DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 maggio 2012, n. 108 - Regolamento concernente criteri, modalita' e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 30 maggio 2012) IL PRESIDENTE Premesso che con decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 sono stati trasferiti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia tutti i beni immobili dello Stato appartenenti al demanio idrico, comprese le acque pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati nel territorio regionale, con esclusione del fiume Judrio, nel tratto classificato di prima categoria, nonche' dei fiumi Tagliamento e Livenza, nei tratti che fanno da confine con la regione Veneto;

Vista la legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale);

Visti in particolare gli articoli 4 e 4-bis della legge regionale 17/2009, come da ultimo modificato dalla legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012) ai sensi dei quali, previo accertamento di cessata funzionalita' idraulica, i beni afferenti al demanio idrico regionale sono sdemanializzati e successivamente alienati mediante procedure ad evidenza pubblica ai soggetti interessati, qualora il Comune in cui si trova il bene sdemanializzato, non abbia manifestato l'interesse all'acquisizione del bene;

Visto altresi' l'art. 4, comma 4, della citata legge regionale, ai sensi del quale con regolamento regionale sono stabiliti criteri, modalita' e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati;

Vista la legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale) e, in particolare, le procedure di trasferimento previste agli articoli 5 e 6;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione n. 746 di data 4 maggio 2012 con la quale la Giunta regionale ha approvato il testo del 'Regolamento concernente criteri, modalita' e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4-bis della legge regionale 17/2009';

Decreta:

  1. E' emanato il 'Regolamento concernente criteri, modalita' e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4-bis della legge regionale 17/2009', nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.

  2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

  3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

    TONDO Art. 1

    Oggetto e finalita' 1. Il presente regolamento disciplina i criteri, le modalita' e i termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione di beni sdemanializzati, ai sensi degli articoli a e a bis della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale).

    Art. 2

    Presentazione dell'istanza 1. La domanda di sdemanializzazione di beni del demanio idrico regionale, redatta secondo lo schema di cui al comma 3, e' presentata al Servizio competente in materia di demanio idrico corredata, a pena di inammissibilita', dalla seguente documentazione:

    1. estratto catastale con evidenziata l'area demaniale oggetto di richiesta e con l'indicazione della superficie della medesima, attestato da un tecnico abilitato;

    2. estratto della carta tecnica regionale in scala 1:5000 con evidenziata l'area demaniale oggetto di richiesta, attestato da un tecnico abilitato;

    3. documentazione fotografica dei luoghi datata e firmata;

    4. documentazione comunale attestante la regolarita' urbanistico - edilizia di eventuali opere insistenti sull'area oggetto di richiesta;

    5. certificato di destinazione urbanistica.

  4. Fuori dai casi di presentazione tramite posta elettronica certificata (PEC), la domanda, corredata dalla documentazione di cui al comma 1, e' presentata in triplice copia.

  5. Sono pubblicati sul sito istituzionale, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore del demanio idrico:

    1. lo schema di domanda, approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di demanio idrico;

    2. la nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nonche' le modalita' di trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

    Art. 3

    Fase istruttoria e richiesta di pareri 1. Il Servizio competente in materia di demanio idrico, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, richiede eventuali integrazioni documentali all'istante, assegnando un termine massimo di trenta giorni dalla richiesta per provvedere all'integrazione.

    Decorso inutilmente il termine assegnato, la domanda e' archiviata d'uffico.

  6. Il Servizio competente in materia di demanio idrico, nel termine di cui al comma 1, richiede altresi':

    1. alla struttura regionale competente in materia di idraulica, il parere di funzionalita' idraulica del bene oggetto di richiesta di...

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