LEGGE REGIONALE 28 luglio 2014, n. 43 - Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo). (14R00330)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 36 del 4 agosto 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Preambolo IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Vista la legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo);

Considerato quanto segue: 1. Dall'esperienza maturata nell'applicazione della legge regionale n. 64/2009, e' emersa la necessita' di riordinare il quadro normativo vigente in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo, per prevedere strumenti per il monitoraggio degli impianti, volti a contribuire alla riduzione del rischio idraulico e per introdurre misure di semplificazione e di sgravio economico per i proprietari e gestori degli impianti esistenti;

  1. L'istituzione del catasto regionale degli invasi risponde all'esigenza di dotarsi di un quadro conoscitivo completo ed aggiornato degli impianti presenti sul territorio regionale, anche se non ricadenti nel campo di applicazione della legge regionale n. 64/2009;

  2. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi posti a carico dei proprietari e gestori degli impianti esistenti e al contempo agevolare l'attivita' istruttoria delle province, e' necessario istituire un organismo tecnico interistituzionale cui affidare compiti di consulenza e supporto tecnico alla provincia ai fini della classificazione e della valutazione del rischio connesso degli impianti esistenti;

  3. Il meccanismo di valutazione delle denunce di esistenza, effettuato dal nucleo di valutazione, consente alla provincia di autorizzare la prosecuzione dell'esercizio degli impianti, senza dover gravare il proprietario e il gestore di alcun onere, qualora l'invaso risulti gia' autorizzato e collaudato;

    viceversa sono mantenuti oneri amministrativi, ancorche' graduati in relazione alla valutazione del rischio, nei casi in cui gli impianti risultino...

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