DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 2013, n. 31 - Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalita', di segnaletica verticale, di sagoma, masse limiti e attrezzature delle macchine agricole. (13G00068)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, commi 1 e 4-ter, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo codice della strada;

Visti l'articolo 1, commi 1 e 4, e gli articoli 4 e 15, della legge 29 luglio 2010, n. 120;

Visto l'articolo 15, comma 4, della legge 29 luglio 2010, n. 120, il quale prevede che il Governo provvede a modificare l'articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nel senso di prevedere che le attrezzature delle macchine agricole possono essere utilizzate anche per le attivita' di manutenzione e di tutela del territorio;

Visto l'articolo 6, comma 1, lettera e), e comma 2, lettera e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

Visto l'articolo 14, comma 16, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 26 luglio 2012 e dell' 8 novembre 2012;

Ritenuto opportuno, per ragioni di sistematicita' ed economicita' della normazione, ricondurre ad un unico atto normativo l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli in premessa citati, incidenti tutti sulla medesima materia del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2013;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, limitatamente all'articolo 17, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali;

E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: "Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione (M.C.T.C.)" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione";

  1. dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera b), comma 3 e comma 6 del codice, un trasporto in condizioni di eccezionalita' e' consentito quando anche una sola delle cose trasportate, indivisibile ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del codice, determina eccedenze rispetto ai limiti di sagoma o di massa fissati dagli articoli 61 e 62 del codice, o entrambi, e non e' possibile eseguirlo in condizioni ordinarie.". Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400: "Art. 17.Regolamenti. 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;

  2. l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

  3. le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

  4. l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

    e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del...

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