Scioglimento della societa' cooperativa societa' cooperativa a responsabilita' limitata, in Scilla.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO

di Reggio Calabria

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riordina la disciplina delle societa' di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile che conferisce all'autorita' di vigilanza il potere di sciogliere le societa' cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle societa' cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i decreti direttoriali del Ministero delle attivita' produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Preso atto della decisione assunta dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere;

Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001;

Preso atto delle risultanze dell'accertamento ispettivo...

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