DECRETO 15 Settembre 2004, n. 337 - Regolamento di semplificazione delle procedure amministrative relative alle Organizzazioni Non Governative

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 15 Settembre 2004 , n. 337 Regolamento di semplificazione delle procedure amministrative relative alle

Organizzazioni Non Governative.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»; Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo»; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 8 agosto 1996, n. 426, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo»; Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante «Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale»; Vista la legge 13 aprile 1999, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni in materia di finanziamenti del Ministero degli affari esteri alle iniziative di cooperazione allo sviluppo svolte da universita' e da organizzazioni non governative»; Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2003», e, in particolare, l'articolo 3, comma 43, che prevede che «il Ministro degli affari esteri, con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, emana disposizioni per razionalizzare i flussi di erogazione finanziaria e per semplificare le procedure relative alla gestione delle attivita' di cooperazione internazionale, con particolare riferimento alle procedure amministrative relative alle organizzazioni non governative»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1988, n.

177, recante regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n.

252, recante regolamento recante «Norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»; Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato n. 2887/04, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 22 marzo 2004; Udito il parere favorevole con osservazioni del Consiglio di Stato n...

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