Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2006, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo nonche' nelle schede riguardanti la scelta della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF. Approvazione delle istruzioni per ...

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

  1. Trasmissione telematica dei dati relativi ai modelli 730/2006 da parte dei CAF-dipendenti e dei professionisti abilitati.

    1.1. I CAF-dipendenti ed i professionisti abilitati devono trasmettere in via telematica i dati contenuti nei modelli di dichiarazione 730/2006 e nelle schede relative alla scelta dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF, secondo le specifiche tecniche di cui all'Allegato A del presente provvedimento.

    1.2. I CAF-dipendenti ed i professionisti abilitati che comunicano ai sostituti d'imposta i dati contenuti nei modelli 730-4 e 730-4 integrativo, relativi ai redditi 2005, mediante supporti informatici, devono osservare le specifiche tecniche di cui all'Allegato B del presente provvedimento.

    1.3. I CAF-dipendenti ed i professionisti abilitati che ricevono, quali intermediari, dai sostituti d'imposta le buste contenenti le schede per la scelta dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF, devono trasmettere in via telematica i relativi dati secondo le specifiche tecniche di cui all'Allegato C del presente provvedimento.

  2. Trasmissione telematica dei dati relativi ai modelli 730/2006 da parte dei sostituti d'imposta.

    2.1. I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale nell'anno 2005 devono trasmettere in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, i dati contenuti nei modelli di dichiarazione 730/2006, osservando le specifiche tecniche di cui all'Allegato A del presente provvedimento.

  3. Trasmissione telematica dei dati relativi ai modelli 730/2006 da parte degli intermediari abilitati.

    3.1. Gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica i dati contenuti nei modelli di dichiarazione 730/2006 e nelle schede relative alla scelta dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF, mod. 730-1 e mod. 730-1bis, consegnati dai sostituti d'imposta che hanno prestato assistenza fiscale, secondo le specifiche tecniche contenute, rispettivamente, nell'Allegato A e nell'Allegato C al presente provvedimento.

  4. Istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale da parte dei sostituti d'imposta, dei CAF-dipendenti e dei professionisti abilitati.

    4.1. Per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale da parte dei sostituti d'imposta, dei CAF-dipendenti e...

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