Nuovi diritti: Le scelte di fine vita tra diritto costituzionale, etica e deontologia medica

AutoreVincenzo Pugliese
Pagine31-39

    Sul prossimo numero della Rivista verrà pubblicata la seconda ed ultima parte dell'articolo.


Page 31

@1. Centralità della persona umana nella sua autonomia

@@1.1. Le nuove domande della scienza

Se la filosofia va studiata non per le risposte precise alle domande che essa pone, ma piuttosto per amore delle domande stesse, il diritto invece deve dare risposte chiare, coraggiose, sebbene sobrie, quanto più i quesiti non avranno mai una risposta definitiva. Sono infatti risposte irrinunciabili. Si insista pure sul disinteressato amore per le domande, non va però trascurata l'urgenza delle risposte, anche se la scienza giuridica e la legislazione rincorrono a fatica i progressi delle scienze empiriche e della tecnica. Alla giuridificazione del bios s'impongono ulteriori e ineludibili questioni, in particolare sul tema della "buona morte". In tale prospettiva spetta al diritto ripensare il giudizio di disvalore e di condanna, che il codice penale esprime pesantemente nei confronti dell'eutanasia 1.

Le nuove ricerche e scoperte hanno rivoluzionato la posizione dell'uomo nei confronti della natura, della vita e della morte 2. In particolare alla medicina è dato il potere mediante tecniche artificiali di supporto di prolungare in modo indefinito la mera vita biologica del soggetto, privato irrimediabilmente della pur minima funzione autonoma. Pertanto il progresso scientifico e la riflessione bioetica hanno sollevato quesiti morali, che nessuna scienza può ignorare. A tali interrogativi un concreto contributo può derivare solo dal confronto e dall'apporto di studiosi di diverse discipline, quali medici, teologi, giuristi, bioetici, politici, psicologi. Soprattutto devono prestare attenzione quanti, assumendosene tutta la responsabilità, compiono scelte eticamente responsabili, sebbene in modo difforme dalla morale cattolica 3. La stessa bioetica del resto, fin dagli anni '60, in ambito internazionale, va acquistando il suo statuto epistemologico con l'apporto di molteplici saperi e dalla seconda metà degli anni '80, anche in Italia, conosce un periodo di disponibilità al confronto, informato al pluralismo assiologico e interdisciplinare 4.

Con gli sviluppi della medicina la scienza ha liberato l'uomo dalla fissità della natura, ponendo in dubbio la nozione di natura come fonte di norme morali. Mediante la educazione allo spirito critico, fondato sull'ascolto delle posizioni altrui, sul confronto e sulla messa in discussione di presupposti conoscitivi a priori, ha contribuito a porre la base della democrazia moderna. Essa infatti è "un metodo, uno stile di lavoro e una mentalità" 5.

Nel recepire i bisogni sociali, promovendoli e qualificandoli come diritti, la costituzione di un popolo si arricchisce e si potenzia. Nasce e si sviluppa uno statuto di democrazia che investe l'universo dei rapporti umani secondo i principi di libertà e di uguaglianza. Se non si vuole arrestare o frenare il processo di civilizzazione, la libertà e l'uguaglianza devono imporsi come esigenze sempre più ineludibili ed essere soddisfatte in tutta la loro estensione e profondità 6.

@@1.2. Precisazioni metodologiche

Lo scopo del presente contributo precisamente è ricercare soluzioni giuridiche, che illuminino ogni tema nuovo con il diretto riferimento ai principi e ai diritti enunciati nella Costituzione, principi e diritti che devono presiedere a scelte indirizzate ai valori, come a loro fini 7. La libertà ne è il caposaldo, quale misura della dignità umana. È da qui che si diramano le varie tappe dell'itinerario tracciato nelle seguenti pagine. Senza illudersi del resto sulla possibilità di una trattazione asetticamente tecnica, al riparo da un certo influsso delle ragioni etiche. Il progresso del diritto è sempre più affidato all'empiria della creazione giurisprudenziale, perché inizia dai fatti e dai suoi attori. Poi alla dottrina, fattore operante nella vita del diritto, spetta il compito di proporre e controllare. Soprattutto è da considerare che il diritto diviene vitale nel continuo ripensamento delle vicende esperienziali.

Quello che unisce l'insieme di questi capitoli è il rapporto tra il filo, costituito dal costante riferimento ai diritti inviolabili contenuti nella Carta costituzionale, e le tracce date dalle interrogazioni che le persone pongono al legislatore e agli operatori del diritto su questioni fondamentali, ormai oggetto di ampio dibattito pubblico 8. L'accesso ai diritti costituzionali dischiude uno spazio normativo capace di dare una risposta chiara su ciò che si può fare e ciò che non si può fare, uno spazio etico degno di una cultura laica. È la prospettiva in cui riflettere sull'accanimento terapeutico, sul testamento biologico e sull'eutanasia, da quando la vitaPage 32 biologica, nei suoi momenti di nascita, malattia, modificazione genetica, è diventato il luogo in cui non solo si confrontano prospettive culturali e giuridiche alternative, ma si misurano i rapporti di forza tra gli schieramenti politici. La scelta tra interessi specifici di partito e principi del patto costituzionale s'impone con drammaticità, perché è forte la tentazione di cedere al realismo politico.

