REGOLAMENTO 13 Luglio 2007 - Schemi per il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono tenute all'adozione dei principi contabili internazionali, di cui al titolo VIII (bilancio e scritture contabili), capo I (disposizioni generali sul bilancio), capo II (bilancio di esercizio), capo III (bilancio consolidato) e capo...

Titolo I
Disposizioni di carattere generale

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA

SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE

E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante l'esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS);

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, recante attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonche' all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private;

Visto il Provvedimento ISVAP 1° aprile 1998, n. 845 riguardante le istruzioni di carattere esplicativo e applicativo in merito alla certificazione del bilancio delle imprese di assicurazione per la parte relativa agli adempimenti dell'attuario revisore;

Visto il Provvedimento ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059-G riguardante i moduli di vigilanza da allegare al bilancio di esercizio e consolidato delle imprese di assicurazione e riassicurazione;

Visto il Provvedimento ISVAP 5 febbraio 1999, n. 1111 riguardante l'individuazione dei soggetti tenuti alla redazione del bilancio consolidato, a fini di vigilanza, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;

Visto il Provvedimento ISVAP 6 luglio 1999, n. 1207-G riguardante la relazione semestrale delle imprese di assicurazione e riassicurazione;

Visto il Provvedimento ISVAP 10 aprile 2003, n. 2184 recante modifiche ai provvedimenti ISVAP 4 dicembre 1998, n. 1059-G e 6 luglio 1999, n. 1207-G;

Visto il Provvedimento ISVAP 22 dicembre 2005, n. 2404 riguardante le disposizioni in materia di forme tecniche del bilancio consolidato redatto in base ai principi contabili internazionali;

Visto il Provvedimento ISVAP 10 agosto 2006, n. 2460 riguardante le disposizioni in materia di relazione semestrale e in materia di moduli di vigilanza da allegare al bilancio consolidato;

Premesso che il contenuto del presente Regolamento e' stato oggetto di pubblica consultazione dal 22 dicembre 2006 al 16 febbraio 2007;

Ritenuta la necessita' di fornire indicazioni in ordine agli schemi che le imprese devono adottare nella redazione dei bilanci di esercizio in base ai principi contabili internazionali, in modo da garantire un adeguato livello di comparabilita' dei dati di settore, in conformita' all'art. 90, commi 1 e 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Ritenuta la necessita' di fornire un quadro regolamentare omogeneo in ordine agli schemi, gia' emanati, che le imprese devono adottare nella redazione dei bilanci consolidati e nella redazione, a fini di vigilanza, della relazione semestrale e della relazione semestrale consolidata in base ai principi contabili internazionali, in conformita' all'art. 90, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Ritenuta la necessita' di fornire indicazioni alla societa' di revisione e all'attuario revisore in ordine alle modalita' per il rilascio del giudizio in merito alla sufficienza delle riserve tecniche, in conformita' all'art. 102, comma 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e all'articolo 190, commi 1 e 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1.

Fonti normative

  1. Il presente Regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 90, commi 1 e 2, 98, 190 e 191, comma 1, lettere f) e g), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

    Art. 2.

    Definizioni

  2. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

    1. "principi contabili internazionali": i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento CE n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002;

    2. "bilancio di esercizio": il bilancio redatto in conformita' al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;

    3. "bilancio di esercizio IAS/IFRS": il bilancio redatto in conformita' ai principi contabili internazionali;

    4. "decreto": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private;

    5. "relazione semestrale IAS/IFRS": la relazione sull'andamento della gestione dell'impresa relativa al primo semestre dell'esercizio redatta in conformita' ai principi contabili internazionali;

    6. "societa' di revisione": la societa' iscritta nell'albo speciale previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 incaricata della revisione contabile del bilancio;

    7. "attuario revisore": attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194 che sia amministratore della societa' di revisione o che sia dalla medesima nominato ai sensi dell'art. 103, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

    Art. 3.

    Ambito di applicazione

  3. Il presente Regolamento si applica, secondo le disposizioni di carattere generale di cui al capo I dei titoli II e III del presente Regolamento, a) alle imprese di cui all'art. 88 commi 1 e 2 del decreto;

    1. alle imprese di cui all'art. 95 comma 2 del decreto;

    2. alle societa' di partecipazione finanziaria mista di cui all'art. 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 a capo di un conglomerato finanziario per il quale l'ISVAP e' stato individuato come coordinatore ai sensi del medesimo decreto, che adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio IAS/IFRS, della relazione semestrale IAS/IFRS, del bilancio consolidato e della relazione semestrale consolidata.

