Contratto collettivo nazionale del lavoro sull'interpretazione autentica dell'art. 75, comma 1, lettera z) del contratto collettivo nazionale del lavoro 1994/1997 dell'area dirigenziale medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale del 5 dicembre 1996 -

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,

n. 400;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e

successive modificazioni;

Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1, n. 6);

Visto l'articolo 2545 del codice civile;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello

Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e

successive modificazioni e integrazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei

Ministri adottata nella riunione del 28 luglio 2000;

Ritenuto di non poter accogliere le osservazioni formulate

dal Consiglio di Stato, nel parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti

normativi nell'adunanza del 18 settembre 2000, in quanto le regole procedimentali di

raccordo fra le procedure ispettive e gli strumenti di controllo dell'attivita' del

liquidatore, non costituiscono specifiche norme connesse con la semplificazione in

oggetto, ma rappresentano l'insieme delle disposizioni fissate dall'ordinamento

relativamente agli istituti delle ispezioni e dei controlli;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata

nella riunione del 15 dicembre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e

del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del lavoro e della

previdenza sociale e della giustizia;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del regolamento

  1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di

    sostituzione del liquidatore ordinario delle societa' cooperative.

    Art. 2.

    Sostituzione del liquidatore ordinario delle

    societa' cooperative

  2. La sostituzione del liquidatore per irregolarita' o

    eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una societa'

    cooperativa, ai sensi dell'articolo 2545 del codice civile, e' effettuata con decreto

    dirigenziale delle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti. Copia del

    decreto e' inviata, entro dieci giorni dalla data della sua adozione, alla competente

    direzione generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al nuovo

    liquidatore ordinario, al liquidatore sostituito, al tribunale fallimentare, alla camera

    di commercio, nonche' alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per la

    pubblicazione.

  3. Se la nomina del liquidatore e' stata disposta

    dall'autorita' giudiziaria, la richiesta di sostituzione dei liquidatori al tribunale, ai

    sensi dell'articolo 2545 del codice civile, e' effettuata dalle direzioni provinciali del

    lavoro territorialmente competenti. Contestualmente, copia della richiesta e' inviata alla

    competente direzione generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

  4. Al procedimento di sostituzione del liquidatore

    ordinario di cui al presente regolamento si applicano le garanzie previste per i

    procedimenti sanzionatori dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

    Art. 3.

    Rilevazione di irregolarita' e ritardi

  5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con

    proprio decreto, individua i raccordi con le procedure ispettive esistenti e gli specifici

    strumenti di controllo dell'attivita' del liquidatore in modo da garantire uniformita'

    nella rilevazione delle irregolarita' e dei ritardi di cui all'articolo 2.

    Art. 4.

    Abrogazioni

  6. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15

    marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e' abrogato:

    a) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza

    sociale 21 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 28 agosto 1999.

    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'

    inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto

    obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addi' 19 dicembre 2000

    CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Fassino, Ministro della giustizia

    Visto, il Guardasigilli: Fassino

    Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 62

    N O T E:

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

    dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo

    unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del

    Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

    approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura

    delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e

    l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce

    al...

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