LO 'SCOUT SPEED'

AutoreAugusto Baldassarri
CaricaAvvocato, foro di Forlì
Pagine170-173
170 2/2019 Arch. giur. circ. ass. e resp.
PAGINE ASAPS
LO “SCOUT SPEED”
di Augusto Baldassarri (*)
SOMMARIO
1. Nozione. 2. Prof‌ili normativi. 3. Punti di criticità.
1. Nozione
Sicuramente avrete sentito parlare dello “Scout Speed”.
Oggi spieghiamo cos’è e come si concilia con l’attuale
quadro normativo.
Incominciamo con il dire che si tratta di uno strumen-
to di rilevazione della velocità installato all’interno delle
auto degli organi accertatori, non visibile all’esterno.
Una volta impostato il limite di velocità sullo schermo
touch screen lo “Scout Speed” potrà rilevare:
– il superamento dei limiti di velocità in entrambi i
sensi di marcia;
– se l’autoveicolo è coperto da assicurazione:
Essendo dotato di un sistema di rilevazione a infrarossi
lo “Scout Speed” può essere attivato anche di notte.
Fin qui abbiamo illustrato in linea di massima le fun-
zionalità di questo nuovo strumento di rilevazione della
velocità.
2. Prof‌ili normativi
Ora invece parliamo delle modalità del suo utilizzo le-
gittimo.
A riguardo vanno richiamate le norme che regolamen-
tano il rilevamento della velocità:
– art. 142 del codice della strada (D.L.vo 30 aprile 1992,
n. 285);
– art. 3, comma I, lettera b) del decreto-legge 3 agosto
2007, n. 117;
– D.M. 15 agosto 2007.
Andiamo per ordine.
L’art. 142 del codice della strada dispone:
“1. Ai f‌ini della sicurezza della circolazione e della tutela
della vita umana la velocità massima non può superare i 130
km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurba-
ne principali, i 90 km/h per le strade extraurbane seconda-
rie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le
strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale
limite f‌ino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane
le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano,
previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade
a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di mar-
cia, dotate di apparecchiature debitamente omologate per il
calcolo della velocità media di percorrenza su tratti deter-
minati, gli enti proprietari o concessionari possono elevare
il limite massimo di velocità f‌ino a 150 km/h sulla base delle
caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa
installazione degli appositi segnali, sempreché lo consenta-
no l’intensità del traff‌ico, le condizioni atmosferiche preva-
lenti ed i dati di incidentalità dell’ultimo quinquennio. In
caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la
velocità massima non può superare i 110 km/h per le au-
tostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali.
2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari
della strada possono f‌issare, provvedendo anche alla re-
lativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di
velocità massimi, diversi da quelli f‌issati al comma 1, in
determinate strade e tratti di strada quando l’applicazio-
ne al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda
opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo
le direttive che saranno impartite dal Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti. Gli enti proprietari della stra-
da hanno l’obbligo di adeguare tempestivamente i limiti
di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto
a disporre limiti particolari. Il Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti può modif‌icare i provvedimenti presi
dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari
alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri
di cui al comma 1. Lo stesso Ministro può anche disporre
l’imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l’ente
proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti può procedere diretta-
mente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto
di rivalsa nei confronti dell’ente proprietario.
3. Le seguenti categorie di veicoli non possono supera-
re le velocità sottoindicate:
a) ciclomotori: 45 km/h;
b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto
delle merci pericolose rientranti nella classe 1 f‌igurante
in allegato all’accordo di cui all’art. 168, comma 1, quando
viaggiano carichi: 50 km/h fuori dai centri abitati; 30 km/h
nei centri abitati;
c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h
se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti;
15 km/h in tutti gli altri casi;
d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;
e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio
di cui alle lettere h), i) e l) dell’art. 54, comma 1: 70 km/h
fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
f) autobus e f‌ilobus di massa complessiva a pieno ca-
rico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100
km/h sulle autostrade;
g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di
massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e f‌ino a 12
t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri
usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t:
70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
i) autocarri di massa complessiva a pieno carico supe-
riore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi
dell’art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80
km/h sulle autostrade;
l) mezzi d’opera quando viaggiano a pieno carico: 40
km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.

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