DELIBERA 19 maggio 2014 - Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneita' dell'Accordo aziendale concluso in data 4 luglio 2013 con le Segreterie territoriali di Treviso delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Faisa Cisal e Usb Lavoro Privato, e riguardante le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'Azienda Mobilita' di Marca S.p.A. di Treviso (pos. 117/14). (Delibera n. 14/209). (14A04497)

LA COMMISSIONE Premesso: che la Mobilita' di Marca S.p.A. di Treviso e' un'Azienda che svolge attivita' di trasporto pubblico urbano ed extraurbano nella Provincia di Treviso;

che, in data 4 luglio 2013, la Mobilita' di Marca S.p.A. di Treviso e le Segreterie territoriali di Treviso delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Faisa Cisal e Usb Lavoro Privato hanno concluso un Accordo sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire in caso di sciopero;

che, con nota del 14 gennaio 2014, la Mobilita' di Marca S.p.A. ha trasmesso copia del predetto Accordo alla Commissione, per gli adempimenti di competenza;

che, con nota del 22 gennaio 2014, prot. n. 1101, il testo dell'Accordo e' stato trasmesso alle Associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del relativo parere, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, entro 15 giorni dalla ricezione della medesima nota;

che, decorso tale termine, nessuna delle Associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al predetto Accordo;

Considerato: che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale e' attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonche' dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili per il settore del trasporto pubblico locale, adottata dalla Commissione di garanzia con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;

che la predetta Regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi, aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti, e, segnatamente, per quanto riguarda: la dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera A);

l'individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera B), nonche' delle seguenti modalita' operative necessarie, al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16);

i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...);

le procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;

le procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;

i criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga...

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