In queste materie da un lato il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini non è un accessorio, ma un ineludibile punto di riferimento, un valore non comprimibile anche in presenza di altre situazioni meritevoli di tutela. Dall'altro, nello Stato costituzionale, con una concezione del diritto mite, l'intervento legislativo deve ridursi al minimo indispensabile nelle questioni concernenti il corpo e la vita delle persone. Vengono trattati problemi di frontiera, dove le esigenze mediche s'incontrano e talvolta si scontrano con le esigenze etiche e reclamano dalla legislazione punti chiarificatori e tutela di valori, "soprattutto per quei casi limite in cui gli ardimenti della scienza e della tecnica destano da una parte meraviglia e gratitudine e dall'altra suscitano preoccupazione per la specie umana e la sua dignità" 9. Si danno zone grigie, in cui non è facile scorgere il vero bene sia del singolo che dell'umanità intera.

@2. Il diritto di ciascuno a disporre della propria salute e libertà di morire nella Costituzione italiana

@@2.1. Il corpo nel nuovo spazio costituzionale

A riguardo ogni dialogo con diverse opinioni e istanze presenti nella società civile può avvenire soltanto sulla base dei diritti riconosciuti dalla Costituzione. Dall'episcopato italiano provengono inviti al dialogo, con la volontà di "promuovere, là dove ci sono, veri diritti individuali". Come se fosse lecito a uno dei dialoganti dettare le condizioni perché l'altro possa sedersi al medesimo tavolo. È una pretesa a definire unilateralmente i diritti della persona, mentre tra i due vige unicamente il patto costituzionale, di certo da considerare attentamente e da chiarire punto per punto per fissare i presupposti per un proficuo dialogo. Che tuttavia sono negati "da un linguaggio che descrive città assediate da nuovi barbari all'assalto della vita e della dignità dell'uomo" 10 11. "La Costituzione quindi, nel fondare l'ordinamento giuridico della comunità, esplica una funzione direttiva, sotto tutti gli aspetti, per quanto riguarda i contenuti sostanziali del diritto 12. Quanto alle scelte di fine vita, gli artt. 13 sulla libertà personale e 32 sul diritto alla salute della Carta trovano il punto di riferimento nel rispetto dell'autonomia della persona e si coordinano nel dettare limiti e garanzie nell'applicazione dei trattamenti sanitari coattivi, al fine di tutelare un interesse fondamentale della collettività attinente al bene-salute 13. La nozione poi di trattamento sanitario nel tempo si è estesa ampiamente quanto quella di salute. Comprende tutti gli accertamenti sanitari, purché attinenti alla salute del soggetto e alla finalità della tutela di essa:trattamenti sanitari curativi, nel curare una malattia in atto, riabilitativi, se mirati a riattivare funzioni dell'organismo, diagnostici, per definire un processo morboso attraverso gli esami, infine sperimentali, per scoprire nuove metodiche.

@@2.2. L'inviolabile diritto alla salute

La radice dei diritti previsti negli artt. 13 e 32 Cost. è nei diritti inviolabili del soggetto, enunciati nell'art. 2, che prevede "il nucleo dei valori costituenti il contenuto normativo della dignità umana" 14. Diritti inviolabili che sottendono il dogma trascendentale della sacralità della vita umana e lo traducono in termini secolarizzati e razionali. Includere il diritto alla salute tra i diritti inviolabili, proclamati dall'art. 2 Cost., significa raccogliere un filo ininterrotto, formatosi all'indomani del 1º gennaio '48, con l'entrata in vigore della Costituzione, e approdato sino ai nostri giorni, come pure rinvenire il fondamento, su cui ai diritti di libertà si affiancano i diritti sociali, come nuovi oggetti di protezione da parte dell'ordinamento, facendo dell'uguaglianza non più l'opposto principio, ma la condizione e specificazione della libertà 15.

A tal proposito, come conseguenza del principio dello Stato sociale, è compito della Repubblica adoperarsi per creare i presupposti sociali a realizzare la libertà individuale. E i diritti riconosciuti e garantiti negli artt. 2, 13 e 32 Cost. delineano per ogni ulteriore legislazione ordinaria un contesto ineludibile, formato dal diritto fondamentale all'autonomia, alla salute e al consenso informato della persona, senza cui sul suo corpo nessuna attività medica può essere legittimamente intrapresa.

@@2.3. La libertà personale

L'art. 13 Cost., secondo la ereditata concezione liberale, riguarda il diritto di libertà in maniera molto ampia, non riferibile soltanto alle limitazioni, che violino il tradizionale principio dell'habeas corpus con misure di coercizione fisica della persona, valutata negativamente. Garantisce l'inviolabilità della libertà personale contro qualunque limitazione, di ordine tanto fisico quanto morale, contenuta in...

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