si trascrive il testo dell'art. 20

    "Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

  2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima.

    Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

  4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

  5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi

    a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura; b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi; c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione; d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse; e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi; g) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e controllo; g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario; g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attivita' amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati; g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio; g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme...

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