DECRETO 18 marzo 2005 - Modifiche al decreto 18 luglio 1997 e successive modificazioni, recante disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalita'

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 18 marzo 2005 Modifiche al decreto 18 luglio 1997 e successive modificazioni, recante disciplinare

per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni

di eccezionalita'.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 10, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360; Visto l'art. 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni dalla legge 1∞ agosto 2003, n.

214, che conferisce al personale abilitato a svolgere le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalita' la possibilita' di compiere attivita' di scorta e di regolazione del traffico, di cui all'art. 11, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Visto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2004, n. 235; Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1997 n. 3806, cosi' come modificato dal decreto ministeriale 28 maggio 1998 e dal decreto ministeriale 24 aprile 2003 che approva il disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalita'; Considerato che il richiamato art. 16 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada stabilisce che, se nel provvedimento di autorizzazione alla circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalita' e' prescritta la scorta a cura degli organi di polizia stradale questi, ai sensi dell'art. 10, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, e secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, se ne ricorrono le condizioni, autorizzano l'impresa che effettua il trasporto ad avvalersi, per tutto il percorso o per parte di esso, di una scorta effettuata a cura di uno dei soggetti indicati all'art. 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero impongono che la scorta da loro effettuata sia integrata con i soggetti indicati al medesimo art. 12, comma 3-bis, fissandone il numero e le modalita' di intervento; Ritenuto che e' necessario adeguare le disposizioni del disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalita', approvato con decreto ministeriale 18 luglio 1997, n. 3806, e successive modifiche, alle innovazioni introdotte dalle norme citate, allo scopo di consentire al personale che effettua le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalita' di svolgere le nuove funzioni conferite dall'art. 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Decreta

Al disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalita', approvato con decreto ministeriale 18 luglio 1997, n. 3806, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche

Art. 1.

Modifiche all'art. 2

Al comma 1, la lettera g) e' sostituita dalla seguente

´g) sia in possesso dei seguenti requisiti di idoneita' tecnica, di capacita' finanziaria e idoneita' professionale

g1) referenza di affidamento rilasciata da aziende o Istituti di credito per un importo pari a 77.468,53 euro, aumentato di 2582,28 euro per ciascun veicolo da adibire ai servizi di scorta; g2) copertura assicurativa specifica sulla responsabilita' civile verso terzi derivante dall'esercizio dell'attivita' di scorta tecnica con un massimale non inferiore a 4 milioni di euro; g3) possesso di almeno cinque veicoli aventi le caratteristiche indicate all'art. 7 intestati a nome dell'impresa o del suo titolare ovvero in usufrutto, acquistati con patto di riservato dominio ovvero utilizzati a titolo di locazione finanziaria ovvero di locazione senza conducente, di cui all'art. 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; g4) disponibilita' di almeno sei dipendenti, soci ovvero collaboratori non occasionali con rapporto continuativo di durata non inferiore ad un anno abilitati all'effettuazione dei servizi di scorta tecnica ai sensi dell'art. 5ª.

Art. 2.

Modifiche all'art. 3

Al comma 2, le parole: ´almeno tre autoveicoliª sono sostituite dalle seguenti: ´almeno tre veicoliª.

Art. 3.

Modifiche all'art. 4

Il comma 5, e' sostituito dal seguente

´5. L'autorizzazione e' sospesa dal prefetto che l'ha rilasciata per un periodo da uno a sei mesi quando, nell'esercizio del servizio di scorta, sia impiegato personale non abilitato, ovvero quando non siano rispettate le prescrizioni tecniche di cui al capo terzo del presente titolo o le disposizioni dell'art. 10 relative al numero dei veicoli e delle persone da impiegare durante l'effettuazione di una scorta tecnica. L'autorizzazione e' inoltre sospesa dal prefetto che l'ha rilasciata per un periodo da quindici giorni a due mesi quando, nell'esecuzione dei servizi di scorta tecnica, il personale abilitato dipendente dall'impresa autorizzata sia incorso per almeno quattro volte in un biennio nella violazione di cui all'art. 10, comma 25-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificheª.

Art. 4.

Modifiche all'art. 5

Il comma 2, e' sostituito dal seguente

´2. La commissione d'esame di cui al comma 1 e' composta da un funzionario con qualifica dirigenziale, che assume la veste di presidente, da un funzionario della carriera prefettizia, in servizio presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo in cui viene svolto l'esame e da un funzionario del ruolo dei commissari, in servizio presso la specialita' Polizia stradale della Polizia di Statoª.

Art. 5.

Modifiche all'art. 6

Nel comma 1, le parole: ´con cadenza trimestraleª sono sostituite dalle seguenti: ´con cadenza almeno trimestraleª.

Il comma 2 e' sostituito dal seguente

´2. L'esame consiste in una prova scritta mediante quiz, in un colloquio orale, su domande relative alle materie riportate nell'allegato B ed in una prova a contenuto prevalentemente pratico, consistente nella simulazione o nella verifica di un intervento di regolazione del traffico, effettuata anche con l'ausilio di supporti audiovisivi, multimediali o informatici. Possono accedere alla prova orale solo i candidati che abbiano risposto esattamente ad almeno 7/10 dei quiz della prova scritta. Per i candidati che abbiano una comprovata esperienza maturata alla guida di veicoli eccezionali o di veicoli adibiti a trasporto in condizioni di eccezionalita' per un periodo di almeno cinque anni l'esame consiste nel solo colloquio orale e nella prova a contenuto prevalentemente pratico. L'esperienza dovra' essere comprovata con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante delle imprese presso cui il richiedente ha prestato attivita' lavorativa, dalle quali risulti la qualifica ricoperta e la correttezza contributiva dell'impresaª.

  1. Nel comma 6 le parole: ´all'esito favorevole di un colloquio oraleª sono sostituite dalle seguenti: ´all'esito favorevole di

    un colloquio orale e della prova a contenuto prevalentemente praticoª.

    Art. 6.

    Modifiche all'art. 7 L'art. 7 e' sostituito dal seguente

    ´Art. 7.

    Veicoli utilizzabili per le scorte tecniche

  2. Per lo svolgimento dell'attivita' di scorta tecnica possono essere utilizzati autoveicoli in possesso o nella disponibilita' dell'impresa autorizzata aventi carrozzeria chiusa che sono immatricolati nella categoria M1 ovvero N1, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

  3. Possono essere altresi' utilizzati motocicli che sono immatricolati nella categoria L3, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aventi cilindrata non inferiore a 250 cc.

  4. Gli autoveicoli ed i motocicli devono essere tenuti in perfetta efficienza e devono avere caratteristiche strutturali tali da consentire la corretta e sicura installazione dei dispositivi e delle attrezzature indicate nell'art. 8.ª.

    Art. 7.

    Modifiche all'art. 8 L'art. 8 e' sostituito dal seguente

    ´Art. 8.

    Attrezzature e dispositivi supplementari di equipaggiamento

    e di segnalazione degli autoveicoli e dei motocicli utilizzati per le scorte tecniche.

  5. Gli autoveicoli di cui all'art. 7, comma 1 devono essere dotati delle seguenti attrezzature

    1. due dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione, di tipo approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o conformi a direttive CEE o a regolamenti ECE-ONU recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da apporre sul tetto dell'autoveicolo ad un'altezza minima di m 2, misurata alla base del dispositivo. I dispositivi devono essere installati in posizione tale da garantire, in ogni condizione d'impiego, angoli di visibilita' uguali a quelli previsti dall'art.

    266 del decreto del Presidente della...

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