Cambi di riferimento del 13 ottobre 2000 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia -

Comune di Jesi

Rete Civica Aesinet

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA

REPUBBLICA 16 marzo 2000, n.286 Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per l'erogazione del

contributo annuale all'Associazione italiana della Croce rossa, a norma dell'articolo 20,

comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,

allegato 1, n 39, e successive modificazioni;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto l'articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio

1980, n. 613;

Visto l'articolo 7, comma 1-quater, del decreto-legge 20

settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n.

490;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,

n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei

Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla

sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata

nella riunione del 25 febbraio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e

del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della sanita' e del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modalita' di finanziamento dell'Associazione

italiana della Croce rossa

1. I trasferimenti di risorse finanziarie dello Stato a

favore dell'Associazione italiana della Croce rossa sono disposti, per ogni esercizio

finanziario, mediante rate trimestrali da erogare entro i primi venti giorni dall'inizio

di ogni trimestre.

Art. 2.

Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo

1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il comma

1-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con

modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'

inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto

obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 16 marzo 2000

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Bassanini, Ministro per la funzione pubblica

Bindi, Ministro della sanita'

Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2000

Atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 6

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo

unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del

Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura

delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e

l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al

Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi

valore di legge e i regolamenti.

- Si riporta il testo dell'art. 20 e dell'allegato 1, n.

39, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, recante "Delega al

Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la

riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa":

"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni

anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme

concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali,

locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potesta' regolamentare

nonche' i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del

comma 5. In allegato al disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di

attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. In sede di attuazione della delegificazione, il Governo

individua, con le modalita' di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i

procedimenti o gli aspetti del procedimento che possono essere autonomamente disciplinati

dalle regioni e dagli enti locali.

3. I regolamenti sono emanati con decreto...

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