DECRETO 24 dicembre 2012 - Disposizioni per il controllo della detenzione e del commercio degli scoiattoli alloctoni appartenenti alle specie Callosciurus erythraeus, Sciurus carolinensis e Sciurus niger. (13A00781)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI e IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la direttiva Habitat 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Habitat), e successive modificazioni ed integrazioni, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, ed in particolare l'art. 22 par. B), che dispone che gli Stati membri «controllino che l'introduzione intenzionale nell'ambiente naturale di una specie non locale del proprio territorio sia disciplinata in modo da non arrecare alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale ne' alla fauna e alla flora selvatiche locali e, qualora lo ritengano necessario, vietano siffatta introduzione.»;

Vista la convenzione sulla diversita' biologica, sottoscritta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124, ed in particolare l'art. 8 par. H), che esorta gli Stati parte a prevenire l'introduzione di specie alloctone od a eradicare quelle che minacciano ecosistemi, gli habitat o le specie;

Vista la convenzione sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente in Europa, sottoscritta a Berna il 19 settembre 1979, ratificata con legge 5 agosto 1981, n. 503, ed in particolare l'art. 11 par. 2 punto B), con il quale gli Stati contraenti si impegnano a controllare strettamente l'introduzione di specie non native;

Visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ed in particolare l'allegato B comprendente, tra le altre, le specie per le quali si e' stabilito che l'inserzione di specie vive nell'ambiente naturale della comunita' costituisce un pericolo ecologico per alcune specie di fauna e di flora selvatiche indigene della comunita';

Considerato che tra le specie che costituiscono un pericolo ecologico sono ricomprese gli scoiattoli Sciurus carolinensis, Callosciurus erythraeus e Sciurus niger;

Visto il parere negativo all'importazione nell'Unione europea di esemplari di Sciurus carolinensis, Callosciurus erythraeus e Sciurus niger reso dal gruppo di revisione scientifica del regolamento (CE) n. 338/97 nell'incontro del 23 febbraio 2012;

Viste le raccomandazioni del comitato permanente della...

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