DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 2009, n. 81 - Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell''articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (09G0089)


TITOLO I

RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, 87 e 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Visto l'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

Visto l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare, il comma 3 che prevede la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un piu' razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico ed, al comma 4, che, in attuazione del predetto piano e in relazione agli interventi e alle misure annuali ivi individuati, prevede l'adozione di uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

Visto l'articolo 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, che ha disposto il differimento all'anno scolastico 2010/2011, previa apposita intesa in sede di Conferenza unificata, dell'attivita' di dimensionamento della rete scolastica con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, con il quale sono stati fissati criteri e parametri per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante regolamento recante norme in materia di autonomia scolastica;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 luglio 1998, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998, recante norme sul dimensionamento della rete scolastica e sulla formazione delle classi;

Vista la sentenza n. 13 del 18 dicembre 2003 - 13 gennaio 2004 della Corte Costituzionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1ª serie speciale - n. 3, del 21 gennaio 2004;

Visto il piano programmatico di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;

Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 28 gennaio 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 2 febbraio 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2009;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per i rapporti con le regioni e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1. Criteri e parametri relativi al dimensionamento delle istituzioni autonome

1. Alla definizione dei criteri e dei parametri per il dimensionamento della rete scolastica e per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio scolastico, si provvede con decreto, avente natura regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 64, comma 4-quinquies, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Dall'attuazione del dimensionamento della rete scolastica e dei punti di erogazione del servizio, con particolare riferimento alla riduzione di quelli sottodimensionanti rispetto ai parametri previsti ai sensi dei decreti del Ministro della pubblica istruzione in data 15 marzo 1997, n. 176, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 209 dell'8 settembre 1997, e in data 24 luglio 1998, n. 331, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, rilevati per l'anno scolastico 2008/2009, deve conseguire una economia di spesa non inferiore a 85 ml di euro entro l'anno scolastico 2011/2012, che andra' condivisa con le regioni e le autonomie locali attraverso l'intesa di cui al comma 1.

3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, continua ad applicarsi la disciplina vigente, con particolare riferimento ai criteri ed ai parametri previsti dai citati decreti del Ministro della pubblica istruzione in data 15 marzo 1997, n. 176, e in data 24 luglio 1998, n. 331, e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 giungo 1998, n. 233.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

- Si riporta il testo dell'articolo 64, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria:

Art. 64 (Disposizioni in materia di organizzazione scolastica). - 1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessita' relative agli alunni diversamente abili.

2. Si procede, altresi', alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio

2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per la realizzazione delle finalita' previste dal presente articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la

Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle

Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.

4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge

23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le...

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