Semafori «intelligenti» o no?

AutoreLuigi Swich
CaricaViceprefetto aggiunto
Pagine1022-1023

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Recentemente la Terza Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Milano, con cinque sentenze 1 di identico tenore, del 31 luglio 2009 (nn. 4561/4565), ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da un Consorzio di Polizia locale contro altrettante ordinanze emesse da una Prefettura in materia di Codice della strada.

Il caso ha un certo rilievo e merita di essere ricordato. Nel 2007, a seguito di 785 ricorsi di utenti della strada contro altrettanti verbali elevati per presunta violazione dell’articolo 146 comma 3 della Codice della strada (passaggio con semaforo rosso), la Prefettura in questione – con una decisione definita «anticonformista» («Il Sole-24 Ore» 11 febbraio 2008) e che ha avuto ampia eco massmediatica – ne accoglieva 777, ordinando all’organo accertatore di archiviare i verbali stessi. Si trattava di infra- zioni rilevate attraverso semafori cosiddetti «intelligenti» o T-Red, cioè dotati di apparecchiatura fotografica.

Il Consorzio di Polizia locale impugnava le decisioni sia avanti il Giudice di pace (772 ricorsi) sia avanti il Tar (5 ricorsi), non ottenendo soddisfazione né presso il primo né presso il secondo.

Oggi lo stesso Tribunale Amministrativo Regionale si è pronunciato nel merito e, dopo avere a suo tempo rigettato le domande di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati, ha respinto definitivamente i ricorsi.

In primo luogo perché, ai sensi dell’art. 205 del Co- dice della strada, l’ordinanza emessa dal Prefetto è opponibile esclusivamente avanti l’Autorità giudiziaria ordinaria e solo da parte del trasgressore. Non si configura infatti una situazione giuridica soggettiva avente consistenza di interesse tutelabile – né diritto soggettivo né interesse legittimo – in capo all’amministrazione che ha emesso il verbale di contestazione.

In secondo luogo – afferma il Tar ribadendo un importante principio di diritto – «non è ammissibile che un organo di amministrazione attiva insorga avverso le statuizioni degli organi preposti al controllo o alla revisione del suo operato, evocandoli in giudizio e ponendosi in opposizione ad esso». Tanto più che l’attività degli agenti di polizia locale non assume valore provvedimentale, ma «si sostanzia nell’esercizio di operazioni aventi finalità di mero accertamento dei fatti, rimanendo la funzione sanzionatoria riservata al Prefetto, quale organo titolare del relativo potere che trascende l’ambito esclusivamente locale ed esige una regolamentazione...

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