DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 2001, n.310 - Regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi al controllo, alla commercializzazione e al deposito degli alcoli (n. 85 dell'allegato 1 della legge n. 59/1997)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e succesive modificazioni, allegato 1, n. 85; Visto il regio decreto 25 novembre 1909, n. 762; Visto il regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643; Visto il regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604; Visto il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito dalla legge 16 giugno 1950, n. 331; Vista la legge 28 marzo 1968, n. 415; Visto il decreto legislativo 27 novembre 1992, n. 464; Considerato che, al n. 85 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, per mero errore materiale, in luogo del regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1585, recante norme circa il commercio dei prodotti contenenti alcool metilico od altri alcoli diversi dall'etilico, e' stato citato il regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643, recante il regolamento di servizio della Guardia di finanza; Visto l'articolo 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che sottopone a regime di vigilanza fiscale gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico; Visto il decreto del Ministro delle finanze 1o agosto 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 1986, recante la disciplina fiscale degli alcoli metilico, propilico ed isopropilico; Visto il decreto del Ministro delle finanze 4 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1989, recante l'istituzione della bolletta di accompagnamento per la circolazione in tutto il territorio della Repubblica degli alcoli metilico, propilico ed isopropilico; Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.

504, ed in particolare dell'articolo 67, comma 1, che prevede che con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari per l'applicazione del testo unico medesimo; Visto il decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n.

689, recante norme per l'effettuazione del rimborso delle imposte sulla produzione e sui consumi; Visto il decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524, recante norme per disciplinare l'impiego dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche in usi esenti da accisa; Visto il decreto del Ministro delle finanze 16 maggio 1997, n. 148, recante modificazioni al decreto ministeriale 25 marzo 1996, n. 210, concernente norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti sottoposti al regime delle accise; Visto il decreto del Ministro delle finanze 26 giugno 1997, n. 219, concernente l'esenzione dall'obbligo del contrassegno di Stato e dai vincoli di deposito e di circolazione previsti per i prodotti sottoposti ad accisa per le bevande preparate con impiego di vini aromatizzati, liquori, acquaviti, alcole etilico ed altre sostanze analcoliche, aventi titolo alcolometrico non superiore all'11 per cento in volume; Visto il decreto del Ministro delle finanze 18 settembre 1997, n.

383, recante norme per la determinazione dei limiti dei cali tecnicamente ammissibili nella lavorazione dei prodotti soggetti ad accisa, ai fini della concessione dell'abbuono; Visto il decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153, pubblicato nel supplemento ordinario n. 95/L alla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2001, regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonche' per l'effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2000; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, della sanita', dell'interno e delle politiche agricole e forestali;

E m a n a

il seguente regolamento

Art. 1.

Regime dei recinti dei depositi fiscali

  1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nei depositi fiscali di alcole etilico, birra e prodotti alcoligeni intermedi, confezionati in recipienti ermeticamente chiusi, istituiti nelle aree dei depositi doganali di tipo A di cui all'articolo 504 del regolamento (CEE) n.

    2454 della Commissione del 2 luglio 1993 ed in quelle di pertinenza degli esercenti l'autotrasporto di cose per conto terzi e degli esercenti l'attivita' di spedizione, per recinto si intende la delimitazione dei locali o degli spazi destinati a tali prodotti, distinti dai locali o dagli spazi, anch'essi opportunamente delimitati, dove sono custoditi gli analoghi prodotti assoggettati ad accisa. Per tali ultimi prodotti, anche quando la loro detenzione non e' soggetta alla denuncia di cui all'articolo 29 del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995, e' tenuto, distintamente per ramo d'imposta, un registro di carico e scarico, con riferimento alla documentazione attinente alla loro movimentazione, redatto secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524. I mezzi di trasporto stazionanti nelle aree suddette ed impegnati nel carico e nello scarico delle merci sono considerati operanti, a seconda dei casi, nell'ambito dei locali o spazi gestiti in regime di deposito fiscale od in quello dei reparti di stoccaggio dei prodotti ad imposta assolta. La disciplina di cui al presente comma si rende applicabile anche per ogni altro impianto, escluse le fabbriche, svolgente attivita' per conto di una pluralita' di soggetti, per il quale venga riconosciuto dall'Agenzia delle dogane che l'adozione della procedura per la reimmissione in regime sospensivo di cui all'articolo 6, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995 sia incompatibile con le esigenze operative.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse

    - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

    - Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400

    "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.".

    - Si trascrive il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59

    "Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di legge...

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