  4. Le imprese di cui al primo comma, punto a), che non adottano i principi contabili internazionali continuano ad applicare nella redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, al provvedimento ISVAP 1° aprile 1998, n. 845 e al provvedimento ISVAP 6 luglio 1999 n. 1207-G.

    Art. 4.

    Principi di redazione

  5. Le imprese di cui all'art. 3, comma 1, del presente Regolamento redigono i prospetti seguendo le Istruzioni per la compilazione di cui all'allegato 1. Tali istruzioni indicano, per ciascuna voce, il riferimento ai principi contabili internazionali attualmente in vigore. Detti riferimenti devono intendersi automaticamente aggiornati in virtu' delle successive modifiche introdotte nell'ordinamento comunitario ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002.

  6. Per i contratti rientranti nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4:

    1. emessi da imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane si applicano, ai fini del paragrafo 22 dell'IFRS 4, i criteri di valutazione previsti per il bilancio di esercizio dai capi II e III del titolo III e dagli articoli 64 e 65 del decreto;

    2. emessi da imprese estere incluse nell'area di consolidamento e' consentita l'applicazione, ai fini del paragrafo 22 dell'IFRS 4, delle disposizioni in materia assicurativa dello Stato di appartenenza delle imprese stesse.

  7. Le imprese di cui all'art. 3, comma 1, del presente Regolamento conservano, secondo le disposizioni di cui all'art. 2220 del codice civile, le evidenze gestionali interne relative agli importi del bilancio di esercizio IAS/IFRS, della relazione semestrale IAS/IFRS, del bilancio consolidato e della relazione semestrale consolidata non direttamente rilevabili dalla contabilita'.

  8. Le imprese di cui all'art. 3, comma 1, del presente Regolamento trasmettono all'ISVAP le informazioni contenute nei prospetti seguendo le istruzioni per la trasmissione informatica dei dati fornite dall'ISVAP.

    Art. 5.

    Vigilanza prudenziale

  9. Al fine di salvaguardare l'efficacia degli istituti prudenziali attualmente in vigore, resta ferma la facolta' dell'ISVAP di richiedere alle imprese di cui all'art. 3, comma 1, del presente Regolamento che adottano i principi contabili internazionali, i dati e le informazioni integrative nonche' la documentazione necessaria all'espletamento delle proprie funzioni istituzionali.

    Titolo II
    Bilancio di esercizio e relazione semestrale IAS/IFRS
    Capo I
    Disposizioni di carattere generale

    Art. 6.

    Imprese obbligate

  10. Le imprese di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del presente Regolamento che, in base all'art. 91, comma 1, del decreto, redigono il bilancio e la relazione semestrale in conformita' ai principi contabili internazionali, seguono la disciplina prevista nel presente titolo.

    Capo II
    Bilancio di esercizio IAS/IFRS

    Art. 7.

    Bilancio di esercizio IAS/IFRS

  11. Le imprese di cui all'art. 6 del presente Regolamento utilizzano i prospetti di bilancio (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto e Rendiconto Finanziario) annessi al presente Regolamento (allegato 2).

  12. Nell'ambito della nota integrativa al bilancio di esercizio IAS/IFRS, le imprese di cui all'articolo 6 del presente Regolamento riportano i prospetti di seguito elencati, dandone adeguata rilevanza nei paragrafi di nota integrativa relativi all'area tematica cui i prospetti stessi si riferiscono:

    "Stato Patrimoniale per gestione";

    "Conto Economico per gestione";

    "Dettaglio delle partecipazioni";

    "Dettaglio degli attivi materiali e immateriali";

    "Dettaglio delle riserve tecniche a carico dei riassicuratori";

    "Dettaglio delle attivita' finanziarie";

    "Dettaglio delle attivita' e passivita' relative a contratti allorche' il rischio dell'investimento e' sopportato dalla clientela e derivanti dalla gestione dei fondi pensione";

    "Dettaglio delle riserve tecniche";

    "Dettaglio delle passivita'...

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