DECRETO-LEGGE 3 marzo 2000, n.43 - Disposizioni urgenti per disciplinare le operazioni di scrutinio relative al contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali, provinciali e comunali

in vigore dal: 6-3-2000 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 108, e 23 febbraio 1995, n. 43, recanti norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario; Vista la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali; Considerato che le elezioni per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario e quelle per il rinnovo dei presidenti della provincia e dei consigli provinciali, nonche' dei sindaci e dei consigli comunali, sono state fissate per la medesima data di domenica 16 aprile 2000; Visto l'articolo 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1993, n. 490, relativo alla durata delle operazioni di voto e di inizio dello scrutinio, applicabile anche alle elezioni dei consigli regionali a norma del richiamo operato dall'ultimo comma dell'articolo 1 della citata legge n. 108 del 1968; Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di dettare norme che disciplinino l'inizio delle operazioni di scrutinio dei voti, nonche' l'ordine con il quale le stesse devono essere effettuate, al fine di assicurare un regolare svolgimento delle citate consultazioni elettorali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia; Emana il seguente decreto-legge

Art. 1.

  1. In...

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