DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 2005, n. 132 - Attuazione della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina
DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 2005, n.132
Attuazione della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi intracomunitari
ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B; Vista la direttiva 2003/43/CE del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante modifica della direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina; Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n.
226; Visto il decreto del Ministro della sanita' in data 30 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 2 agosto 1996; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 dell'11 ottobre 2000, e successive modificazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2004; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 3 marzo 2005; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;
E m a n a il seguente decreto legislativo
Art. 1.
Disposizioni generali
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Il presente decreto legislativo stabilisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare agli scambi ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina; ai fini del presente decreto si intende per
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«sperma»: il prodotto dell'eiaculazione di un animale domestico della specie bovina, preparato e diluito; b) «centro di raccolta dello sperma»: uno stabilimento riconosciuto e sorvegliato, situato nel territorio di uno Stato membro o di un Paese terzo, presso il quale e' prodotto sperma destinato ad essere impiegato nella fecondazione artificiale; c) «centro di magazzinaggio dello sperma»: uno stabilimento riconosciuto e sorvegliato, situato nel territorio di uno Stato membro o di un Paese terzo, presso il quale e' immagazzinato sperma destinato ad essere impiegato nella fecondazione artificiale; d) «veterinario responsabile di un centro»: il veterinario responsabile del rispetto quotidiano, nel centro di raccolta e nel centro di magazzinaggio, delle disposizioni di cui al presente decreto; e) «veterinario ufficiale»: veterinario designato tra i propri dipendenti dal Ministero della salute o dalla regione, o dalla U.S.L., secondo le rispettive competenze; f) «partita»: una quantita' di sperma compresa in uno stesso certificato; g) «Paese di raccolta»: lo Stato membro o il Paese terzo nel quale lo sperma e' raccolto e dal quale e' spedito verso uno Stato membro; h) «laboratorio riconosciuto»: il laboratorio autorizzato dall'autorita' sanitaria competente ad effettuare gli esami prescritti dal presente regolamento; i) «raccolta»: un quantitativo di sperma prelevato da un donatore in qualsiasi momento.
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Sono applicabili, ove necessario, le altre definizioni di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modificazioni, e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre l982, n. 889.
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Restano salve le disposizioni comunitarie o nazionali del settore zootecnico che disciplinano l'organizzazione della fecondazione artificiale in generale e la distribuzione di sperma in particolare.
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L'art.1, commi 1 e 3, e l'allegato B della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003), cosi' recitano «Art. 1. Delega al Governo per Pattuazione di direttive comunitarie. - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
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(Omissis).
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Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3)
96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla...
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