Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 145, e dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 148

CIRCOLARE 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98.

Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 145, e dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n.

148.

L'art. 12 del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche e integrazioni impone a numerose categorie di operatori l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico sul quale devono essere annotate la tipologia, le caratteristiche e le quantita' dei rifiuti oggetto delle attivita' di produzione e/o di gestione dei rifiuti stessi. I suddetti dati devono essere utilizzati per la comunicazione annuale al catasto.

L'art. 15 del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche e integrazioni stabilisce, inoltre, che "durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione".

Il modello uniforme di formulario ed il modello uniforme di registro di carico e scarico sono stati, rispettivamente individuati dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 145 e dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 148.

In relazione alle numerose richieste di chiarimento pervenute a seguito dell'entrata in vigore dei predetti decreti si forniscono le seguenti precisazioni e chiarimenti operativi.

1) Modalita' di tenuta e di compilazione del formulario: a) ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il formulario di identificazione deve essere numerato e vidimato da parte dell'ufficio del registro o delle camere di commercio; b) la fattura di acquisto dei formulari, dalla quale devono risultare gli estremi identificativi della tipografia autorizzata e gli estremi seriali e numerici dei formulari stessi, deve essere annotata sul registro IVA-acquisti prima dell'utilizzo dei formulari medesimi. I soggetti che per esigenze operative utilizzano contestualmente piu' bollettari dovranno prestare particolare attenzione al rispetto di tale disposizione, curando, inoltre, che la registrazione delle operazioni di trasporto sul registro di carico e scarico rispetti l'ordine cronologico di emissione dei formulari; c) la stampa dei formulari da parte delle tipografie autorizzate deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale Finanze 29 novembre 1978; d) la vendita dei formulari da parte del rivenditore deve essere condotta nel rispetto di quanto previsto all'art. 10 decreto ministeriale Finanze 29 novembre 1978; e) nel caso in cui i formulari siano tenuti mediante strumenti informatici, il modulo continuo da utilizzare deve essere predisposto dalle tipografie autorizzate di cui all'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale n. 145/1998, e deve essere sostanzialmente conforme al modello riportato negli allegati A e B al citato decreto ministeriale n. 145/1998; f) la numerazione e la vidimazione dei formulari da parte della camera di commercio puo' essere effettuata solo se risultano gia' compilate le voci "Ditta ..................... residenza ............

....... codice fiscale ............... formulario dal n. ...... al n. ......" indicate nel frontespizio del bollettario o nella prima pagina del modulo continuo. La parte del frontespizio relativa a "Ubicazione dell'esercizio ..............." puo', invece, essere compilata anche dopo la numerazione e vidimazione, ma deve comunque precedere sempre l'emissione del primo formulario; g) tenuto conto che ciascun formulario si compone di quattro esemplari di cui tre a ricalco, la vidimazione puo' essere apposta sul primo di essi purche' risulti visibile anche sugli altri tre; h) la dizione "serie e numero ..." riportata in alto a destra del modello uniforme di formulario individuato dal decreto ministeriale n. 145/1998 e' riferita solo ed esclusivamente ai prefissi alfabetici di serie e al numero progressivo attribuito dalla tipografia autorizzata. La data da riportare a fianco dei suddetti "serie e numero" e' la data di emissione, cioe' di compilazione, del formulario, e dovra', ovviamente, essere uguale per tutte e quattro le copie. La data di emissione puo' noncorrispondere a quella riportata alla voce "data/...... inizio trasporto" di cui al punto 10 del formulario. Quest'ultima infatti, si riferisce alla data ed ora di partenza del trasporto; i) al fine di garantire un efficace controllo sulla gestione e movimentazione dei rifiuti il legislatore ha stabilito un rapporto di reciproca integrazione dei dati riportati sul registro con quelli riportati sul formulario. Tale rapporto e' previsto in modo espresso dall'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 22/1997, e dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale n. 145/1998, e presuppone che il formulario sia conservato nel medesimo luogo dove deve essere conservato il registro di carico e scarico. Di conseguenza, per "Ubicazione dell'esercizio ..............." si deve intendere: la sede dell'impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti o...

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