Segnalazione autorità garante della concorrenza e del mercato 1 giugno 2005 Riassetto normativo delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni - Codice delle assicurazioni

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L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito dei compiti ad essa assegnati dall'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, intende formulare alcune osservazioni in merito allo schema di decreto legislativo recante il «Riassetto normativo delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni - Codice delle assicurazioni» (di seguito Codice delle Assicurazioni).

@I. Osservazioni sulle disposizioni relative alla trasparenza ed agli obblighi di informativa verso i consumatori

In termini generali, le finalità di semplificazione e razionalizzazione del complesso quadro normativo che regola la materia perseguita dal citato Codice delle Assicurazioni sono indubbiamente apprezzabili.

In particolare, gli interventi tesi a migliorare la trasparenza delle condizioni contrattuali e dell'informativa preliminare, contestuale e successiva alla conclusione del contratto assicurativo assumono una valenza positiva in quanto potenzialmente idonei ad accrescere il grado di concorrenzialità dei mercati assicurativi.

La polizza assicurativa, infatti, è un prodotto particolarmente complesso, la cui natura rende inevitabile che il consumatore effettui le sue decisioni di acquisto in condizioni di incertezza.

Le difficoltà del processo di scelta possono essere ulteriormente acuite nel caso di polizze dell'assicurazione vita a carattere finanziario in cui l'impresa (a differenza di quanto si verifica per i prodotti assicurativi tradizionali) trasferisce, in tutto o in parte, il rischio finanziario sul contraente. In tal caso, il consumatore dovrebbe poter agevolmente conoscere, oltre al rischio che grava sul proprio investimento, anche tutte le altre variabili che guidano il processo di scelta rispetto alla generalità dei servizi finanziari, in particolare il rendimento effettivo, al netto dei costi sostenuti.

In caso contrario, si crea un contesto di scarsa trasparenza che rende eccessivamente onerosa per il consumatore l'attività di ricerca del prodotto maggiormente rispondente alle proprie esigenze e determina un aumento del potere di mercato delle imprese, generando così rilevanti ostacoli all'efficace operare dei meccanismi di mercato.

Ciò premesso in merito allo stretto legame esistente tra trasparenza e concorrenzialità nei mercati assicurativi, l'Autorità ritiene che il Codice delle Assicurazioni possa costituire la sede per un ulteriore rafforzamento della normativa vigente in materia di trasparenza ed informativa contrattuale, anche in un'ottica di raccordo con quanto previsto per i servizi offerti da soggetti diversi dalle imprese di assicurazione (banche, intermediari finanziari, fondi pensione), nei limiti in cui esista un certo grado di sostituibilità per i consumatori tra detti servizi e quei servizi assicurativi che mirano a soddisfare anche esigenze di tipo finanziario e previdenziale.

Attualmente, seppure è in atto un significativo processo di convergenza tra le normative esistenti per le succitate categorie di servizi, sussistono differenze tali da incidere negativamente sulle dinamiche concorrenziali dei mercati assicurativi. Infatti, i diversi prodotti, che in parte potrebbero essere considerati dai consumatori come possibili alternative di investimento, risultano, anche in ragione delle differenze regolamentari che tutt'ora li caratterizzano, appartenere a mercati diversi, seppure contigui.

Proprio in ragione di tale contiguità, tanto più le caratteristiche dei prodotti assicurativi diventano confrontabili con quelle di analoghi prodotti, proposti da altri soggetti, quanto più efficaci possono risultare le pressioni competitive che la domanda è in grado di esercitare sulle imprese assicurative.

Tali questioni assumono, peraltro, particolare rilievo, ove si consideri che a breve i lavoratori dipendenti saranno tenuti ad esprimere le proprie preferenze in merito al Trattamento di fine rapporto (Tfr), potendo scegliere, tramite silenzio-assenso, di destinare il relativo ammontare all'acquisto di forme di previdenza complementare, offerte, oltre che dai fondi pensione, anche dalle imprese di assicurazione.

Diventa quindi essenziale intraprendere iniziative che consentano al lavoratore di orientarsi facilmente verso il prodotto maggiormente rispondente alle proprie esigenze sotto il profilo qualità/prezzo, in particolare rendendo agevole il confronto dei costi connessi ai diversi prodotti, con riferimento sia ai costi di gestione che ai costi di uscita.

@@Artt. 212 e 151

In particolare, il Codice delle Assicurazioni, nel fissare i principi generali in materia di trasparenza ed informativa contrattuale, cui va data attuazione in sede regolamentare (così come indicato, ad esempio, nell'articolo 212, comma 3 ed anche nell'articolo 151, relativo all'attività degli intermediari), potrebbe specificare maggiormente che tra le caratteristiche dei prodotti che devono essere rese note nell'informativa al contraente vi siano anche i termini economici del contratto - inclusi i costi connessi a ciascun prodotto - termini a cui le norme suddette, nell'attuale formulazione, non fanno alcun riferimento.

[Ad esempio l'art. 212 del Codice delle Assicurazioni, nel prevedere l'obbligo di consegnare al contra- Page 808 ente una nota informativa prima della conclusione del contratto, richiede che questa contenga le informazioni necessarie affinché il contraente possa pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali e, ove opportuno, sulla situazione patrimoniale dell'impresa ed al comma 3 recita: «l'Isvap disciplina il contenuto e lo schema della nota informativa in modo tale...

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