Il segreto militare e la sua speciale tutela penale dopo la legge 3 agosto 2007, n. 124

AutoreMassimo Nunziata
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@1.Premessa.

- Il segreto militare costituisce l'oggetto giuridico della tutela penale di specifiche norme incriminatrici della legge penale militare1 e, in particolare, del vigente codice penale militare di pace (di seguito c.p.m.p.)2.

La prima fattispecie punitiva che si ritrova, di esteso ambito applicativo, è quella dell'art. 85 c.p.m.p. che punendo la soppressione di atti concernenti la difesa militare dello Stato, ha nel segreto militare il proprio oggetto materiale. La norma incriminatrice è contenuta nel capo dei reati contro la fedeltà militare ma ha una struttura che lo rende riconducibile al genus dei reati contro la difesa militare (fattispecie prodromiche ai «reati spionistici»). Il legislatore ha optato per questa soluzione in quanto ha ritenuto che la sottrazione di atti all'autorità competente violi più il dovere di fedeltà che quello di difesa. È un reato esclusivamente militare, perché non trova corrispondenza in alcuna previsione di reato comune. In particolare, non è identico all'art. 255 c.p. che punisce la sottrazione all'autorità di atti, documenti e altre cose che riguardino forza, preparazione e difesa militare, che devono rimanere segrete. Queste materie sono quelle elencate in un apposito allegato del R.D. 11 luglio 1941, n. 1161 in tema di «segreto militare». Pertanto ogni atto relativo a tali materie qualifica l'oggetto materiale della fattispecie, rendendo applicabile questa incriminazione.

Altresì, in questo caso, la soggettività attiva del reato è espressamente estesa oltre che al militare in attualità di servizio, anche al militare posto in congedo illimitato dall'art. 7 comma 1 c.p.m.p.

Il capoverso dell'art. 85 c.p.m.p. prevede una circostanza aggravante ad effetto speciale derivante dalla compromissione della preparazione della difesa militare dello Stato. Si tratta di una circostanza aggravante che si ritrova anche in altri reati di spionaggio. Non è sufficiente per integrare la fattispecie una mera disfunzione temporanea dell'apparato bellico.

Il R.D. 11 luglio 1941, n. 1161 in tema di segreto militare è reputato tuttora vigente e dovrà essere coordinato con la legge generale regolatrice della materia n. 801/1977. Nel caso di specie l'allegato indica le materie di carattere militare che si devono intendere come segreto militare a prescindere da una loro espressa qualificazione come tale.3

Prima di esaminare le specifiche ipotesi di reato ad esso dedicate, di cui agli artt. 86-89 c.p.m.p., in materia di violazione del dovere di difesa, è indispensabile delineare i contorni del segreto militare, quale oggetto della tutela penale.

@2. Disciplina normativa del «segreto di Stato» e configurazione del «segreto militare».

- Bisogna ripartire l'oggetto materiale dei reati di cui agli artt. 86-96 c.p.m.p. in: notizie segrete e notizie riservate. Sono «segrete» quelle che hanno un numero deter- minato e predefinito di destinatari. Sono «riservate» quelle che non hanno un numero determinato di destinatari ma di cui è vietata l'ulteriore divulgazione.

Il segreto militare è species del più ampio genus del «segreto di Stato», costituendone un segmento in esso ricompreso. La nuova legge organica che disciplina il segreto di Stato è la L. 3 agosto 2007, n. 1244, recante «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto».

L'art. 39, comma 1 della nuova legge indica come coperti dal segreto di Stato: atti, documenti, notizie, attività ed ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea ad arrecare danno all'integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi istituzionali, all'indipendenza dello Stato rispetto ad altri Stati, nonché alla preparazione e difesa militare dello Stato.

Dalla lettura del surriportato art. 39 si desume che il segreto militare (attinente alla difesa militare) sia parte di esso ma non lo esaurisca.

Nei reati di spionaggio non è tutelato il segreto di Stato ma il segreto militare. Se la condotta violativa della notizia segreta non attiene al segreto militare ma al segreto di Stato, troveranno applicazione le norme del codice penale comune, ancorché il reo sia «militare in servizio» (artt. 256-257 c.p.).

Aver limitato l'oggettività giuridica materiale delle fattispecie degli artt. 86-96 al solo segreto militare, costituisce un limite quantitativo evidente e molto importante che relega le norme incriminatrici in una posizione esclusivamente residuale e funzionalmente sussidiaria rispetto alle norme del c.p. sia dal punto di vista soggettivo, perché si richiede la militarità dell'agente, sia dal punto di vista oggettivo, perché il segreto deve essere qualificato come militare.

Secondo alcuni interpreti, già l'entrata in vigore della previgente L. n. 801/77 avrebbe determinato l'integrale abrogazione del R.D. n. 1161/41 perché le procedure del segreto di Stato si sovrapporrebbero a quelle del decreto. Tuttavia neanche la nuova Page 112 legge regolatrice della materia n. 124/2007, ne dispone (cfr. l'art. 44) l'abrogazione espressa. Naturalmente, non tutto il decreto è tuttora vigente perché già prima la legge n. 801/1977 ed oggi la L. n. 124/2007 hanno ridisciplinato il segreto di Stato ma ne sopravvivono alcune norme, in particolare quelle relative alle notizie riservate, che sono da considerarsi vigenti, ed è tuttora vigente l'elenco di materie di carattere militare che devono considerarsi riser- vate indipendentemente dalla loro qualificazione.5

Tali materie sono: - La forza: abbraccia tutto quello che riguarda la formazione, la costituzione, la composizione, e dislocazione delle unità e dei reparti, compresi consistenza numerica, spostamenti e armamenti.

- La preparazione: grado...

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