Pratiche commerciali scorrette: la legittimazione ad agire delle associazioni di consumatori ed utenti ex art. 139 ed il relativo procedimento ex art. 140 del d. lgs. 206/2005

AutoreAlessandro Palmigiano
Pagine251-272
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rivista di diritto privato Saggi e pareri
2/2012
Pratiche commerciali scorrette: la legittimazione
ad agire delle associazioni di consumatori
ed utenti ex art. 139 ed il relativo procedimento
ex art. 140 del d. lgs. 206/2005
di Alessandro Palmigiano
SOMMARIO: 1. L’ammissibilità dell’azione inibitoria collettiva contro le pratiche com-
merciali scorrette. – 2. Il doppio binario di tutela e i due procedimenti. – 2.1. La
legittimazione ad agire nell’azione inibitoria. – 2.2. La procedura inibitoria, brevi
cenni. – 2.3. Aspetti problematici della tutela inibitoria. – 3. L’inibitoria cautelare
e i “giusti motivi di urgenza”. – 4. L’onere della prova. – 5. Dierenze e vantaggi dei
due procedimenti. – 6. Due casi pratici. – 7. Conclusioni.
1. La legittimazione ad agire delle associazioni dei consumatori per promuovere
l’azione inibitoria giudiziale avverso pratiche commerciali scorrette non è così scon-
tata (o almeno non sempre lo è stato), come a prima vista appare.
Ed infatti, occorre necessariamente muovere dall’esperienza applicativa anterio-
re, da un canto all’introduzione dell’inibitoria collettiva generale a tutela dei consu-
matori (L. 281/98) e, dall’altro, all’introduzione della disciplina sulle pratiche com-
merciali scorrette, introdotte dal d.lgs. 146/2007, al Titolo III del capo II del codice
del consumo, in recepimento della direttiva 2005/29/CE, per cogliere le problema-
tiche sottese alla congurabilità del “doppio binario” di tutela nell’ambito delle pra-
tiche commerciali scorrette.
Prima dell’ingresso della azione inibitoria collettiva a tutela dei consumatori, la
dottrina aveva costantemente escluso la possibilità, per le associazioni dei consumato-
ri, di esperire azioni inibitorie in ipotesi di atti di concorrenza sleale, anche nei casi in
cui tali atti avessero eettivamente danneggiato un numero elevato di consumatori.
In tali casi, la legittimazione delle associazioni dei consumatori è stata negata sia per
l’assenza di una norma esplicita, sia, e soprattutto, perché la disciplina in materia di
concorrenza sleale “non è rivolta, come ritengo aver dimostrato, a proteggere direttamente
gli interessi della collettività ma, al contrario, a tutelare gli interessi reciproci dei concorrenti”1.
1 Guglielmetti, La concorrenza e i consorzi, in Trattato di dir. Civ. it., diretto da Vassalli, Torino,1970, 221,
Nivarra, L’obbligo a contrarre e il mercato, Padova, 1989, 235, secondo cui tale orientamento si fonda su una
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La stessa Corte Costituzionale2, con la pronuncia n. 59 del 1988, aveva, del resto,
ribadito l’orientamento tradizionale relativo alla legittimazione esclusiva delle asso-
ciazioni professionali ad esperire l’azione inibitoria ex art. 2601 c.c. avverso atti di
concorrenza sleale. Già allora, tuttavia, non mancavano autorevoli voci, in dottrina,
che avvertivano l’esigenza di dar spazio, anche attraverso l’art. 2601, alla tutela dei
consumatori rispetto ad ipotesi di concorrenza sleale che si concretizzava in “pubbli-
cità menzognera”, auspicando o una dichiarazione di parziale incostituzionalità del-
la norma3, ovvero un intervento risoluto del legislatore volto ad ammettere anche le
associazioni dei consumatori4.
Già dopo l’entrata in vigore dell’inibitoria collettiva a tutela dei consumatori di
cui all’art. 3 del d. lgs. 281/98 (poi trasfuso letteralmente nell’art. 140 c. cons.),
invero, la problematica circa l’esperimento dell’azione inibitoria giudiziaria di cui
all’art. 140 c.cons. nei confronti di atti di concorrenza sleale che si concretizzassero
in atti di pubblicità ingannevole pur in presenza di poteri inibitori e repressivi
dell’Autorità Garante, era stata arontata e risolta aermativamente dalla Cassazio-
ne Civile, con la sentenza n. 7036 /20065.
In realtà, soluzione aermativa era stata già data dal Tribunale di Roma 30 gen-
naio 20046, adito da un’associazione dei consumatori per ottenere l’inibitoria di un
messaggio pubblicitario diuso dalla compagnia telefonica H3G, contenente infor-
mazioni non veritiere e priva dell’indicazione di alcune caratteristiche essenziali del
servizio.
Il Tribunale di Roma, in quell’occasione, riconosceva la possibilità di concedere
l’inibitoria ex art. 3 l. 281/98 ancorchè tale campagna pubblicitaria fosse già stata
lettura ineccepibile degli artt. 2598 e ss. c.c.: “sia pure in modo implicito, infatti, esso riconosce che il solo
bene protetto dalle norme di concorrenza sleale è il libero esercizio dell’impresa mentre il rinvio alla costel-
lazione di interessi imputabili ai consumatori opera esclusivamente sul versante della determinazione dei
valori che giudicano della liceità o illiceità di un comportamento concorrenziale”.
2 Corte Costituzionale, 21 gennaio 1988, n. 59, in Foro it., 1988, I, 2158.
3 G. Ghidini, Slealtà della concorrenza e interessi protetti, Padova, 1978, 201.
4 Jaeger, Pubblicità e principio di verità, in Riv. Ind., 1971, I, 359.
5 Con ordinanza n. 7036 del 2-28 marzo 2006, pubblicata in Danno e Responsabilità, 2006, 736, con nota
adesiva di Conti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno riconosciuto la giurisdizione del giudice
ordinario in materia di domande proposte da associazioni dei consumatori per l’inibizione degli atti di pub-
blicità ingannevole e per il risarcimento dei danni conseguenti. Sebbene la pronuncia delle Sezioni Unite
trovi fondamento sulla normativa vigente all’epoca dell’introduzione del giudizio (art. 7, comma 14, d. lgs.
74/-3 e art. 1, comma 2 bis, l. 281/98), la dottrina ritiene pacicamente che tale conclusione sia sostenibile
alla luce dell’odierna risistemazione delle materie coinvolte in seno al codice del consumo, sul punto, A.
Palmieri, nota a Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, 2-28 marzo 2006, in Foro it., 2006, I, 1713. Sulla
giurisdizione del giudice ordinario nell’ipotesi di azione risarcitoria promossa dal singolo consumatori per i
danni conseguenti la pubblicità ingannevole, Cass. Civ. sez. unite, 15 gennaio 2009 n, 794.
6 Pubblicata in Danno e responsabilità, 2004, 873 ss., con nota di Conti, “inibitoria collettiva, pubblicità in-
gannevole e ritardi del vettore aereo.

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