COMUNICATO - Disposizioni di vigilanza Semplificazione dei procedimenti amministrativi di vigilanza

Il presente provvedimento e' volto a semplificare la normativa di vigilanza applicabile alle banche ai sensi della Circolare n. 229 del 21 aprile 1999. L'iniziativa segue un'impostazione coerente con l'evoluzione della disciplina di vigilanza, tesa a ridurre l'ambito dei controlli amministrativi di tipo autorizzativo, valorizzando l'autonomia degli intermediari nella governance, nell'organizzazione e nella gestione dei rischi.

Si dispongono, in particolare, interventi (analiticamente individuati in allegato) sui procedimenti amministrativi di natura autorizzativa previsti dalle disposizioni di vigilanza per le banche. Tali interventi comportano:

eliminazione di procedimenti, nei casi in cui un controllo autorizzativo non sia previsto da fonte normativa superiore e non si ravvisino ostacoli alla sua eliminazione. In talune ipotesi, si tratta di una mera anticipazione degli effetti conseguenti all'applicazione della nuova disciplina prudenziale di cui alla Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006;

riconfigurazione di procedimenti, sostituendo le fattispecie di tipo autorizzativo con obblighi di comunicazione preventiva; in base alla nuova disciplina, la Banca d'Italia si riserva di valutare le informazioni ricevute, unitamente agli altri dati e notizie disponibili, ai fini dell'eventuale avvio, ove ricorrano i presupposti, di procedimenti d'ufficio che possono concludersi con un provvedimento di divieto;

semplificazione di procedimenti, prevedendo criteri oggettivi (ad es., soglie di rilevanza) maggiormente selettivi delle fattispecie da sottoporre ad autorizzazione.

Il presente provvedimento, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, si applica anche ai procedimenti pendenti a tale data. Le nuove disposizioni saranno, inoltre, pubblicate sul Bollettino di Vigilanza e nel sito internet della Banca d'Italia.

Roma, 5 dicembre 2007

Il Governatore: Draghi

Allegato

Procedimenti eliminati.

  1. Dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione all'attivita' bancaria.

    La decadenza dell'autorizzazione all'attivita' bancaria, qualora la banca non abbia iniziato a operare entro un anno dal rilascio, prevista dal Titolo I, Cap. 1, Sez. VI, paragrafo 5, VII, paragrafo 1, e VIII, opera automaticamente allo spirare del termine, senza necessita' di apposita dichiarazione della Banca d'Italia.

    Resta ferma la possibilita' per la banca di richiedere prima della scadenza, in presenza di giustificati motivi, un limitato periodo di proroga di norma non superiore a sei mesi.

  2. Accoglimento dell'istanza di rinuncia alla qualifica di capogruppo.

    Le Istruzioni (Titolo I, Cap. 2, Sez. II, paragrafo 2) prevedono la possibilita', per la societa' finanziaria che possegga tutte le caratteristiche per l'assunzione della qualifica di capogruppo di un gruppo bancario, di richiedere alla Banca d'Italia di non essere considerata tale, al ricorrere di determinate condizioni puntualmente...

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