Scienza, neuroscienze e diritto: dialogo oltre le maglie degli incerti confini normativi e scientifici tra morte clinica e morte cerebrale

AutoreAntonella Tartaglia Polcini
CaricaL'A. è professore ordinario di Diritto privato presso l'Università degli Studi del Sannio, Benevento
Pagine47-84
Scienza, neuroscienze e diritto
Dialogo oltre le maglie degli incerti conf‌ini normativi
e scientif‌ici tra morte clinica e morte cerebrale
ANTONEL LA TARTAGLI A POLC IN I
SOMM ARI O:Premessa – 1. Rilievi introduttivi – 2. La centralità del tema dell’ac-
certamento dell’evento e del momento della morte – 3. Precisazioni metodologiche –
4. Il superamento della concezione dell’encefalo quale preteso «spartiacque» tra la vi-
ta e la morte – 5. Autonomia dell’accertamento della morte e ricerca di un punto di
equilibrio delle scelte operative – 6. Rilievi conclusivi
PREM ES SA
Nella Presentazione del primo documento del Comitato Nazionale di Bio-
etica su “Def‌inizione e accertamento della morte nell’uomo”, del 15 febbraio
1991, si legge che la scelta di approfondirele questioni della def‌inizione e delle
metodologie di accertamento della morte, soprattutto in seguito all’impiego
di nuove tecnologie strumentali e criteri diversi dai tradizionali, è dettata
dall’esigenza di «proferire una parola chiara, al f‌ine di fugareogni dubbio che
dal progresso delle scienze e delle tecnologie venga posto in discussione il
principio assoluto della tutela della vita».
Le tecniche strumentali si propongono non già di «rendere più sicura la
diagnosi di morte», bensì semplicemente di ridurne i tempi di accertamento.
Con le neurotecniche e, segnatamente, con i metodi che rilevano gli impulsi
del cervello mediante fMRI (Risonanza Magnetica funzionale), si prevede di
completare, in ipotesi di incertezza, le indagini diagnostiche dirette all’accer-
tamento della morte cerebrale, prima di procedere ad attivare i protocolliche
regolamentano le successive fasi di prelievo degli organi.
Il ricorso a tali tecniche offre una indicazione più attendibile, sebbene non
ancora determinante, anche in ordine alle diagnosi differenziali nei cc.dd. sta-
ti vegetativi permanenti. La possibilità di rilevare in questi casi, attraverso la
fMRI, l’attivazione di aree cerebrali sottoposte a determinati stimoli, induce
a rivedere le posizioni di radicale esclusione della sussistenza di funzioni vitali
L’A. è professoreordinario di Diritto privato presso l’Università degli Studi del Sannio,
Benevento. Il presente scritto sviluppa le premesse per una ricerca avviata in preparazione del
Seminario su «Diritto & Neuroscienze. Temi e proposte per la teoria e la pratica del diritto»,
svoltosi a Roma il 3 dicembre2012, presso l’Istituto di Scienze e Tecnologiedella Cognizione
del CNR. Lo scritto è destinato al volumeDiritto, neuroscienze, scienze della cognizione. Spunti
di ricerca interdisciplinari, Napoli, ESI, in corso di pubblicazione.
48 Informatica e diritto /Studi e ricerche
essenziali e di livelli più o meno profondi della psiche, aprendola prospettiva
all’eventuale recupero di funzionalità più elevate.
Di là dalle implicazioni di simili processi sul piano bioetico, oggi si av-
verte l’esigenza di approfondire le reali conseguenze applicative e, anche in
funzione di queste, le potenzialità ed i limiti dello sviluppo delle conoscenze
e tecniche neuroscientif‌iche nello studio e nella def‌inizione della persona e
della natura umana. Un’analisi orientata all’individuazione di criteri e meto-
di di raccordo tra il quando e l’an della morte consentirebbe di prevenire o
fronteggiare il rischio di derivetecnocratiche, attraverso il ricorso all’apporto
di tali metodiche diagnostiche sulla base di una regolamentazione adeguata e
di un bilanciamento secondo ragionevolezza. In questa direzione, nelle pagi-
ne che seguono, si delinea uno dei possibili orizzonti concreti della relazione
tra diritto, neuroscienze e neurotecniche, in funzione di garanzia e tutela,
anche promozionale, dei valori fondamentali del sistema.
1. RIL IEV I IN TRODUT TI VI
Uno dei primi ambiti di elezione delle neuroscienze1, rispetto al quale il
diritto deve ancora oggi progredire in senso decisivo, si ripropone al cospet-
1In ricordo del passaggio dalla luce al buio e, poi, nuovamente al mondo, di due occhi, f‌inal-
mente riaperti alla vita, nel segno di una speranza mai spenta (e di una coscienza pienamente
recuperata).
Fra i numerosi contributi, nella semprepiù r icca letteraturascientif‌ica in materia, si richia-
mano: E.R. KA NDE L, J.H. SCH WARTZ, T.M. JES SEL ,Principi di neuroscienze, 3a ed., Mila-
no, Casa editrice Ambrosiana, 2003; M.F. BEAR, B.W. CONN ORS , M.A. PARAD ISO,Neuro-
scienze. Esplorando il cervello, 3a ed., Amsterdam, Elsevier, 2007; A. OLI VER IO,Prima lezione
di neuroscienze, 2a ed., Bari-Roma, Laterza, 2008; in prospettiva storica: M. P ICCOLI NO (a
cura di), Neuroscienze controverse. Da Aristotele alla moderna scienza del linguaggio, Torino,
Bollati Boringhieri, 2008. Con riferimento ai recenti e prossimi progressi nella conoscenza
della persona umana, segnatamente sotto i prof‌ilidella dignità e del valore: A. BATT RO, S. DE-
HAE NE, W. SING ER (eds.), Neurosciences and the Human Person, Proceedings of the Working
Group 8-10 November 2012, in “Pontif‌iciaeAcademiae Scientiarum, Scripta Varia”, Vatican
City,Libreria Editrice Vaticana, 2013, n. 121. Per un richiamoalle or igini, sul f‌inire degli anni
Sessanta del Novecento, del dibattito e dell’interconnessione tra neuroscienze e diritto, pro-
prio in relazione agli studi sul cervello umano, cfr. la ricostruzione di G.J. A NNAS,Foreword,
in “American Journal of Law and Medicine”, 2007, p. 163 ss. La datazione proposta dall’A.
