Scioglimento del fondo patrimoniale (Art. 171 c.c.)

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alSettembre 2008

Page 131

Al Tribunale per i Minorenni di . . . (luogo di residenza della famiglia ai sensi dell'art. 45 c.c.).

Il sottoscritto, dottor . . . , Notaio in . . . con studio in via . . . , n . . . iscritto nel collegio dei Distretti Notarili Riuniti di . . . e . . . , incaricato della stipula dell'atto di cui appresso dai signori . . . e . . . , domiciliati in . . . , via . . . , n . . . espone quanto segue:

I signori . . . e . . . , coniugati in data . . . , sono genitori delle due minori . . . e . . . Con atto a mio rogito, in data . . . , repertorio n . . .., registrato a . . . il . . . al n . . . e trascritto a . . . il . . . al n . . . particolare, che in copia si produce in visione, detti coniugi hanno costituito un fondo patrimoniale destinando a far fronte ai bisogni della famiglia, ai sensi dell'art. 167 c.c., l'immobile destinato a casa di abitazione sito in . . . via . . . , n . . . e di proprietà esclusiva del signor . . . È oggi intenzione dei coniugi di procedere allo scioglimento del suddetto fondo patrimoniale mediante apposita convenzione matrimoniale diretta a revocare il relativo negozio costitutivo.

Tale operazione, pur se non espressamente prevista dalla legge, si rende oggi opportuna nell'interesse della famiglia, poiché la Banca . . . di . . . , che ha concesso in data . . . un fido bancario alla società "Alfa - s.a.s. di Tizio" di cui i predetti coniugi sono gli unici soci, ha richiesto agli stessi di far cessare detto fondo patrimoniale, pena la revoca del fido.

Occorre precisare, in proposito, che . . . e . . . necessitano del fido bancario in questione per far fronte alle esigenze della società di cui sono soci e per garantirne il funzionamento, viste le passività risultanti dal bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale. Pertanto, considerato che detta società costituisce l'unico mezzo di sostentamento per i coniugi e le loro figlie minori, è evidente che risponde maggiormente ai bisogni della famiglia la cessazione del fondo patrimoniale, con conseguente conservazione del fido bancario, piuttosto che la persistenza del fondo medesimo. Poiché nella famiglia sono ricomprese due minori bisogna valutare se, nel caso in ispecie, sia necessaria l'autorizzazione giudiziale per la tutela degli interessi delle minori stesse. In tema di fondo patrimoniale, non sembra applicabile l'art. 320 c.c. il quale disciplina l'amministrazione dei beni appartenenti ai minori, dato che i beni oggetto del fondo non sono in realtà di...

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