LEGGE REGIONALE 9 agosto 2012, n. 15 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e adeguamento alla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e alla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Modifiche a leggi regionali in materia di attivita' commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di gestione faunistico-venatoria (Legge comunitaria 2010).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia SO n. 22 del 16 agosto 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' della legge 1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, in conformita' ai principi di cui all'art. 117 della Costituzione, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto speciale e in attuazione della legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), con la presente legge dispone l'adeguamento della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n.

2 'Disciplina organica del turismo'), alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nonche' l'adeguamento della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), e della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria), alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nonche' l'adeguamento della legge regionale 7/2008 alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Art. 2

Inserimento dell'art. 8-bis nella legge regionale 10/2004

  1. Dopo l'art. 8 della legge regionale 10/2004 e' inserito il seguente:

    'Art. 8-bis (Semplificazione della normativa di recepimento delle direttive) - 1. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 3.

  2. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:

    1. l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;

    2. l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;

    3. l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi piu' gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

  3. La Giunta regionale, nella relazione accompagnatoria al disegno di legge comunitaria e ai disegni di legge di cui all'art. 8, da' conto delle circostanze eccezionali in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria.'.

    Art. 3

    Finalita' 1. Il presente capo provvede all'attuazione nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia degli articoli 14 e 15 della direttiva 2006/123/CE e all'adeguamento della legge regionale 29/2005 ai principi contenuti nella direttiva stessa, in conformita' al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

    Art. 4

    Modifiche all'art. 12 della legge regionale 29/2005

  4. All'art. 12 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

    1. al comma 1 le parole 'e non sono assoggettati ai parametri di cui al comma 3, lettera b)' sono soppresse;

    2. la lettera b) del comma 3 e' sostituita dalla seguente:

      'b) determinare i requisiti minimi di uniformita' dei procedimenti autorizzatori.';

    3. la lettera b) del comma 4 e' sostituita dalla seguente:

      'b) commerciali, in ordine all'allocazione ottimale degli esercizi sul territorio, con riguardo ai diversi settori merceologici, rilevando, in particolare:

      1) la competitivita' degli esercizi allocati e da allocarsi sul territorio comunale, in relazione alla popolazione residente, alla popolazione gravitante per motivi di lavoro, di studio, di accesso ai servizi e ai flussi turistici, tenendosi conto anche delle altre forme di attivita' commerciali;

      2) i livelli di accessibilita' da parte dei consumatori, rilevandosi le caratteristiche del territorio, al fine di favorire l'armonica integrazione con le disponibilita' di spazi pubblici o di uso pubblico, quali insediamenti residenziali, scolastici, universitari, sportivi, culturali, uffici pubblici e privati;

      3) i livelli di sostenibilita' del territorio comunale, o di sue specifiche zone, con particolare riguardo ai fattori di traffico e di inquinamento acustico;

      4) l'assetto viario e delle infrastrutture di trasporto, quali stazioni ferroviarie, aeroporti e simili.';

    4. la lettera c) del comma 4 e' abrogata;

    5. il comma 6 e' sostituito dal seguente:

      '6. Fatto salvo quanto prescritto al comma 1, l'ampliamento della superficie di vendita delle medie strutture e' comunque ammesso entro il limite massimo stabilito dall'art. 2, comma 1, lettera i).' .

      Art. 5

      Modifiche all'art. 15 della legge regionale 29/2005

  5. All'art. 15 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

    1. il comma 1 e' sostituito dal seguente:

      '1. La pianificazione commerciale tiene conto delle esigenze di equilibrato e armonico sviluppo del sistema distributivo, di salvaguardia e sviluppo sostenibile del territorio e dell'ambiente, nonche' dell'interesse dei consumatori. A tal fine, limitazioni all'insediamento di esercizi di vendita possono essere stabilite solo per le seguenti motivazioni:

    2. tutela del territorio e dell'ambiente, in particolare sotto il profilo dello sviluppo sostenibile, anche geografico, nonche' sotto il profilo urbanistico, edilizio, incluso l'inquinamento acustico, architettonico, storico-culturale e di viabilita';

    3. tutela del pluralismo e dell'equilibrio tra le diverse tipologie distributive, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d), anche attraverso il recupero e la salvaguardia delle piccole e medie imprese gia' operanti sul territorio, al fine di estendere e ampliare la presenza di strutture commerciali nelle zone in cui il servizio e' carente, in particolare nelle zone periferiche, e di limitare tali strutture in funzione di tutela della qualita' del territorio in generale e della sua vivibilita', di riqualificazione di zone all'interno del centro urbano e di servizio reso ai consumatori, mirando a ottenere una piu' omogenea distribuzione dei servizi, e di fruizione delle infrastrutture, soprattutto nelle citate zone periferiche.';

    4. al comma 2 le parole 'in conformita' alle previsioni contenute nel Piano per la grande distribuzione' sono sostituite dalle seguenti: 'nel rispetto di quanto sancito al comma 1';

    5. alla lettera b) del comma 3 le parole 'nel rispetto dei limiti di disponibilita' di superfici di cui al comma 1 per le grandi strutture di vendita con superficie coperta superiore a metri quadrati 15.000 e di cui alla lettera d) per le grandi strutture di vendita con superficie coperta non superiore a metri quadrati 15.000' sono sostituite dalle seguenti: 'nel rispetto della superficie massima destinabile alle attivita' commerciali al dettaglio, per singolo settore merceologico, in base a quanto stabilito dagli strumenti urbanistici comunali, nonche' nel rispetto di quanto sancito al comma 1';

    6. la lettera d) del comma 3 e' abrogata;

    7. la lettera e) del comma 3 e' sostituita dalla seguente:

      'e) determina i requisiti minimi di uniformita' dei procedimenti autorizzatori relativi alla grande distribuzione;';

    8. la lettera f) del comma 3 e' abrogata;

    9. il comma 4 e' abrogato;

    10. il comma 9 e' sostituito dal seguente:

      '9. L'apertura, l'ampliamento, il trasferimento di sede e la concentrazione relativi agli esercizi di vendita di grande struttura, con superficie coperta complessiva superiore a metri quadrati 15.000, oltre alla preventiva...

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