Lo scandalo 'plusvalenze fittizie' nel mondo del calcio. la cassazione fa il punto

AutoreCorrado Ferriani - Mattia Miglio - Jacques Fosson
Pagine78-82
1016
giur
11/2016 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La Quinta sezione ha ritenuto plausibile che l’appo-
stazione delle voci infedeli potessero avere una f‌inalità
di risparmio f‌iscale tale da conf‌igurare l’interesse della
società, e ne ha demandato l’accertamento al giudice di
rinvio. La Corte di appello nella sentenza impugnata ha
dato per certo quello che dal giudice di legittimità era sta-
to prospettato in termini di possibilità, testualmente, “in
via di logica astratta”, e ha affermato che le operazioni de-
cettive che avevano comportato false appostazioni nei bi-
lanci (in termini di plusvalenze, minusvalenze e maggiori
ammortamenti) relativamente alla “compravendita” di 22
giocatori (per svista nella sentenza della Quinta sezione si
indica che gli illeciti hanno riguardato le operazioni non,
come contestato, da (omissis), ma (omissis)) si proietta-
vano verso un illecito risparmio di gravame tributario.
2. Così facendo, la Corte è incorsa in un duplice errore:
da un lato ha dato per certo quello che era solo una possi-
bilità, dall’altro ha omesso di considerare che la normativa
f‌iscale (art. 109 TUIR) prevede che i componenti positivi
(quindi, le plusvalenze) concorrono a formare il reddito,
e formano integralmente massa imponibile, nell’esercizio
di competenza ovvero nell’esercizio in cui risultano ve-
rif‌icate le condizioni di certezza nell’an e nel quantum
dei componenti stessi, e sono soggette a tassazione. Con
la conseguenza che all’aumento delle plusvalenze corri-
sponde una maggiore tassazione. Va ancora considerato
che la sentenza di primo grado aveva affermato che la
falsità contestata nel capo d’imputazione “era di pura
contabilità e gestita nel bilancio con valori fasulli oltre
ogni immaginazione” e che “solo grazie a questo tipo di
operazioni scorrette, (la omissis) ha potuto portare una
voce attiva dei valori precisati nel capo d’imputazione” re-
alizzando plusvalenze che hanno consentito di chiudere il
bilancio dell’esercizio 2001/2002 senza perdite. Indican-
do, quindi, che i reati di falso contestati erano f‌inalizzati
ad un maquillage dei bilanci che, per una società quota-
ta in borsa, si rif‌lette sul valore delle azioni. In effetti, il
meccanismo di sopravvalutazione dei giocatori ha come
effetto principale di aumentare i valori dell’attivo patri-
moniale, anche se, nel complesso meccanismo realizzato,
non possono essere esclusi risparmi sul piano f‌iscale. In
questo caso, come rileva la sentenza della Quinta sezione
ricorrerebbe l’interesse dell’ente, diverso dal vantaggio
che costituisce una sorta di variabile casuale, nei termini
posti dall’art. 5, comma 2, D.L.vo 231 che ne esclude la
responsabilità se le persone indicate nel comma 1 hanno
agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi, circostan-
za questa che farebbe venir meno lo schema di immedesi-
mazione organica, ragion per cui l’illecito commesso, pur
tornando di fatto a vantaggio dell’ente, non potrebbe più
ritenersi come fatto suo proprio. In tal caso, si è osser-
vato, «si tratterebbe di un vantaggio “fortuito”, in quanto
non attribuibile alla “volontà” dell’ente» (Cass., sez. VI, 23
giugno 2006 n. 32627). Era questo, quindi, l’accertamento
che la Corte di appello avrebbe dovuto compiere ed ha,
invece, omesso.
Alla stregua di quanto sopra, nella reiterata totale ca-
renza illustrativa dei presupposti per ritenere che la fal-
sità sia stata effettivamente f‌inalizzata alla sottrazione
di utili alla pretesa tributaria, in presenza tuttavia di ele-
menti contrari, s’impone l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata. (Omissis)
LO SCANDALO “PLUSVALENZE
FITTIZIE” NEL MONDO
DEL CALCIO. LA CASSAZIONE
FA IL PUNTO
di Corrado Ferriani, Mattia Miglio,
Jacques Fosson
SOMMARIO
1. Cenni introduttivi. 2. Plusvalenze f‌ittizie incrociate e di-
storsione delle regole contabili. 3. La ratio e i presupposti del
sistema di responsabilità delineata dal D.L.vo 231/2001. 4.
Le conclusioni della Suprema Corte di Cassazione. 5. Alcune
rif‌lessioni conclusive.
1. Cenni introduttivi
La vicenda sottoposta all’esame della Suprema Corte di
Cassazione offre qualche spunto di rif‌lessione in merito a
uno dei più rilevanti scandali che, negli ultimi anni, hanno
colpito il mondo del calcio.
In buona sostanza, a una nota Società sportiva calcisti-
ca viene contestato l’illecito amministrativo ex art. 25 ter
D.L.vo 231/2001 sul presupposto delle false comunicazioni
sociali, dal momento che l’ex patron ed amministratore
della Società avrebbe dichiarato alcune voci di bilancio
infedeli in relazione ad alcune operazioni relative a tra-
sferimenti derivanti da operazioni incrociate (con altri
teams) riferite a una ventina di giocatori, generando così
plusvalenze f‌ittizie.
Stando alla ricostruzione accusatoria, tali infedeltà
contabili avrebbero prodotto artif‌iciose variazioni del pa-
trimonio netto al f‌ine di sottrarre utili alle pretese tributa-
rie nell’interesse della Società.
In opposizione a tale ricostruzione, la difesa rilevava che
la contestazione di falso in bilancio - il reato presupposto
- non prevede tanto, già sul piano astratto, una f‌inalità di
evasione f‌iscale orientata al risparmio di imposta quanto,
piuttosto, sarebbe f‌inalizzata a trarre in inganno soci e terzi.
Sotto altro aspetto, sempre la difesa segnalava che la Pub-
blica Accusa non aveva ritenuto di contestare al management
della Società alcun reato tributario astrattamente conf‌igura-

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