coincide, fra l’altro, con la fondazione, nel 1969, della Society for Neuroscience (SfN). Sulle
diverse periodizzazioni del rapporto tra neuroscienze e diritto, quale rif‌lesso delle differenti
ricostruzioni del relativo ambito di incidenza, in un ampio e articolato quadro sistematico
e prospettico dello stato dell’arte e degli sviluppi futuri in materia: A. SANTOSUOSSO,Di-
ritto, scienza, nuove tecnologie, Padova, Cedam, 2011, p. 218 ss.; ID., Neuroscienze e diritto:
un quadro delle opportunità, in “Rivista italiana di medicina legale”, 2012, p. 83 ss.; l’A., tra i
meritori contributi delle neuroscienze alla conoscenza scientif‌ica ed all’applicazione pratica,
individua quello di svelare le correlazioni tra attività mentale e sostrato biologico.
A. Tartaglia Polcini /Scienza, neuroscienze e diritto: dialogo oltre le maglie ... 49
to della perenne diff‌icoltà nello stabilire in concreto, caso per caso e con la
dovuta approssimazione al vero, la linea di demarcazionetra mor te cerebrale
e morte clinica.
In Italia, la l. 29 dicembre 1993, n. 578, all’art. 1, «identif‌ica» la morte
«con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo», sulla base
del concetto di «morte cerebrale»2, introdotto dalla medicina contempora-
nea sul f‌inire degli anni Sessanta del Novecento3. La def‌inizione di morte,
accolta nella previsione dell’art. 1 della legge, postula l’estinzione irreversi-
bile di «ogni funzionalità del “tronco cerebrale”», con conseguente «disgre-
gazione di quella unitarietà organica che distingue la persona da un insieme
di parti anatomiche, ancorché singolarmente vitali»4. Gli articoli successivi
individuano differenti metodi di accertamento, anche in considerazione del-
2Tra le tre forme di morte clinica, biologica e neurologica, riconosce un carattere più
convincente alla nozione di morte cerebrale, in ragione della maggiore portata garantista, P.
RESC IGNO ,Morte, in “Digesto delle discipline privatistiche”, Sezione civile, Torino, UTET,
Vol. XI, 1994, p. 462 s. Ancora più complete, nel def‌inire la totalità del processo, secondo
l’accezione accolta dal diritto, si prof‌ilano, come si vedrà, le locuzioni di «morte encefalica» e
«morte panencefalica» o «morte encefalica totale» (infra,subpar. 4, testo e nota 46), a fronte di
quelle, più circoscritte, di «morte tronco-encefalica» e «morte corticale» (sulla portata limitata
di quest’ultima nozione, le osservazioni del Comitato Nazionale di Bioetica - CNB, riportate
infra,sub par. 2, nota 33). Ricorrente, nel testo, è il richiamo alla «morte cerebrale», accolta,
non senza dissensi, dalla comunità scientif‌ica internazionale e trasposta nella maggioranza
delle normative occidentali, pur con quei temperamenti all’assolutezza della relativanozione,
resi necessari dall’emersione di esigenze di revisione e ridef‌inizione, alle quali sarà dedicata
soprattutto la trattazione dei parr. 4, 5 e 6.
3Il richiamo è al sostanziale accoglimento, da parte del legislatore italiano, della proposta
elaborata ad Harvard, nel Rapporto del 1968 (sul quale v., infra,sub par. 5, spec. testo e nota
50), e condivisa dal Comitato Nazionale di Bioetica, nel suo primo documento su “Def‌ini-
zione e accertamento della morte nell’uomo” (in http://www.palazzochigi.it/bioetica/pdf/
2.pdf), nell’esercizio del mandato conferito con il d.P.C.M. istitutivo del 28 marzo del 1990.
4Così si legge nella motivazione di Corte cost., 27 luglio 1995, n. 414, in “Giur isprudenza
costituzionale”, 1995, p. 2966 ss. e in “Giurispr udenza italiana”,1996, I, c. 26 ss., con nota di
A. CELO TTO,Il bilanciamento tra diritto alla vita e trapiantabilità degli organi al vaglio della
Corte costituzionale. Le istanze e le f‌inalità sottese all’adozione della legge in esame sono ulte-
riormente specif‌icate dal Giudice delle leggi, il quale non ravvisa nella disciplina in questione
«prof‌ili di contrasto con norme e principi costituzionali per quanto concerne il circoscritto
oggetto del [...]giudizio, attinente alla chiarif‌icazionedella nozione di mor te e l’indicazione
dei criteri di accertamento della stessa». Le censure di incostituzionalità sono respinte sul-
l’assunto che la legge n. 578 si limita a «rif‌lettere i progressi scientif‌ici e al f‌ine di conseguire
risultati di solidarietà sociale ed esigenze di fondamentale giustizia (rispetto della vita, unici-
tà del concetto di decesso, certezza della irreversibilità di estinzione della persona)». Per un
primo commento alla legge, v. A. SOMMA,L’accertamento della morte tra scienza e diritto, in
“Corriere giuridico”, 1994, p. 399 ss.

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