DECRETO 5 Luglio 2007, n. 148 - Regolamento recante le caratteristiche, le modalita' di conferimento e le modalita' d'uso dei segni di benemerenza e delle insegne conferiti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'interno sono definite le caratteristiche, le modalita' di conferimento e le modalita' di uso dei segni di benemerenza e delle insegne concesse al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visti gli articoli dal 62 al 72, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, rimasti in vigore, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 139 del 2006, fino all'emanazione del presente regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 aprile 2007;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 21-21/A-152 (07002111) in data 13 giugno 2007;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1.

Benemerenze e insegne

  1. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere attribuiti i seguenti riconoscimenti, le cui caratteristiche tecniche sono riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento:

    1. medaglia al merito di servizio;

    2. diplomi di benemerenza con medaglia;

    3. croci di anzianita';

    4. diplomi di lodevole servizio;

    5. encomi;

    6. elogi.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

    �3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

    I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.�.

    - Si riporta il testo dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Rassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229):

    �2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le caratteristiche, le modalita' di conferimento e le modalita' di uso dei segni di benemerenza e delle insegne di cui al comma 1. Fino alla adozione di tale decreto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni.�.

    - Si riporta il testo vigente dell'art. 11, della legge

    29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e codificazione. -

    Legge di semplificazione 2001):

    �Art. 11.

    Riassetto delle disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco

  2. Il Governo e' delegato ad adottare, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n.

    59, come sostituito dall'art. 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

    1. revisione e riassetto della normativa che disciplina le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi, protezione civile, difesa civile e incendi boschivi, nonche' l'ordinamento del personale per gli aspetti non demandati alla contrattazione collettiva nazionale, in modo da consentirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, con particolare riferimento:

      1) alla definizione delle attribuzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli interventi di soccorso pubblico;

      2) al riassetto della normativa in materia di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi, tenuto conto anche dell'evoluzione tecnologica e dei mutamenti socio-ambientali;

      3) alla revisione delle disposizioni sui poteri autorizzatori in materia di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi;

    2. armonizzazione delle disposizioni sulla prevenzione incendi alla normativa sullo sportello unico per le attivita' produttive;

    3. coordinamento e adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali.

  3. All'attuazione ed esecuzione delle disposizioni emanate ai sensi del comma 1 si provvede con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi...

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