DECRETO 20 marzo 2013 - Modifica degli schemi dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario nazionale. (13A03053)

IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilita' e finanza pubblica" e in particolare l'art. 2, che delega il Governo all'adozione di uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento dei sistemi contabili alle procedure e ai criteri stabiliti dall'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" ed in particolare il Titolo II, recante "Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario" che detta disposizioni volte a garantire che gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base di principi di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci;

Visto l'art. 37 del richiamato decreto legislativo n. 118 del 2011, che stabilisce che le disposizioni ivi contenute si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformita' con i relativi statuti, secondo le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visti in particolare gli articoli 26, comma 3 e 32, comma 6 del predetto decreto legislativo n. 118 del 2011 che stabiliscono, al fine di conferire struttura uniforme alle voci del bilancio preventivo economico annuale e del bilancio d'esercizio, nonche' omogeneita' ai valori inseriti in tali voci, che: I) le aziende sanitarie locali;

II) le aziende ospedaliere;

III) gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni;

IV) le aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale (gia' policlinici universitari a gestione diretta di diritto pubblico), nonche' V) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sia nel caso di sussistenza della gestione sanitaria accentrata presso la regione o la provincia autonoma medesima, sia nel caso di gestione integrale del finanziamento del Servizio sanitario regionale presso gli enti del Servizio sanitario regionale;

VI) gli istituti zooprofilattici, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, per quanto adattabili alle specificita' del proprio ambito operativo...

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