LEGGE REGIONALE 10 ottobre 2011, n. 50 - Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall`inquinamento) e alla legge regionale 3 marzo 2010, n. 28 (Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 'Norme per la tutela delle acque dall`inquinamento' e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 'Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati').

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 48 del 18 ottobre 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

La seguente legge:

Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere c) ed 1), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);

Vista la legge regionale 3 marzo 2010, n. 28 (Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali.

Modifiche alla legge regionale 3 I maggio 2006, n. 20 'Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento' e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 'Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati');

Considerato quanto segue:

  1. La materia interessa vari ambiti di competenza: anzitutto la tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva statale, ma anche la tutela della salute, di competenza concorrente delle regioni, per l'innegabile ed evidente interconnessione esistente tra salubrita' dell'ambiente e salute dell'uomo;

  2. Lo stesso decreto legislativo n. 152/2006 riconosce, inoltre, ambiti di competenza diretta delle regioni, attribuendo loro una competenza di natura integrativa-attuativa rispetto alla normativa nazionale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche;

  3. Si rende pertanto necessario introdurre modifiche puntuali alla legge regionale n. 20/2006 al fine di adeguare la normativa regionale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento alle modificazioni introdotte al decreto legislativo n. 152/2006;

  4. Oltre a cio', occorre modificare la legge regionale n.

    20/2006 e la legge regionale n. 28/2010 al fine di rispondere a specifiche esigenze che si sono manifestate nel corso dell'applicazione di tali leggi, nonche' al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualita' ambientale dei corpi idrici stabiliti dai piani di gestione dei distretti idrografici e dai piani di tutela delle acque;

  5. Obiettivo prioritario della presente legge e' dunque quello di ottimizzare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, concentrandole sugli interventi necessari a garantire un livello di depurazione funzionale al raggiungimento dei suddetti obiettivi di qualita';

  6. La selezione degli interventi sulla depurazione da realizzare in modo prioritario e' finalizzata a liberare risorse da destinare ad altri interventi, comunque prioritari, relativi alla gestione della risorsa idrica ed, in particolare, alla fornitura di acqua idropotabile, senza determinare ulteriori aggravi delle tariffe del servizio;

  7. Rispondono in particolare alle finalita' sopra indicate le disposizioni sulle aree sensibili e sulla programmazione dei relativi interventi, volte al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del carico complessivo di azoto e fosforo totale di cui all'art. 106, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, dando cosi' attuazione a quanto gia' previsto dall'art. 4 della legge regionale n. 28/2010;

  8. Sempre riguardo alle aree sensibili e' necessario stabilire regole chiare ed univoche per la valutazione della percentuale di riduzione del carico di azoto e fosforo, sia a livello di singolo impianto che a livello di area sensibile e relativo bacino drenante, con particolare riferimento ai casi di riutilizzo di acque reflue ed agli impianti che scaricano al di fuori del bacino drenante dell'area sensibile;

  9. Si intende inoltre esercitare le competenze che il decreto legislativo n. 152/2006, ed in particolare l'art. 101, attribuisce alle regioni in merito alla definizione di valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla parte III, allegato 5, dello stesso decreto legislativo, in funzione dello stato dei corpi idrici presenti in Toscana e degli obiettivi di qualita' ambientale per gli stessi stabiliti;

  10. In attuazione delle competenze attribuite alle regioni dall'art. 101 del decreto legislativo n. 152/2006, sopracitato, si individuano, per ciascuno degli impianti idonei al conseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 106, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, le percentuali di riduzione del carico di azoto e fosforo totale, necessarie a garantire e mantenere nel tempo detto obiettivo, le quali trovano applicazione in luogo dei valori limite stabiliti nella parte III, allegato 5, tabella 3, dello stesso decreto legislativo, per i parametri azoto nitroso e azoto nitrico.

