DECRETO 12 luglio 2013 - Attuazione del comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, relativo alla seconda attribuzione di spazi finanziari. (13A06415)

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto il comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che prevede l'esclusione dai vincoli del patto di stabilita' interno, per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro, dei pagamenti sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali per debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 o per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni, nonche' dei pagamenti dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data ai sensi dell'art. 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 35 del 2013 che prevede che, ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali, i comuni e le province comunicano, mediante il sistema web della Ragioneria Generale dello Stato, entro il termine del 30 aprile 2013, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma 1 del medesimo art. 1 e che, ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine;

Visto il primo periodo del comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 35 del 2013 che dispone che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati, entro il 15 maggio 2013, per ciascun ente locale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilita' interno per il 90 per cento dell'importo di cui al comma 1 del medesimo art. 1, sulla base delle modalita' di riparto individuate dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro il 10 maggio 2013 ovvero, in mancanza, su base proporzionale;

Visto il secondo periodo del comma 3 dell'art. 1 del precitato decreto-legge che dispone che con successivo decreto da emanarsi entro il 15 luglio 2013 in relazione alle richieste pervenute, sino a dieci giorni prima rispetto a tale data, si procede al riparto della quota residua del 10 per cento, unitamente alle disponibilita' non assegnate con il primo decreto, secondo quanto previsto al primo periodo del medesimo comma 3;

Visto il comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 35 del 2013, che al terzo, quarto e quinto periodo, dispone, rispettivamente, che: a) gli eventuali spazi finanziari non distribuiti per l'esclusione dei pagamenti dei debiti di...

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