DECRETO 29 dicembre 2011 - Semplificazione per le attivita'' di vendita di gas naturale e di biogas ai sensi dell''articolo 30 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93. (12A00524)

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;

Visto quanto stabilito all'art. 17 e all'art. 18 dello stesso decreto legislativo in materia di autorizzazione alla vendita di gas naturale, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;

Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 24 giugno 2002, relativo ai criteri di rilascio dell'autorizzazione alla vendita ai clienti finali di gas naturale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2002, n. 203, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;

Vista la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;

Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, relativo all'attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE, relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 28 giugno 2011;

Visto quanto stabilito all'art. 30 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, in materia di semplificazione per le attivita' di vendita di gas naturale e di biogas;

Ritenuto opportuno stabilire e pubblicare, ai sensi dell'art. 30 dello stesso decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, i criteri obiettivi e non discriminatori in base ai quali avviene l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto, il biogas e il gas derivante dalla biomassa o altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possono essere immessi e trasportati nel sistema del gas naturale senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza, sull'intero territorio nazionale, in particolare a tutela dei clienti finali con consumi annui inferiori a 50.000 metri cubi di gas;

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione

  1. Il presente decreto stabilisce i criteri in base ai quali, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e dell'art. 30 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, il Ministero dello sviluppo economico, di seguito «Ministero», si pronuncia in merito alle domande di inserimento nell'elenco delle imprese del gas abilitate alla vendita di gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto, il biogas e il gas derivante dalla biomassa o altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possono essere immessi e trasportati nel sistema del gas naturale senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza, ai clienti finali connessi a reti di distribuzione, a reti regionali di trasporto, alla rete nazionale dei gasdotti o a reti alimentate da serbatoi di GNL, sull'intero territorio nazionale.

  2. L'inserimento nell'elenco dei soggetti abilitati avviene qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

    1. disponibilita' di un servizio di modulazione adeguato alle necessita' delle forniture, comprensivo delle relative capacita' di stoccaggio, ubicate nel territorio nazionale, in base ai criteri di cui all'art. 18 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

    2. dimostrazione della disponibilita' di fornitura di gas naturale;

    3. adeguatezza delle capacita' tecniche e finanziarie dell'impresa richiedente.

  3. Nel caso di consorzi di clienti finali che si approvvigionano di gas per l'esclusivo utilizzo dei propri consorziati non e' richiesto...

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