Incrocio stradale con semaforo: collisione tra conducente giunto da area privata e motociclista non rispettoso del rosso

AutoreVittorio Santarsiere
CaricaDirettore amministrativo Dipartimento di Pubblica sicurezza Ministero dell'interno
Pagine860-862

Page 860

@1. Nozione

La movimentata fattispecie al giudizio del Tribunale di Milano è caratterizzata da circostanze simultanee davvero singolari. Ad incrocio stradale a T, dotato di semaforo, un utente con auto si accingeva ad immettersi in strada, uscendo da passo carraio privato. Egli aveva il semaforo verde a suo favore, ma un segnale in prossimità dell'incrocio, presumibilmente apposto dalla società proprietaria del sito, gli imponeva di far precedere i veicoli della strada pubblica. Contestualmente sopraggiungeva, a velocità sostenuta e luce rossa del semaforo nel suo senso, una moto, con conducente e trasportata. La vettura si immetteva sulla strada oltre il cordolo del marciapiedi e la sopraggiunta moto si immetteva nella intersezione, incurante del semaforo e delle regole di prudenza richieste dall'incrocio. Non riuscito ad evitare l'altro veicolo seguiva la loro collisione.

È importante nella riportata sentenza l'analisi delle spettanze risarcitorie ai vari danneggiati. Rilevano particolarmente le posizioni della trasportata sulla moto, che subisce delle lesioni, come, pure, l'azione surrogatoria dell'ente previdenziale, per il periodo di assenza dal lavoro del motociclista, nei confronti dell'assicuratrice del conducente il veicolo, al fine di ottenere la restituzione degli importi erogati all'infortunato, come indennità di malattia.

Afferma la Cassazione che, nel caso di concorso di colpa tra l'infortunato, che abbia usufruito del trattamento assistenziale di un ente previdenziale, e il terzo responsabile dell'illecito, l'ente che agisce nei confronti di questo in surrogazione dell'assistito ha diritto di ottenere l'intero ammontare delle prestazioni erogate, non decurtato della quota riferibile al concorso di colpa 1.

Per quanto concerne le contusioni escoriate alle ginocchia, riportate dalla trasportata in moto, il tribunale, sulla base dei certificati medici e Ctu esperita, le riconosceva una riduzione dell'efficienza psico-fisica nella misura del 2%, intesa come danno biologico. Ravvisava, inoltre, il giudice che le riportate lesioni colpose ed il patema d'animo configurano danno morale.

La voce onnicomprensiva di danno biologico riguarda indistintamente tutti i soggetti, essendo correlata alla loro salute. Infatti, si riferisce alla lesione della salute, quale che sia la capacità reddituale del soggetto, l'età, il ruolo sociale. Già nel 1986, la Corte costituzionale aveva emanato una sentenza per la quale il danno biologico va risarcito a prescindere dall'età, condizione, reddito dei danneggiati.

È stato riconosciuto il fondamentale diritto alla salute, afferente alla persona umana, esprimibile con le dizioni ´danno biologicoª e ´danno fisiologicoª, che pongono l'accento sull'evento naturalistico. L'ingiustizia del danno biologico e la sua conseguente risarcibilità discendono dal collegamento degli artt. 32 Cost. e 2043 c.c., ove questa norma riceve integrazione dalla prima. Così, non sono configurabili limiti alla risarcibilità del danno biologico e va dato atto che il combinato disposto dei due articoli ora menzionati consente la risarcibilità del danno biologico in ogni caso 2.

Il danno morale si identifica con il patema d'animo, quale turbamento ingiustificato non riportabile a patologie psichiche, senza perdita o riduzione di attività. Pure il degrado della qualità della vita provoca situazione di sofferenza. Ora, la tradizionale, restrittiva lettura degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., come volte ad assicurare tutela soltanto al danno morale soggettivo, alla sofferenza contingente, al turbamento dell'animo transeunte, determinati da fatto illecito integrante reato, non può essere più condivisa in via esclusiva.

Il caso al giudizio del Tribunale di Milano rientra in questo schema interpretativo, ricorrendo il reato delle lesioni colpose a danno della trasportata in moto. Ma, si rileva in sede di legittimità che l'art. 2 Cost. riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, il danno non patrimoniale deve intendersi come ampia...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT