Nuovi diritti: le scelte di fine vita tra diritto costituzionale, etica e deontologia medica. Seconda parte

AutoreVincenzo Pugliese
Pagine139-153

    La prima parte dell'articolo è stata pubblicata sul numero precedente di questa Rivista.


Page 139

@3. Il principio di autodeterminazione nell'ambito della salute nella giurisprudenza costituzionale

3.1. Un lungo cammino.

Il percorso in materia di libertà personale, compiuto dalla Corte costituzionale, anche se in un lungo arco di tempo, dagli anni '60 ad oggi, ha segnato tappe che impongono la revisione di concetti quali l'eutanasia e l'aiuto al suicidio. Essa ha attinto significati valoriali e storici da norme, che fissano interpretazione e limiti della legislazione.

Norme scritte nella Costituzione, che nel prevedere e specificare diritti, «è tra le più ricche e tendenzialmente più sistematiche di quelle contemporanee». Pertanto all'interno è consentita all'interprete un'ampia possibilità di scelta, «sia di dedurre da quelli enumerati altri diritti che ne rappresentano le necessarie o possibili conseguenze (c.d. diritti impliciti), sia di rilevare diritti strumentali rispetto agli enumerati, tali che senza di essi risulterebbero poco o punto significativi o tutelati questi ultimi, sia di combinare, fra di loro, norme diverse per configurare diritti, per così dire, trasversali, sia di ricavare dalla stessa evoluzione il significato delle disposizioni costituzionali e il fondamento di diritti per l'innanzi non riconosciuti (perché non riconoscibili) 1. Tali linee interpretative del resto sono state favorite anche dall'emergere di tematiche proprie della società contemporanea, quali la dimensione collettiva dei conflitti d'interessi e l'espansione delle istanze della persona, ultime delle quali circa i confini della vita 2.

3.2. La successione delle sentenze.

A. Efficacia delle norme costituzionali programmatiche.

Pur tra comprensibili incertezze, le prime sentenze della Corte, come ad es. le nn. 1, 2, 11/56 3, a proposito di diritti, quali il diritto a manifestare il proprio pensiero, ex art. 21, la libertà personale e di circolazione, salvo i limiti costituzionali, ex artt. 13 e 16, richiamano la efficacia delle stesse norme programmatiche e la illegittimità costituzionale di leggi inconciliabili con esse. In questa categoria sono comprese norme costituzionali di contenuto diverso, dall'attuazione programmatica più o meno concreta e vincolante, tuttavia si riverberano tutte sull'intera legislazione, anche se precedente.

B. Efficacia delle norme costituzionali programmatiche verso tutti.

A distanza di quasi un decennio, una nuova prospettiva sui diritti costituzionali è aperta con la sent. n. 45/65, pur intorno a rapporti di lavoro tra privati a causa di licenziamento ritenuto arbitrario. Si stabilisce che il diritto al lavoro trova il suo fondamento nel diritto di libertà della persona umana e che i principi di libertà sindacale, politica e religiosa, immediatamente immessi nell'ordinamento giuridico sono dotati dell'efficacia erga omes 4. Si esige quindi che il legislatore adegui la disciplina vigente nel quadro della politica prescritta dalla norma costituzionale e i pubblici poteri ne tengano conto nell'interpretazione ed applicazione del diritto vigente. La questione sollevata riguarda un ambito ristretto, «la decisione però evidenzia la forza dei diritti costituzionali non solo verso lo Stato, ma anche verso i terzi, ne travalica i confini e investe tutti i diritti, compresi quello della salute verso le cure (art. 32 Cost.) e della libertà personale contro ogni restrizione (art. 13 Cost.)» 5.

C. Metodo del bilanciamento tra diritti confliggenti e ampliamento delle cause di punibilità.

Il diritto alla salute riceve una chiara difesa da parte della Corte costituzionale nel considerare il peculiare stato di necessità della donna incinta in pericolo di grave compromissione nella salute. Essa nella sent. n. 277/75 dichiara pertanto la illegittimità costituzionale dell'art. 546 c.p., con riferimento agli artt. 31 e 32 Cost., nella sola parte in cui punisce la donna, «anche quando sia accertata la pericolosità della gravidanza per il benessere fisico e per l'equilibrio psichico della gestante, ma senza che ricorrano tutti gli estremi dello stato di necessità previsto nell'art. 54 del codice penale» 6. Riconosce alla tutela del concepito un fondamento costituzionale, ammette tuttavia che «non esiste equivalenza fra il diritto non solo alla vita, ma anche alla salute di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia dell'embrione che persona deve ancora diventare». La sentenza costituisce un esempio di come l'attuazione del diritto costituzionale richieda il metodo del bilanciamento tra valori e diritti fondamentali confliggenti. La tutela della vita umana fin dal suo inizio, pur solennemente affermata, si realizza non in termini assoluti, ma viene mediata dal diritto alla salute della madre. Inoltre sono ampliate le cause di non punibilità dell'aborto volontario. Il diritto fondamentale alla salute assicura una protezione più ampia che la causa di giustificazione dello stato di necessità. Si considera non solo lo stato di necessità, ma anche la situazione di pericolo della gravidanza per la salute dellaPage 140 gestante, sotto l'aspetto sia fisico che psichico. L'idea della salute supera la sua astrattezza per misurarsi sul sentire di ogni donna e sulla sua volontà di disporre del proprio corpo 7.

D. Tutela della salute come diritto primario e assoluto nei rapporti interpretativi.

Ancora un'affermazione solenne della Corte costituzionale del 1979 con la sent. n. 88 sul diritto fondamentale dell'individuo alla tutela della salute: «un diritto primario e assoluto, pienamente operante anche nei rapporti tra privati» 8. Ecco la conseguenza: in presenza di fatti lesivi di tale diritto, il risarcimento del danno da corrispondere alla vittima «non può essere limitato alle conseguenze della violazione incidenti sull'attitudine a produrre reddito, ma deve comprendere anche gli effetti della lesione al diritto, considerato come posizione soggettiva autonoma, indipendentemente da ogni altra circostanza e conseguenza». La decisione con la sua proclamazione di principi costituirà un ineliminabile punto di riferimento per una profonda revisione dei criteri in ordine al risarcimento del danno alla sfera della validità biologica della persona. Nel medesimo solco si porrà la sent. 184/86, sottolineando il riferimento normativo del danno biologico al combinato disposto degli artt. 32 Cost. e 2043 c.c.

E. Liceità degli atti dispositivi del proprio corpo rivolti alla tutela della salute.

Nel confermare la legittimità di norme in materia di rettificazione di attribuzioni di sesso, contenute nella L. 164/82, con la sentenza n. 161 del 1985 la Corte ha escluso la violazione dell'art. 32 Cost. nell'intervento che trasforma automaticamente gli organi sessuali 9. Tale intervento mira a curare la sindrome transessuale, che può essere guarita, secondo le attuali conoscenze scientifiche, solo attraverso un'opeazione chirurgica demolitorio-ricostruttiva, perciò ha natura terapeutica. Inoltre, poiché è rivolto alla tutela della salute, anche psichica, con la ricomposizione dell'equilibrio tra gli aspetti fisici e psichici, rende leciti gli atti dispositivi del proprio corpo. Quindi è affermata a chiare lettere la prevalenza dell'art. 32 Cost. sull'art. 5 c.c.: il riferimento è al concetto di salute, che sostituisce quello meno comprensivo d'integrità fisica. La salute infatti consiste in un conquistato stato di benessere, dopo che il transessuale abbia subito la trasformazione degli organi genitali e gli sia stata riconosciuta la propria identità sessuale, «da ritenere aspetto e fattore di svolgimento della personalità». Lo stesso sesso non si riduce esclusivamente agli organi genitali esterni, ereditati al momento della nascita o naturalmente evolutisi, ma è composto da un insieme di fattori, anche psicosociali, da porre in equilibrio 10.

F. Giustificate e retribuite le assenze dei lavoratori per malattia.

La tutela alla salute, riconosciuta dall'art. 32 Cost., anche nei rapporti privati spetta in modo privilegiato ai lavoratori sotto il profilo sanitario ed economico. La sent. 559/87 precisa che l'interesse alla salvaguardia della sua salute appartiene al sinallagma contrattuale 11. Di conseguenza la corresponsione della retribuzione riguarda tutte le assenze per malattia, senza alcuna esclusione di quelle dovute a malattie croniche. Inoltre si dichiara confliggente con il diritto primario alla salute l'obbligo per i lavoratori di usufruire le prestazioni idrotermali durante il periodo delle ferie. Come se i tempi richiesti con sollecitudine dalle esigenze terapeutiche vi coincidessero.

G. La libertà come potere della persona di disporre del proprio corpo.

Per la prima volta la Corte costituzionale con la sent. 471/90 definisce la libertà come «potere della persona di disporre del proprio corpo», quella libertà che caratterizza essenzialmente il valore costituzionale della inviolabilità della persona, che trova la sua esplicitazione nell'art. 13 della Corte e costituisce il perno della piramide rovesciata comprensiva di tutti i diritti della sfera individuale e pubblica 12. In questo modo spetta unicamente alla persona decidere liberamente del proprio corpo. Inoltre la esigenza di tutela della integrità fisica è compresa come parte della più complessa esigenza della tutela della salute, «valore psichico oltre che fisico, suscettibile non solo di conservazione e di reintegrazione, ma altresì di incremento e di promozione in una prospettiva di realizzazione del pieno sviluppo della persona umana» 13. La sentenza è causata in seguito alla istanza da parte di un cittadino, che aveva subito un intervento chirurgico con conseguenti gravi danni fisici, dell'accertamento del proprio stato fisico, ai fini della domanda di risarcimento. Il giudice delle leggi «dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 696, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non consente di disporre accertamento...

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