DECRETO 1 marzo 2011 - Selezione dei mercati all''ingrosso in titoli di Stato ammissibili per la valutazione degli specialisti in titoli di Stato. (11A03085)

IL DIRIGENTE GENERALE DELLA DIREZIONE SECONDA

del dipartimento del tesoro

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 concernente la «Razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», ed in particolare l'art. 3;

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, ed in particolare:

l'art. 61, comma 10, in base al quale il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua le caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari ai fini dell'applicazione delle disposizioni del TUF;

l'art. 66, in base al quale il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, disciplina e autorizza i mercati all'ingrosso dei titoli di Stato e ne approva i regolamenti, anche in deroga alle disposizioni del capo I, del titolo I della parte III dello stesso decreto legislativo;

l'art. 77-bis, comma 6, in base al quale il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua i requisiti minimi di funzionamento per i sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato;

l'art. 79-bis, comma 3, in base al quale il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, puo' estendere, in tutto o in parte, il regime di trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione agli scambi all'ingrosso di titoli di Stato.

Visti inoltre gli articoli 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 70-bis, 70-ter, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 90, 189, 190 e 195 del citato decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il decreto ministeriale del 22 dicembre 2009, n. 216, «Regolamento recante norme sull'individuazione delle caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari e sulla disciplina delle negoziazioni all'ingrosso dei titoli di Stato» ed in particolare l'art. 23 che, ai commi 11, 13, e 12, disciplina, rispettivamente, l'iscrizione nella Lista dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione ammissibili per la valutazione dell'attivita' svolta dagli Specialisti in titoli di Stato italiani in base al comma 10 del medesimo articolo, la procedura attraverso cui viene perfezionata tale iscrizione - da definirsi con Decreto del Dirigente Generale del Debito Pubblico (cosiddetto «Decreto Mercati»), e l'eventuale cancellazione di tali soggetti dalla suddetta Lista;

Visto inoltre il comma 14 del citato art. 23 del decreto ministeriale del 22 dicembre 2009, n. 216, che individua nel Decreto Mercati lo strumento per fissare le modalita' e la frequenza con cui, in base a criteri oggettivi, il Ministero seleziona dalla suddetta Lista i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione ammissibili per la valutazione dell'attivita' svolta dagli Specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto infine le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge del 7 agosto 1990 n. 241, ed in particolare gli articoli 2, 3, 7, 10, 10-bis e 12;

Ritenuto opportuno specificare le modalita' tecniche ad amministrative che verranno utilizzate per la verifica del possesso dei requisiti, stabiliti dall'art. 23 comma 10 del citato decreto ministeriale del 22 dicembre 2009, n. 216, necessari ai fini dell'iscrizione nella Lista dei mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione ammissibili per la valutazione dell'attivita' svolta dagli Specialisti in titoli di Stato italiani e della permanenza nella medesima Lista;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

  1. Nel presente decreto si intendono per:

    1. ...

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