DECRETO 7 febbraio 2012 - Iscrizione della denominazione «Seggiano» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. (12A01861)

IL DIRETTORE GENERALE

dello sviluppo agroalimentare e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con Regolamento (UE) n. 1297 della Commissione del 9 dicembre 2011, la denominazione «Seggiano» riferita alle categorie Materie grasse (burro, margarina, oli, ecc.), e' iscritta quale Denominazione di Origine Protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Protetta «Seggiano», affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:

Visto il provvedimento n. 26054 del 16 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 7 del 10 gennaio 2012, relativo all'iscrizione della denominazione «Seggiano» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette;

Considerato che il disciplinare allegato al citato provvedimento risulta essere diverso da quello trasmesso ai competenti Servizi della Commissione europea;

Ritenuta, pertanto la necessita' di pubblicare l'esatto disciplinare;

Decreta:

Articolo unico

Il disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Seggiano», allegato al Provvedimento n. 26054 del 16 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n.7 del 10 gennaio 2012, relativo all'iscrizione della denominazione «Seggiano» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, viene sostituito dal disciplinare di produzione della Denominazione di origine protetta «Seggiano», allegato al presente provvedimento.

Roma, 7 febbraio 2012

Il direttore generale: Sanna

Allegato

Disciplinare di produzione per l'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Seggiano»

Art. 1

Denominazione

La Denominazione di Origine Protetta "Seggiano" e' riservata all'olio extra vergine di oliva rispondente ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2

Descrizione del prodotto

L'olio extra vergine di oliva "Seggiano" D.O.P deve essere ottenuto esclusivamente da oliveti costituiti per almeno l'85% da piante appartenenti alla cultivar: "Olivastra di Seggiano" e un massimo del 15% da piante di altre varieta'.

Caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche:

Acidita' massima totale: espressa in acido oleico, in peso, non eccedente lo 0,50%;

Perossidi: valore massimo 12;

K232: max 2.20;

K270: max 0.20;

Percentuale di acidi grassi insaturi: uguale o superiore al 78%

Polifenoli totali: superiore a 200 ppm;

Tocoferoli totali: uguale o superiore a 100 ppm;

Colore: dal verde con toni gialli al dorato;

Odore: fruttato fresco, pulito, netto di oliva, con note erbacee di carciofo, e aromi secondari di frutta bianca;

Sapore: pulito, netto, con note erbacee che ripercorrono i toni olfattivi, carica amara e piccante in buona armonia.;

Mediana dei difetti uguale a 0;

Mediana del fruttato superiore a 2.

Altri parametri non espressamente citati nel presente disciplinare devono essere conformi alla normativa U.E. per gli oli extra vergini di oliva.

Art. 3

Zona di produzione

La zona di produzione delle olive destinate all'ottenimento dell'olio extra vergine di oliva "Seggiano" D.O.P si estende nei seguenti comuni della provincia di...

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