Approvazione del modello 770/2007 Semplificato, relativo all'anno 2006, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti d'imposta dei dati delle certificazioni rilasciate, dell'assistenza fiscale prestata, dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuat...

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone: 1. Approvazione dei modelli 770/2007 Semplificato e 770/2007 Ordinario.

1.1. E' approvato il modello 770/2007 Semplificato, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni e i prospetti attestanti le somme o i valori che i sostituti d'imposta hanno corrisposto nell'anno 2006 soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 33, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 42 del 1988, i dati previdenziali e assistenziali INPS, INPDAP e IPOST, i dati assicurativi INAIL, quelli relativi all'assistenza fiscale prestata nell'anno 2006 per il periodo d'imposta precedente, nonche' i versamenti, i crediti e le compensazioni effettuati. Il modello e' composto dal frontespizio, dalle comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale, dalle comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonche' dai prospetti ST ed SX.

1.2. E' approvato il modello 770/2007 Ordinario, con le istruzioni per la compilazione, da utilizzare ai fini della dichiarazione per l'anno 2006 delle imposte sostitutive e delle ritenute operate da parte dei sostituti d'imposta che hanno corrisposto somme o valori diversi da quelli di cui al punto 1.1., nonche' delle comunicazioni di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative da parte degli intermediari e degli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti. Il modello e' composto dal frontespizio e dai quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SR, ST e SX. 2. Reperibilita' dei modelli e autorizzazione alla stampa.

2.1. I modelli di cui al punto 1 sono resi disponibili gratuitamente in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it nel rispetto in fase di stampa delle caratteristiche tecniche contenute nell'allegato 1 al presente provvedimento.

2.2. E' altresi' autorizzato l'utilizzo dei predetti modelli prelevati da altri siti internet a condizione che gli stessi rispettino le caratteristiche tecniche previste dall'allegato 1 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonche' gli estremi del presente provvedimento.

2.3. E' autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1, nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato 1 al presente provvedimento. A tal fine i predetti modelli sono resi disponibili nel sito internet di cui al punto 2.1 in uno specifico formato elettronico idoneo a consentirne la riproduzione, riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici.

2.4. E' consentita la stampa monocromatica dei modelli di cui al punto 1 realizzata con il colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilita' dei modelli stessi nel tempo. 3. Modalita' di indicazione degli importi e di presentazione telematica delle dichiarazioni.

3.1. Nei modelli di cui al punto 1 gli importi da indicare nella parte Dati fiscali devono essere espressi in unita' di euro mediante troncamento delle cifre decimali; quelli da indicare ai fini contributivi degli enti previdenziali devono essere espressi in unita' di euro mediante arrotondamento per eccesso se la frazione decimale e' pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiori a detto limite.

3.2. I soggetti tenuti alla dichiarazione dei sostituti d'imposta e i soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, devono trasmettere in via telematica i dati delle dichiarazioni redatte su modelli conformi a quelli di cui al punto 1 secondo le specifiche tecniche che saranno stabilite con successivo provvedimento.

3.3. E' fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del citato decreto n. 322 del 1998, di rilasciare al sostituto d'imposta la dichiarazione redatta su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento.

3.4. La dichiarazione modello 770/2007 Semplificato non puo' essere compresa nella dichiarazione unificata. I prospetti ST e SX, relativi ai versamenti, ai crediti ed alle compensazioni effettuati, possono essere trasmessi unitamente al predetto modello, anche qualora il sostituto d'imposta sia tenuto...

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