    Fermo restando che detti impianti dovranno comunque garantire il rispetto di tutti gli altri valori limite stabiliti nella tabella 3, nonche' di quelli della tabella I, del medesimo allegato;

  11. Poiche' l'art. 105 del decreto legislativo n. 152/2006 stabilisce che gli scarichi derivanti dagli agglomerati di piccole dimensioni siano sottoposti ad un trattamento appropriato, e' necessario definire le condizioni in presenza delle quali tali trattamenti risultano idonei a garantire l'osservanza delle disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo, oltre che rinviare al regolamento la definizione di dettagliate prescrizioni tecniche per la loro realizzazione, manutenzione gestione e controllo. Vengono inoltre stabiliti limiti quantitativi e condizioni, verificate le quali, e' ritenuto idoneo e sufficiente il trattamento appropriato, come definito nella normativa regionale, anche in presenza di acque reflue industriali;

  12. Analogamente a quanto gia' effettuato per gli scarichi derivanti da agglomerati di grandi dimensioni, occorre ribadire la necessita' di una riprogrammazione degli interventi che, per gli scarichi derivanti da agglomerati di piccole dimensioni, e' rinviata alla stipula di appositi accordi o contratti di programma tra soggetto gestore, Regione, province ed autorita' di ambito territoriale ottimale (AATO), o il soggetto che assumera' le relative funzioni;

  13. In considerazione della presenza sul territorio toscano di impianti di depurazione di acque reflue a carattere prevalentemente industriale, e tenuto conto del parere della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche del 21 marzo 2011, n. 7034, occorre precisare che la gestione di tali impianti non rientra nel servizio idrico integrato, poiche' la depurazione dei reflui industriali risponde ad un obbligo di legge posto in capo al titolare dell'azienda e non costituisce, dunque, svolgimento di un servizio pubblico, ancorche' detti impianti possano essere utilizzati, in misura nettamente minoritaria, anche per la depurazione delle acque reflue urbane;

  14. Nel caso di utilizzazione di impianti di depurazione industriali anche per il trattamento delle acque reflue urbane, e' necessario regolare i rapporti tra i gestori di detti impianti ed i soggetti gestori del servizio idrico integrato, prevedendo la stipula di apposite convenzioni ed il pagamento di un corrispettivo per la copertura dei costi di depurazione, determinato dall'AATO, o dal soggetto che assumera' le relative funzioni, nel rispetto della normativa vigente in materia di tariffa del servizio idrico integrato;

  15. Analogamente a quanto gia' previsto in altre leggi di settore, occorre infine assicurare l'esercizio coordinato ed integrato delle funzioni amministrative in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, attraverso l'istituzione di un apposito comitato di natura tecnica, composto dai dirigenti responsabili dei competenti uffici regionali, provinciali e comunali e dell'AATO o del soggetto che assumera' le relative funzioni;

  16. Poiche' le acque prelevate a seguito di perforazioni effettuate ai fini della ricerca di acque minerali e termali, ai sensi della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), rientrano tra le acque di restituzione come definite dall'art. 114, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006, si rende necessario introdurre la disciplina della tutela delle acque dei corpi idrici recipienti individuando nel comune, che e' il soggetto che autorizza le attivita' di ricerca, l'ente competente alla definizione delle prescrizioni a tutela dell'ambiente, da determinare sulla base degli indirizzi definiti nel regolamento di attuazione di cui all'art. 13 e previo parere dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT);

    Approva la presente legge:

    Art. 1

    Modifiche all'articolo l della legge regionale n. 20/2006

  17. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), dopo le parole: 'decreto legislativo' sono aggiunte le seguenti: 'anche all'interno delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola di cui all' art. 92 dello stesso decreto;'.

  18. La lettera e) del comma 1 dell'art. 1 della 1egge regionale n.

    20/2006 e' soppressa.

    Art. 2

    Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 20/2006

  19. La lettera c) del comma l dell'art. 2 della legge regionale n.

    20/2006 e' sostituita dalla seguente:

    'c) acque di restituzione: fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, le acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonche' le acque derivanti da sondaggi e perforazioni, diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi, a condizione che siano restituite allo stesso corpo idrico di provenienza o a quello al quale sarebbero state naturalmente destinate e che siano prelevate a seguito di:

    1) concessioni e permessi di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), oppure:

    2) permesso di ricerca o autorizzazione di nuova opera di presa ai sensi degli articoli 8 e 16, comma 2-bis, della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali).'.

  20. Alla lettera...

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