Comunicato concernente l'approvazione delle delibere n. 97/2004, n. 98/2004 e n. 99/2004 adottate dall'Ente di previdenza dei periti industriali -

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indiana, con Allegato, fatto a New Delhi il 28 novembre 2003.

Art. 2.

Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 295.985 per l'anno 2005, di euro 283.280 per l'anno 2006 e di euro 295.985 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente ´Fondo specialeª dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

  1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 23 dicembre 2005

CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Fini, Ministro degli affari esteri Visto, Il Guardasigilli: Castelli LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 3299)

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Fini) l'11 febbraio 2005.

Assegnato alla 3™ commissione (Affari esteri), in sede referente, il 3 marzo 2005, con pareri delle commissioni 1™, 2™, 5™, 7™, 8™, 9™, 10™, 12™ e 13™.

Esaminato dalla 3™ commissione il 4 maggio 2005 ed il 14 giugno 2005.

Relazione scritta annunciata il 16 giugno 2005 (atto n.

3299 A relatore sen. Provera).

Esaminato in aula il 5 luglio 2005 e approvato il 6 luglio 2005.

Camera dei deputati (atto n. 5974)

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 12 luglio 2005 con pareri delle commissioni I, II, V, VII, IX, X, XIII e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla III commissione il 27 luglio 2005 ed il 13 ottobre 2005.

Esaminato in aula il 21 novembre 2005 e approvato, il 30 novembre 2005.

Allegato

ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA INDIANA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Indiana, di seguito indicati come le "Parti Contraenti", Riconoscendo i benefici della cooperazione scientifica e tecnologica in corso e l'interesse reciproco a rafforzare tale cooperazione, Desiderando rafforzare la competitivita' industriale dei due Paesi sui mercati internazionali attraverso nuovi prodotti e servizi, basati su specifiche attivita' congiunte nell'ambito della ricerca scientifica e della tecnologia, Considerando il superamento dell'Accordo in materia di Scienza e Tecnologia tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Indiana, firmato a Roma il 28 aprite 1978, Hanno convenuto di concludere il presente Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica

ARTICOLO 1 (Obiettivi) L'obiettivo del presente Accordo e' la promozione di attivita' di cooperazione scientifica e tecnologica nei settori di reciproco interesse e vantaggio, su base paritaria, che siano sostenute da entrambe le Parti Contraenti, conformemente alle norme giuridiche vigenti nei rispettivi Paesi. Sono privilegiate le iniziative catalizzatrici di ricerca congiunta e sviluppo tecnologico, tali da permettere la creazione di nuove conoscenze, prodotti e servizi, nel rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale.

ARTICOLO 2 (Settori prioritari di cooperazione) Le Parti Contraenti promuovono la collaborazione scientifica e tecnologica nei campi delle Scienze di base e in quelli collegati allo sviluppo tecnologico, con particolare attenzione rivolta ai seguenti settori

Fisica; Tecnologia dell'informazione; Ingegneria civile ed elettronica; Telecomunicazioni; Scienze biomediche; Micro e Nano-tecnologia; Agricoltura e Tecnologia alimentare; Ambiente; Aerospazio; Energia; Trasporti; Eredita' culturale; Tecnologie di conservazione e restauro; Ingegneria e Tecnologia del Design.

Qualsiasi altro settore individuato di comune accordo dalle Parti Contraenti.

ARTICOLO 3 (Attivita' di cooperazione) Tenuto conto delle risorse finanziarie di ciascuna delle due Parti Contraenti, la cooperazione scientifica e...

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